CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07200/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dodici di arresto ed euro tremila di ammenda con sospensione della patente di guida per anni due in relazione al reato di cui all'art. 187, co. 1, n.5 C.d.S. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con due diversi motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. In particolare, è stata rigettata con esaustiva e congrua motivazione la censura relativa al mancato superamento della soglia minima di positività fissata dall'Amministrazione dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] e Abuso di Sostanze degli USA, in quanto tale soglia misura l'affidabilità dei risultati ottenuti mediante test rapidi. Nel caso di specie, la sentenza impugnata rileva che l'accertamento è stato effettuato mediante esami di laboratorio ospedalieri, per i quali la positività è attestata sulla base di parametri diversi. Sul punto, il ricorso si limita a ripetere che al di sotto del valore dei 300 ng/ml il valore deve intendersi come negativo, senza nulla argomentare in merito alla motivazione offerta dalla Corte territoriale, incentrata sulla differenza tra test rapidi e analisi di laboratorio. Inoltre, lo stato di alterazione dell'imputato è stato compiutamente motivato con il richiamo alle circostanze riferite dagli operatori intervenuti, secondo cui l'imputato presentava mancanza di reattività, atteggiamento assente (" distratto") e repentini sbalzi di umore: sul punto, la sentenza sottolinea che gli indici sintomatici della assunzione di stupefacenti sono perdita di lucidità mentale e rallentamento dei riflessi, elementi che lo stesso ricorrente indica quali emergenti dai lavori preparatori agli artt. 186 e 187 CdS ( pag. 6 del ricorso). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il