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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31242/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

73,avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Bergamo condannavaEddine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e novemesi di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 5e 10 d.lgs. n. 74/2000, poiché, il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratoredi diritto e il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].r.l., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, pur essendovi obbligati,non presentavano le dichiarazioni fiscali relative all’IVA per gli anni di imposta2014 e 2015, ed occultavano o comunque distruggevano la documentazionecontabile obbligatoria, così da non consentire la ricostruzione dei redditi e delvolume degli affari (capi d, e, f), nonché dei reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del2000, per aver, nelle qualità indicate, emesso fatture per operazioni inesistentiper gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 (capi a, b, c), applicando le peneaccessorie di legge e disponendo confisca diretta e per equivalente.Con sentenza del 14 novembre 2025, la Corte di appello di Brescia, inparziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’estinzione perprescrizione del reato di cui al capo a) e rideterminava la pena per le residueimputazioni in due anni e cinque mesi di reclusione ciascuno, confermando nelresto la sentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] BouslimChamsse e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno propostoricorso per cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.Contesta la difesa la sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, nonessendo quest’ultimo mai venuto a contatto con nessuno dei dipendenti dellasocietà o di società ad essa collegate, ed anche le operazioni poste in essere suiconti correnti non potevano essere ricondotte alla sola azione del ricorrente.

Percui, sebbene il ricorrente si fosse prestato ad attività illegali, era tuttavia assentein capo a quest’ultimo la consapevolezza e la volontà di porre in essere lecondotte di cui alle fattispecie incriminatrici contestate in rubrica: il ricorrente siera affidato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] avendo necessità di rinnovare ilpermesso di soggiorno, senza aver mai avuto accesso alla documentazionecontabile, alle fatture e alle dichiarazioni fiscali e, soprattutto, senza che nessunodei lavoratori escussi avesse mai dichiarato di averlo visto o conosciuto, peressersi relazionati con il solo [OSCURATO:PERSONA].

Era, quindi, riscontrabile in capo alricorrente il solo dolo generico, non sufficiente per la configurazione dei reatitributari contestatigli.4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a nove motivi.4.1.

Con un primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ., per erroneoriconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.Contesta la difesa la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente,non avendo costui deleghe bancarie, non gestendo conti correnti, non risultandopersonale, non figurando nei rapporti fiscali o amministrativi, non percependoutili societari.Aggiunge la difesa che, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. priva di autonomiaoperativa e costituita al solo fine di fornire un serbatoio di manodopera per gliutilizzatori di fatture per operazioni inesistenti, la figura dell’amministratore difatto coincide con quella di ideatore ed organizzatore del sistema fraudolento.Contesta allora la difesa l’affermazione secondo cui il ricorrente fosse statol’ideatore e l’organizzatore del sistema fraudolento, posto che: a) non eraemersa la natura di società cartiera della [OSCURATO:PERSONA]; b) né era emerso che ilricorrente avesse un ruolo gestorio nella [OSCURATO:PERSONA]; c) i lavoratori che avevanonegato nella [OSCURATO:PERSONA]; d) le relazioni bancarie intestate alla [OSCURATO:PERSONA] noncontenevano alcuna delega in suo favore, né gli estratti conto avevanoconsentito di individuare alcun trasferimento di denaro in favore del ricorrente,ma solo in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e) il ricorrente non aveva svolto alcunruolo nella procedura relativa al rilascio del permesso di soggiorno in favore diBouslim; f) il ricorrente non aveva partecipato alla stipula dell’atto costitutivodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essendosi limitato a prendere contatti con lo studionotarile, segnatamente con i collaboratori del Notaio, operando un ausilio inizialein favore del [OSCURATO:PERSONA], per poi disinteressarsi della costituzione e della gestioneamministrativa della società.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, inordine al sesto argomento indicato a pagina 19 della sentenza impugnata erelativo alla utenza cellulare del ricorrente, avendo quest’ultimo pacificamentericonosciuto come propria l’utenza 3385096250 e rilevando come la gran partedei lavoratori escussi, quindici su ventidue, non avessero avuto alcun contattotelefonico con il ricorrente.4.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, in riferimento alle deposizioni dei testi.4.3.1.

