CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28941/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA FO,,,yr2539Lufrt sul ricorso iscritto al numero 20166 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA]- glia e dei componenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69S69 L049H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sabrina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M71 L049P) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: non indicato), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lec- ce - Sezione distaccata di Taranto n. 1/2018, depositata in 1014 data 4 gennaio 2018; J1/9 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 20166/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di forma- zione giudiziale, ha promosso l'esecuzione forzata, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, nei confronti del Comune di Taranto, ente in dissesto finanziario dal 2006. Il comune ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto, in contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] di Liquida- zione del Dissesto del Comune di Taranto ed il Ministero dell'Interno. La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia il gravame Comune di Taranto che quello della relativa Commis- sione Straordinaria di Liquidazione del dissesto, la quale aveva anche chiesto la restituzione degli importi pignorati e frattanto assegnati dal giudice dell'esecuzione. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Liquidazione del dis- sesto del Comune di Taranto, sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- Ric. n. 20166/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. In primo luogo, non viene precisato, né nel ricorso né nella sentenza, chi fosse il soggetto terzo pignorato (debitor debito- ris) nel procedimento esecutivo per espropriazione di crediti che ha dato luogo alla presente controversia, soggetto che, Ric. n. 20166/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 per quanto consta, sembrerebbe non avere neanche parteci- pato al giudizio di merito. Questa Corte, di recente, ha affer- mato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litiscon- sorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di-siste- ma, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustra- zione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, che al momento non risulta ancora massimata). Nella specie, peraltro, l'omessa identificazione del terzo pigno- rato non consente neanche di rilevare l'eventuale nullità del processo nei gradi di merito per la sua mancata partecipazio- ne al giudizio, risolvendosi in una insanabile lacuna del ricorso nell'esposizione dei fatti sostanziali e processuali alla base del- la controversia. L'omissione risulta particolarmente rilevante anche perché non viene in realtà neanche chiarita in modo adeguato la posizione processuale, eventualmente nel processo esecutivo e comun- que nel presente giudizio, della [OSCURATO:PERSONA] di Liquidazione del dissesto del Comune di Taranto e del Ministe- ro dell'Interno. Non emerge Con sufficiente chiarezza, d'altronde, se siano stati eventualmente pignorati, presso l'istituto tesoriere dell'ente locale (comunque non individuato), fondi della ge- stione ordinaria del comune debitore non rientranti nella mas- sa attiva del dissesto (cioè fondi del comune non interessati Ric. n. 20166/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 dalla gestione liquidatoria - come forse potrebbe presumersi, avendo l'esecuzione avuto luogo direttamente contro il comu- ne - ma rispetto ai quali peraltro avrebbe dovuto eventual- mente essere specificato l'interesse dell'O.S.L. a partecipare al giudizio e a proporre il ricorso per cassazione), ovvero siano stati pignorati fondi rientranti nella massa attiva del dissesto, di competenza della [OSCURATO:PERSONA] (e tanto meno viene chiarito presso quale soggetto terzo debitore eventual- mente ciò sarebbe avvenuto), come potrebbe far pensare la partecipazione di quest'ultima al giudizio. Il ricorso deve in definitiva ritenersi inammissibile, in quanto esso non assistito da una sufficiente esposizione della com- plessiva vicenda processuale, in violazione dell'art. 366, com- ma 1, n. 3, c.p.c., ed inidoneo a garantire alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del correlativo fatto processuale. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il Ric. n. 20166/2018 - Sez. 3 - Ad. 4 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 4 maggio 202