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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 13501/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1379-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 433/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2022 R.G.N. 671/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 20 giugno 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1379/2023 Cron.

Rep.

Ud.05/04/2024 CC Gagliano nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze il Gagliano prestava servizio quale dirigente medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione di cui all’art. 27, lett.

C, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’Area della dirigenza sanitaria, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile corrispondente (euro 150,00) per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre L’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Gagliano; CONSIDERATO - che, valutata in via preliminare la tempestività del ricorso, questo Collegio ne ha accertato la tardività, per essere stato il medesimo, recante la data del 5.1.2023, notificato oltre il vigente termine semestrale previsto dalla data di deposito della sentenza, nella specie 20.6.2022, concludendo, pertanto, per l’inammissibilità del ricorso; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1379-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 433/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2022 R.G.N. 671/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 giugno 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1379/2023 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 CC Gagliano nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze il Gagliano prestava servizio quale dirigente medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione di cui all’art. 27, lett. C, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’Area della dirigenza sanitaria, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile corrispondente (euro 150,00) per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre L’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Gagliano; CONSIDERATO - che, valutata in via preliminare la tempestività del ricorso, questo Collegio ne ha accertato la tardività, per essere stato il medesimo, recante la data del 5.1.2023, notificato oltre il vigente termine semestrale previsto dalla data di deposito della sentenza, nella specie 20.6.2022, concludendo, pertanto, per l’inammissibilità del ricorso; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso art. 13,
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