Quanto alla deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che costui,socio della [OSCURATO:SOCIETA]., centro di elaborazione dati, a ristrettissima e familiarebase azionaria, era a conoscenza delle mail contenenti i fogli di presenza inviatedal cliente [OSCURATO:PERSONA], mentre le operazioni di elaborazione dei cedolini eranopoi portate a termine da altri dipendenti dotati di specifiche competenze; in talecontesto, l’intervento del ricorrente si era limitato a svolgere attività di supportonell’avvio dell’attività imprenditoriale della [OSCURATO:PERSONA], mentre nei rapportisuccessivi il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto quale riferimento esclusivo il [OSCURATO:PERSONA].4.3.2.

Quanto alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesache quest’ultima non aveva mai parlato del [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto chegestiva la [OSCURATO:PERSONA], poiché i rapporti erano avvenuti nel periodo in cui ellalavorava con [OSCURATO:PERSONA] e non aveva avuto altri contatti con il [OSCURATO:PERSONA] in seguitoalla assunzione in [OSCURATO:PERSONA], tanto che era stata contattata dal [OSCURATO:PERSONA] peressere istruita su cosa avrebbe dovuto riferire agli ispettori del lavoro.4.3.3.

Quanto alla deposizione della teste Cordua, osserva la difesa che ilriferimento al nominativo di [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava la [OSCURATO:PERSONA] e conil quale ella aveva dei contatti telefonici per questioni legate alle buste paga, benpoteva essere identificato in [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Oceanica ereferente di detta società nei rapporti con i lavoratori.4.3.4.

Quanto alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa chequanto dichiarato era totalmente inaffidabile, per la notevole confusione emersadalle sue dichiarazioni.4.3.5.

Quanto alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che ilpredetto testimone, dopo aver riferito che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il responsabile dellaSystem [OSCURATO:PERSONA], a seguito della contestazione del difensore, si era corretto,rettificando la risposta, per cui doveva essere smentito che il teste avesseindicato [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile della [OSCURATO:PERSONA].4.3.6.

Quanto alla deposizione della teste Amech, osserva la difesa cheanche quanto da costei dichiarato, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] le avesseriferito di essere il responsabile di [OSCURATO:PERSONA], era inattendibile proprio perché lesue dichiarazioni erano imprecise e intrise di contraddizioni.4.3.7.

Quanto alla deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],osserva la difesa che i predetti testi, sebbene lavorassero per Oceanica e fosseropoi divenuti dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non avevano mai sentitoparlare di [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con luiqualche telefonata, il cui tenore conferma l’assenza di un qualsiasi ruolo delMarchese.4.3.8.

Quanto alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che ilpredetto teste, seppur dichiarando di aver concordato il contenuto delledeposizioni da rendere all’I.N.P.S., aveva smentito di averlo fatto con AlessandroMarchese.Aggiunge la difesa che su ventidue lavoratori escussi solo sette avevanoriferito di aver avuto contatti personali o telefonici con [OSCURATO:PERSONA],seppur rari, sporadici e quantificabili in una o due telefonate al massimo, avendoil ricorrente agito in realtà in qualità di mero consulente, non emergendo néindizi, né prove che costui fosse il regista del sistema fraudolento nel quale laSystem [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il ruolo di mera cartiera.4.4.

Con un quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 192cod. proc. pen., per insufficienza e non convergenza degli indizi, avendo la Cortedi appello utilizzato un ragionamento circolare, affermando che [OSCURATO:PERSONA] fosseamministratore di fatto perché regista del sistema e regista del sistema perchéamministratore di fatto.4.5.

Con un quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 5, 8e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per insussistenza del dolo specifico.Premette la difesa che il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è unreato omissivo proprio e la sentenza impugnata non aveva individuato atticoncreti da cui desumere la finalità di evasione, limitandosi a dedurla dallaposizione dell’imputato, senza dimostrare la consapevolezza del meccanismofraudolento, tanto più che l’assenza di gestione finanziaria e amministrativaesclude la possibilità di configurare la finalità evasiva in capo al ricorrente.4.6.

Con un sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, in riferimento alla e-mail del gennaio 2014, posto cheil documento riguardava esclusivamente la fase di costituzione della [OSCURATO:PERSONA].r.l. e non provava alcun coinvolgimento nella gestione successiva, né provaval’interposizione fittizia del [OSCURATO:PERSONA].4.7.

