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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 11142/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4654/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 219/2020 pubblicata il07/08/2020 RGN 378/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domand a di [OSCURATO:PERSONA] intes a all’accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta dell’[OSCURATO:PERSONA] Aziendale2007 (da ora AIA) da parte della datrice di lavoro, la voce retributiva denominata ex premio aziendale individuale ad personam e alla condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quanto dovuto con decorrenza dal giugno 2015;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 381 bis - .1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 AIA in relazione alle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per l’esclusione della natura individuale dell’emolumento in controversia e per omesso esame di un fatto controverso e decisivo,rappresentato dalla doppia struttura dell’accordo integrativo, prevedente da un lato un sistema di incentivazione variabile e dall’altro la conservazione di alcuni trattamenti fissi;

2. con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 AIA in relazione all’art.1366 cod. civ. e per violazione dei principi di buona fede contrattuale, censurando la omessa considerazione della ratio dell’accordo integrativo tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e le organizzazioni sindacali;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 in relazione all’art. 1340 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo e controverso oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall’integrazione del contratto individuale con la previsione di cui all’art. 22 AIA cit.;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 AIA censurando la sentenza impugnata per erronea sussunzione della fattispecie per cui è causa nell’ambito applicativo dell’art. 2077 cod. civ.;

5. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, in quanto tutti sostanzialmente incentrati su ll’interpretazione dell a portata dell’art.22 dell’AIA, non meritano accoglimento;

5.1. il Collegio ritiene infatti di dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte che si è ripetutamente espressa sul tema della conservazione della voce retributiva denominata ex premio aziendale individuale ad personam quale trattamento individuale, riconosciuto dall’Accordo poi disdettato dalla (allora) [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2015 e ritenuto infondata la pretesa dei lavoratori alla conservazione del detto emolumento;

5.2. in tali precedenti, che si richiamano anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. (v. tra gli altri Cass.nn. 11667/2022, 11666/2022, 14578/2022), è stato riconosciuta corretta la interpretazione della Corte distrettuale -alla base anche della sentenza qui impugnata –, secondo la quale la voce retributiva “ex premio aziendale individuale ad personam” non era stata incorporata nei singoli contratti individualicon la conseguenza che essa non era insensibile a modifiche non consensuali; in particolare, disattendendo censure di violazione delle regole legali di interpretazione e di violazione dell’art. 1340 cod. civ. analoghe a quelle formulate dall’odierno ricorrente, la S.C., nei richiamati precedenti, ha confermato la natura collettiva dell’emolumento in oggetto e ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti collettive non solo alla luce del criterio letterale evincibile dal tenore lessicale della disposizione di cui al primo comma dell’art. 22 del detto accordo ma anche delle altre disposizioni del medesimo e di altri strumenti negoziali (l’intero disposto dell’art. 22 citato, il successivo art. 23, l’art. 10 del CCNL di settore), verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti dalle parti, consistenti nella riconduzione ad uniformità di multiformi erogazioni economiche (correlate ai risultati) percepite da lavoratori che provenivano da diverse realtà aziendali;

5.3. il percorso logico di ricostruzione della comune volontà delle parti effettuato dalla Corte territoriale è quindi rispettoso dei criteri ermeneutici dettati dall’ordinamento e coerente con il principio più volte affermato dal giudice di legittimità secondo il quale , nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art.2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. nn. 36923, 36708, 36228 del 2021;.n. 13960/ 2014); in conclusione, il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al proprio patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva;

5.4. una volta esclusa, in ragione di quanto sopra osservato, la “ incorporazione” nel contratto individuale del premio in questione, le relative vicende ed in particolare la questione della legittimità della sua soppressione per effetto della disdetta di una delle parti stipulanti, si collocano sul diverso piano della disciplina che regola il rapporto fra fonti collettive ed in particolare del legittimo esercizio della facoltà di disdetta da parte di uno dei soggetta stipulanti, come proprio dei rapporti di durata;

5.5. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto, dovendo ulteriormente rilevarsi il profilo di inammissibilità dei motivi che denunziano il vizio di motivazione, in quanto non conformi all’attuale configurazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., atteso che il fatto del quale si denunzia omesso esame non riguarda un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, come prescritto ( ex plurimis , Cass., 27325/ 2017, Cass.,n. 9749 / 2016, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014) ma investe argomenti o profili giuridici (v. ad. es. in tema di strutturazione dell’ accordo integrativo);

6. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535 /2019 ) ; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4654/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 219/2020 pubblicata il07/08/2020 RGN 378/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domand a di [OSCURATO:PERSONA] intes a all’accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta dell’[OSCURATO:PERSONA] Aziendale2007 (da ora AIA) da parte della datrice di lavoro, la voce retributiva denominata ex premio aziendale individuale ad personam e alla condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quanto dovuto con decorrenza dal giugno 2015; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; la intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 381 bis - .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 AIA in relazione alle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per l’esclusione della natura individuale dell’emolumento in controversia e per omesso esame di un fatto controverso e decisivo,rappresentato dalla doppia struttura dell’accordo integrativo, prevedente da un lato un sistema di incentivazione variabile e dall’altro la conservazione di alcuni trattamenti fissi; 2. con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 AIA in relazione all’art.1366 cod. civ. e per violazione dei principi di buona fede contrattuale, censurando la omessa considerazione della ratio dell’accordo integrativo tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e le organizzazioni sindacali; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 in relazione all’art. 1340 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo e controverso oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall’integrazione del contratto individuale con la previsione di cui all’art. 22 AIA cit.; 4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 AIA censurando la sentenza impugnata per erronea sussunzione della fattispecie per cui è causa nell’ambito applicativo dell’art. 2077 cod. civ.; 5. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, in quanto tutti sostanzialmente incentrati su ll’interpretazione dell a portata dell’art.22 dell’AIA, non meritano accoglimento; 5.1. il Collegio ritiene infatti di dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte che si è ripetutamente espressa sul tema della conservazione della voce retributiva denominata ex premio aziendale individuale ad personam quale trattamento individuale, riconosciuto dall’Accordo poi disdettato dalla (allora) [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2015 e ritenuto infondata la pretesa dei lavoratori alla conservazione del detto emolumento; 5.2. in tali precedenti, che si richiamano anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. (v. tra gli altri Cass.nn. 11667/2022, 11666/2022, 14578/2022), è stato riconosciuta corretta la interpretazione della Corte distrettuale -alla base anche della sentenza qui impugnata –, secondo la quale la voce retributiva “ex premio aziendale individuale ad personam” non era stata incorporata nei singoli contratti individualicon la conseguenza che essa non era insensibile a modifiche non consensuali; in particolare, disattendendo censure di violazione delle regole legali di interpretazione e di violazione dell’art. 1340 cod. civ. analoghe a quelle formulate dall’odierno ricorrente, la S.C., nei richiamati precedenti, ha confermato la natura collettiva dell’emolumento in oggetto e ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti collettive non solo alla luce del criterio letterale evincibile dal tenore lessicale della disposizione di cui al primo comma dell’art. 22 del detto accordo ma anche delle altre disposizioni del medesimo e di altri strumenti negoziali (l’intero disposto dell’art. 22 citato, il successivo art. 23, l’art. 10 del CCNL di settore), verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti dalle parti, consistenti nella riconduzione ad uniformità di multiformi erogazioni economiche (correlate ai risultati) percepite da lavoratori che provenivano da diverse realtà aziendali; 5.3. il percorso logico di ricostruzione della comune volontà delle parti effettuato dalla Corte territoriale è quindi rispettoso dei criteri ermeneutici dettati dall’ordinamento e coerente con il principio più volte affermato dal giudice di legittimità secondo il quale , nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art.2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. nn. 36923, 36708, 36228 del 2021;.n. 13960/ 2014); in conclusione, il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al proprio patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva; 5.4. una volta esclusa, in ragione di quanto sopra osservato, la “ incorporazione” nel contratto individuale del premio in questione, le relative vicende ed in particolare la questione della legittimità della sua soppressione per effetto della disdetta di una delle parti stipulanti, si collocano sul diverso piano della disciplina che regola il rapporto fra fonti collettive ed in particolare del legittimo esercizio della facoltà di disdetta da parte di uno dei soggetta stipulanti, come proprio dei rapporti di durata; 5.5. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto, dovendo ulteriormente rilevarsi il profilo di inammissibilità dei motivi che denunziano il vizio di motivazione, in quanto non conformi all’attuale configurazione del vizio di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., atteso che il fatto del quale si denunzia omesso esame non riguarda un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, come prescritto ( ex plurimis , Cass., 27325/ 2017, Cass.,n. 9749 / 2016, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) ma investe argomenti o profili giuridici (v. ad. es. in tema di strutturazione dell’ accordo integrativo); 6. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 /2019 ) ; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
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