CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28738/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 2 c, 5-D sul ricorso iscritto al n. 5838/2014 R.G. proposto da ac). 22 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede ad Arezzo, [OSCURATO:PERSONA], n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e (giusta atto di costituzione di nuovo difensore con unita delega, entrambi datati 12 maggio 2022) dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - costituita ai fini della partecipazione all'udienza - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 85/25/13, depositata il 26 settembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. veniva attinta da cartella di pagamento per euro 311.894,47, scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2006/2007. Impugnata la cartella da parte della medesima, l'Ufficio, nel costituirsi, dava atto che, a causa di un errore nei conteggi, era in corso di emanazione un provvedimento di sgravio per euro 157.426,00. La CTP di Arezzo, preso atto del ridetto errore, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella. La CTR della Toscana, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Open, affidandosi a tre motivi. Si è costituita l'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 12 maggio 2022, la ricorrente ha formulato istanza di cessazione della materia del contendere sul rilievo che, nelle more, come da allegata documentazione, aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione debitoria, definendo ogni pendenza con l'Agenzia delle entrate ed impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti. Risulta dalla documentazione prodotta avere la ricorrente formulato (in data 29 marzo 2017) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016 e, ammessa alla stessa, corrisposto euro 78.965,53 ed euro 75,675,33, rispettivamente il 31 luglio 2017 ed il 2 ottobre 2017.Non è tuttavia possibile apprezzare la corrispondenza di detta -dichiarazione e delle somme di cui sopra all'oggetto del presente giudizio, rendendosi perciò necessario investire al riguardo l'Agenzia delle entrate, onde acquisire le sue determinazioni, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo, mandando l'Agenzia delle entrate, nei sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria, di fornire informazioni circa la definizione agevolata ex art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, di cui all'istanza presentata dalla ricorrente il 29 marzo 2017, in riferimento all'oggetto del presente giudizio. Co