Con un settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 62-biscod. pen. sulle circostanze attenuanti generiche.Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva negato le circostanzericorrente aveva partecipato attivamente e correttamente al processo, resointerrogatorio e sottopostosi all’esame del Tribunale, fornendo una ricostruzionedei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] non in contraddizione con le risultanzeprocessuali.Aggiunge la difesa che i fatti erano risalenti nel tempo, che il ricorrente erarimasto successivamente estraneo a qualunque contesto imprenditoriale disomministrazione di manodopera, sottolineando infine la esiguità degli importinon rispondenti al vero indicati nelle fatture per gli anni 2015 e 2016.Evidenzia ancora la difesa lo stato di incensuratezza del ricorrente el’assenza di condotte, successive al compimento dei reati e volte ad impedire ilrecupero del profitto illecito, atteso che la misura cautelare del sequestropreventivo aveva colpito il solo patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva consentito ilrecupero integrale dell’imposta evasa.4.8.

Con un ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 81cod. pen. sulla continuazione.Lamenta la difesa l’eccessività del trattamento sanzionatorio, invocandol’applicazione del minimo edittale e più limitati aumenti per effetto delladisciplina del reato continuato, nonché la riduzione al minimo edittale della penaaccessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delleimprese per un periodo non inferiore a sei mesi.4.9.

Con un nono motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 110cod. pen. sulla responsabilità per concorso.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non aveva individuato ilcontributo causale specifico dell’imputato ai singoli reati, per cui la responsabilitàdel predetto era stata affermata sulla base di una generica “regia” nonsupportata da fatti specifici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato.Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territoriale haevidenziato, senza vizi logici, come il ricorrente non si sia limitato ad accettare dirivestire la carica di prestanome, ma abbia anche svolto una serie di compiti talida rivelare la sua intraneità nell’amministrazione della società, richiamando inproposito: a) la provenienza dal conto corrente personale del ricorrente delversamento del capitale sociale al momento di costituzione della [OSCURATO:PERSONA].r.l.; b) le operazioni bancarie da costui poste in essere, siccome unico titolaredei conti correnti, dirette al pagamento degli stipendi ai dipendenti e alpagamento delle altre spese; c) l’aver accettato di collocare l’impresa presso unindirizzo di privata dimora, senza alcuna struttura produttiva, e di percepire unaperiodica retribuzione, neanche esigua, così cooperando con AlessandroMarchese, quale amministratore di fatto, alla realizzazione delle attivitàfraudolente in materia fiscale.

Sulla base di tali elementi, la Corte di appello haaffermato, non illogicamente, la sussistenza del dolo specifico in capo alricorrente, in sintonia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui,in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di unasocietà, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso deirapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumonodecisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezzadi tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, Rv. 287969; Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830).Del resto, con riferimento agli obblighi dichiarativi, secondo i principielaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamatinella sentenza impugnata, il legale rappresentante di un ente che non abbia dellostesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma 2, cod. pen. perviolazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, maquale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "exlege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valoreaggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da luisottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto(Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201).

Inmotivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativigravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'entesecondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sulvalore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono esseresottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi dachi ne ha l'amministrazione, anche di fatto.

La responsabilità omissiva del legalerappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv.cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dallaviolazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre atipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n.74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a"soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, perlegge, a presentare la dichiarazione".2.

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il nono motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente esaminati perché connessi,sono manifestamente infondati, in quanto reiterativi di doglianze giàadeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici dimerito non scanditi da specifica critica con il ricorso.2.1.

Quanto al ruolo di amministratore di fatto che i giudici di meritoritengono svolto dal ricorrente, questa Corte ha affermato il principio secondo ilquale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto dellaqualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipicidell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attivitàgestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione diamministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio inmodo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od allafunzione; nondimeno, "significativita ̀" e "continuita ̀" non comportanonecessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, marichiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo nonepisodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n.43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003,Sidoli, Rv. 224948).

E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive inqualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ovesostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del2013, cit.).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, oltre a rimarcare unaprospettazione impugnatoria frammentaria e richiamare le argomentateconclusioni del giudice di primo grado sul punto, ha valorizzato, con ampia ediffusa motivazione, i numerosi elementi da cui desumere il ruolo diamministratore di fatto del ricorrente nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,muovendo dal suo inserimento nelle trattative di cessione della [OSCURATO:PERSONA], per poisottolineare la posizione di amministratore occulto della [OSCURATO:PERSONA],appositamente intestata ad un prestanome autorizzato ad operare sui conticorrenti della società proprio al fine di non far figurare il ricorrente nelleoperazioni bancarie, valorizzando il contenuto della mail del gennaio 2014,intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e i collaboratori dello studio notarile occupatosidella costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella quale costui, in rapporto dicollaborazione ventennale con il ricorrente, sulla base di accordi intercorsi conquest’ultimo, indicava allo studio notarile il soggetto da far figurare comeamministratore di diritto e socio unico della costituenda società, in tal modoassumendo la paternità delle operazioni di costituzione della società stessa,sottolineando al riguardo come la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzatada incertezze e contraddizioni, abbia chiaramente rivelato l’intento di costui diminimizzare i suoi rapporti con il ricorrente e di fornire una spiegazionealternativa al chiaro contenuto della mail del gennaio 2014, senza tuttavia offrireuna plausibile spiegazione delle elargizioni di denaro ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l.2.2.

Quanto al contenuto delle testimonianze acquisite, la Corte distrettualeha avuto modo di sottolineare: a) che [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto ilmeccanismo di interposizione nella somministrazione illecita di manodoperarealizzato per mezzo della [OSCURATO:PERSONA], avendo costei lavorato per la societàOceanica tramite varie cooperative di cui era formalmente dipendente, comeappunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuendo al ricorrente un ruolo centrale, poichéle pagava lo stipendio e le consegnava le buste paga mensili; b) che FrancescaCordua, anch’ella dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedelle quali aveva lavorato per Oceanica, aveva avuto contatti telefonici con tale“[OSCURATO:PERSONA]” che rappresentava la [OSCURATO:PERSONA], escludendo logicamente la Cortedi appello che il predetto [OSCURATO:PERSONA] potesse essere persona diversa dalricorrente; c) che [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] prima e dellaSystem [OSCURATO:PERSONA] dopo, aveva lavorato presso la società [OSCURATO:PERSONA], ricevendo ilpagamento dello stipendio mensile dal ricorrente, che le aveva anche suggeritocosa riferire agli ispettori dell’INPS che l’avevano convocata, individuando nelricorrente il protagonista del meccanismo illecito di interposizione fittizia dimanodopera; d) che [OSCURATO:PERSONA] aveva sentito parlareall’interno della società Oceanica del ricorrente; e) che [OSCURATO:PERSONA], anch’elladipendente delle cooperative, aveva attribuito al ricorrente un ruolo di mediatorein occasione di una vertenza con il titolare della impresa per cui di fattolavorava; f) che il possesso del cellulare del ricorrente da parte di molti lavoratorilo indicava come l’unico referente delle cooperative, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], di cuierano dipendenti; g) che le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],seppur poco chiare, non erano in contraddizione con il resto delle testimonianze,avendo il primo riferito di non ricordare specifiche circostanze riferite in sede diindagini preliminari, senza tuttavia spiegare come fosse a conoscenza di esse, ilsecondo di aver lavorato per Oceanica, con busta paga emessa da [OSCURATO:PERSONA]; h)che [OSCURATO:PERSONA], infine, assunto da [OSCURATO:PERSONA], era poi transitato in [OSCURATO:PERSONA],confermando che il titolare di dette cooperative era il ricorrente.2.3.

Discende a cascata l’inammissibilità del nono motivo di ricorso, inragione dei numerosi elementi, evidenziati dai giudici di merito, sintomatici dellaesistenza di ampi poteri di esercizio di attività gestoria in modo non episodico ooccasionale da parte del ricorrente, avendo peraltro il giudice di primo grado nonillogicamente precisato che la circostanza che alcuni dei dipendenti escussiavessero dichiarato di non conoscere il ricorrente si spiegava in ragione del fattoche i lavoratori formalmente dipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA] prestavano attivitàlavorativa in varie regioni, ricevendo indicazioni di lavoro direttamente daireferenti delle società utilizzatrici delle fatture, senza necessità di relazionarsi conil ricorrente (v. pag. 11 della sentenza di primo grado).2.4.

In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fontidimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delledue conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non presta il fianco alle doglianzedifensive, formulate invero in termini reiterativi dei motivi di appello proposti sulpunto e già congruamente e logicamente confutati dalla Corte territoriale, che haprecisato, infine, come il fatto che il ricorrente non avesse svolto le funzionidatoriali era coerente con il meccanismo illecito di interposizione fittizia dimanodopera, posto che il rapporto di lavoro intercorreva direttamente tra ilavoratori e le società che appaltavano il servizio alla [OSCURATO:PERSONA], così daassicurare a queste ultime l’impiego di personale formalmente assunto da altri,con conseguente risparmio fiscale anche in forza dell’annotazione in contabilità difatture relative ad operazioni inesistenti.Con le censure difensive esaminate, il ricorrente sollecita una letturaalternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede,dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questaCorte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio dicassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità,sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito.Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dallasua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Rv. 280747).3.

Il quinto motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA],incentrato sul difetto dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamenteinfondato.La Corte di merito, sulla base degli argomenti esposti nel precedenteparagrafo, ha rimarcato la centralità del ricorrente nella gestione della Systemcui conclusioni si saldano con la sentenza impugnata, ricorrendo un caso di“doppia conforme”, che ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agitoanimati dal dolo specifico di evasione, predisponendo un classico sistema dicartiere per la somministrazione illecita di manodopera allo scopo di consentire aterzi l’evasione e di eludere gli obblighi fiscali, occultando anche le scritturecontabili al fine di ostacolare la ricostruzione del sistema fraudolento.In tal modo, i giudici di merito hanno fornito, sul punto, nella tramaargomentativa delle sentenze di primo e di secondo grado, una motivazionecorretta, coerente e non manifestamente illogica, precisando, nella parte relativaalla ricostruzione del meccanismo elusivo, come la condotta del ricorrente fosseconnotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine dievasione), in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui laprova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra l’amministratore didiritto e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisivavalenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta, in cui rileva il totale o quasitotale inadempimento dell’obbligo tributario, e la consapevolezza di tale illegalità(Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, cit.).4.

Il settimo e l’ottavo motivo del ricorso presentato da AlessandroMarchese, congiuntamente esaminati perché incentrati sul trattamentosanzionatorio, sono manifestamente infondati.4.1.

I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanzemancanza di elementi positivamente valutabili, nonché la determinazione neldelinquere e la gravità degli illeciti, avendo il ricorrente agito quale regista eideatore di un complesso sistema di evasione fiscale, celandosi dietro soggettiprezzolati e cercando di sostenere l’estraneità agli addebiti.

Ciò in sintonia con lacostante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza dielementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo; e la motivazione,purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore nonpuò essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv.229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M.,Rv. 288615, non massimata sul punto).4.2.

In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha richiamatol’ammontare delle fatture emesse, ritenendo congrua la pena base individuatadal giudice di primo grado per il più grave reato di cui al capo B) in un anno eotto mesi di reclusione, di poco oltre il minimo edittale, per poi individuarel’aumento, a titolo di continuazione, di un mese di reclusione per il reato di cui alcapo C), di mesi tre di reclusione ciascuno per i reati di cui al capi D9 ed E),infine di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo F).

Talevalutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogicoo contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità, assestandosi inprossimità al minimo edittale vigente ed essendo state adeguatamentevalorizzate la gravità dei fatti e l’intensità del dolo.

Ed anche gli aumenti di penaper la continuazione sono stati stabiliti in modo contenuto e proporzionatorispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui il gradodi impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).5.

In conclusione, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili,con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
73,avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Bergamo condannavaEddine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e novemesi di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 5e 10 d.lgs. n. 74/2000, poiché, il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratoredi diritto e il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].r.l., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, pur essendovi obbligati,non presentavano le dichiarazioni fiscali relative all’IVA per gli anni di imposta2014 e 2015, ed occultavano o comunque distruggevano la documentazionecontabile obbligatoria, così da non consentire la ricostruzione dei redditi e delvolume degli affari (capi d, e, f), nonché dei reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del2000, per aver, nelle qualità indicate, emesso fatture per operazioni inesistentiper gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 (capi a, b, c), applicando le peneaccessorie di legge e disponendo confisca diretta e per equivalente.Con sentenza del 14 novembre 2025, la Corte di appello di Brescia, inparziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’estinzione perprescrizione del reato di cui al capo a) e rideterminava la pena per le residueimputazioni in due anni e cinque mesi di reclusione ciascuno, confermando nelresto la sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] BouslimChamsse e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno propostoricorso per cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.Contesta la difesa la sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, nonessendo quest’ultimo mai venuto a contatto con nessuno dei dipendenti dellasocietà o di società ad essa collegate, ed anche le operazioni poste in essere suiconti correnti non potevano essere ricondotte alla sola azione del ricorrente. Percui, sebbene il ricorrente si fosse prestato ad attività illegali, era tuttavia assentein capo a quest’ultimo la consapevolezza e la volontà di porre in essere lecondotte di cui alle fattispecie incriminatrici contestate in rubrica: il ricorrente siera affidato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] avendo necessità di rinnovare ilpermesso di soggiorno, senza aver mai avuto accesso alla documentazionecontabile, alle fatture e alle dichiarazioni fiscali e, soprattutto, senza che nessunodei lavoratori escussi avesse mai dichiarato di averlo visto o conosciuto, peressersi relazionati con il solo [OSCURATO:PERSONA]. Era, quindi, riscontrabile in capo alricorrente il solo dolo generico, non sufficiente per la configurazione dei reatitributari contestatigli.4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a nove motivi.4.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ., per erroneoriconoscimento della qualifica di amministratore di fatto.Contesta la difesa la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente,non avendo costui deleghe bancarie, non gestendo conti correnti, non risultandopersonale, non figurando nei rapporti fiscali o amministrativi, non percependoutili societari.Aggiunge la difesa che, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. priva di autonomiaoperativa e costituita al solo fine di fornire un serbatoio di manodopera per gliutilizzatori di fatture per operazioni inesistenti, la figura dell’amministratore difatto coincide con quella di ideatore ed organizzatore del sistema fraudolento.Contesta allora la difesa l’affermazione secondo cui il ricorrente fosse statol’ideatore e l’organizzatore del sistema fraudolento, posto che: a) non eraemersa la natura di società cartiera della [OSCURATO:PERSONA]; b) né era emerso che ilricorrente avesse un ruolo gestorio nella [OSCURATO:PERSONA]; c) i lavoratori che avevanonegato nella [OSCURATO:PERSONA]; d) le relazioni bancarie intestate alla [OSCURATO:PERSONA] noncontenevano alcuna delega in suo favore, né gli estratti conto avevanoconsentito di individuare alcun trasferimento di denaro in favore del ricorrente,ma solo in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e) il ricorrente non aveva svolto alcunruolo nella procedura relativa al rilascio del permesso di soggiorno in favore diBouslim; f) il ricorrente non aveva partecipato alla stipula dell’atto costitutivodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essendosi limitato a prendere contatti con lo studionotarile, segnatamente con i collaboratori del Notaio, operando un ausilio inizialein favore del [OSCURATO:PERSONA], per poi disinteressarsi della costituzione e della gestioneamministrativa della società.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione, inordine al sesto argomento indicato a pagina 19 della sentenza impugnata erelativo alla utenza cellulare del ricorrente, avendo quest’ultimo pacificamentericonosciuto come propria l’utenza 3385096250 e rilevando come la gran partedei lavoratori escussi, quindici su ventidue, non avessero avuto alcun contattotelefonico con il ricorrente.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, in riferimento alle deposizioni dei testi.4.3.1. Quanto alla deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che costui,socio della [OSCURATO:SOCIETA]., centro di elaborazione dati, a ristrettissima e familiarebase azionaria, era a conoscenza delle mail contenenti i fogli di presenza inviatedal cliente [OSCURATO:PERSONA], mentre le operazioni di elaborazione dei cedolini eranopoi portate a termine da altri dipendenti dotati di specifiche competenze; in talecontesto, l’intervento del ricorrente si era limitato a svolgere attività di supportonell’avvio dell’attività imprenditoriale della [OSCURATO:PERSONA], mentre nei rapportisuccessivi il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto quale riferimento esclusivo il [OSCURATO:PERSONA].4.3.2. Quanto alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesache quest’ultima non aveva mai parlato del [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto chegestiva la [OSCURATO:PERSONA], poiché i rapporti erano avvenuti nel periodo in cui ellalavorava con [OSCURATO:PERSONA] e non aveva avuto altri contatti con il [OSCURATO:PERSONA] in seguitoalla assunzione in [OSCURATO:PERSONA], tanto che era stata contattata dal [OSCURATO:PERSONA] peressere istruita su cosa avrebbe dovuto riferire agli ispettori del lavoro.4.3.3. Quanto alla deposizione della teste Cordua, osserva la difesa che ilriferimento al nominativo di [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava la [OSCURATO:PERSONA] e conil quale ella aveva dei contatti telefonici per questioni legate alle buste paga, benpoteva essere identificato in [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Oceanica ereferente di detta società nei rapporti con i lavoratori.4.3.4. Quanto alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa chequanto dichiarato era totalmente inaffidabile, per la notevole confusione emersadalle sue dichiarazioni.4.3.5. Quanto alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che ilpredetto testimone, dopo aver riferito che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il responsabile dellaSystem [OSCURATO:PERSONA], a seguito della contestazione del difensore, si era corretto,rettificando la risposta, per cui doveva essere smentito che il teste avesseindicato [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile della [OSCURATO:PERSONA].4.3.6. Quanto alla deposizione della teste Amech, osserva la difesa cheanche quanto da costei dichiarato, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] le avesseriferito di essere il responsabile di [OSCURATO:PERSONA], era inattendibile proprio perché lesue dichiarazioni erano imprecise e intrise di contraddizioni.4.3.7. Quanto alla deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],osserva la difesa che i predetti testi, sebbene lavorassero per Oceanica e fosseropoi divenuti dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non avevano mai sentitoparlare di [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con luiqualche telefonata, il cui tenore conferma l’assenza di un qualsiasi ruolo delMarchese.4.3.8. Quanto alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che ilpredetto teste, seppur dichiarando di aver concordato il contenuto delledeposizioni da rendere all’I.N.P.S., aveva smentito di averlo fatto con AlessandroMarchese.Aggiunge la difesa che su ventidue lavoratori escussi solo sette avevanoriferito di aver avuto contatti personali o telefonici con [OSCURATO:PERSONA],seppur rari, sporadici e quantificabili in una o due telefonate al massimo, avendoil ricorrente agito in realtà in qualità di mero consulente, non emergendo néindizi, né prove che costui fosse il regista del sistema fraudolento nel quale laSystem [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il ruolo di mera cartiera.4.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 192cod. proc. pen., per insufficienza e non convergenza degli indizi, avendo la Cortedi appello utilizzato un ragionamento circolare, affermando che [OSCURATO:PERSONA] fosseamministratore di fatto perché regista del sistema e regista del sistema perchéamministratore di fatto.4.5. Con un quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 5, 8e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per insussistenza del dolo specifico.Premette la difesa che il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è unreato omissivo proprio e la sentenza impugnata non aveva individuato atticoncreti da cui desumere la finalità di evasione, limitandosi a dedurla dallaposizione dell’imputato, senza dimostrare la consapevolezza del meccanismofraudolento, tanto più che l’assenza di gestione finanziaria e amministrativaesclude la possibilità di configurare la finalità evasiva in capo al ricorrente.4.6. Con un sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, in riferimento alla e-mail del gennaio 2014, posto cheil documento riguardava esclusivamente la fase di costituzione della [OSCURATO:PERSONA].r.l. e non provava alcun coinvolgimento nella gestione successiva, né provaval’interposizione fittizia del [OSCURATO:PERSONA].4.7. Con un settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 62-biscod. pen. sulle circostanze attenuanti generiche.Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva negato le circostanzericorrente aveva partecipato attivamente e correttamente al processo, resointerrogatorio e sottopostosi all’esame del Tribunale, fornendo una ricostruzionedei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] non in contraddizione con le risultanzeprocessuali.Aggiunge la difesa che i fatti erano risalenti nel tempo, che il ricorrente erarimasto successivamente estraneo a qualunque contesto imprenditoriale disomministrazione di manodopera, sottolineando infine la esiguità degli importinon rispondenti al vero indicati nelle fatture per gli anni 2015 e 2016.Evidenzia ancora la difesa lo stato di incensuratezza del ricorrente el’assenza di condotte, successive al compimento dei reati e volte ad impedire ilrecupero del profitto illecito, atteso che la misura cautelare del sequestropreventivo aveva colpito il solo patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva consentito ilrecupero integrale dell’imposta evasa.4.8. Con un ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 81cod. pen. sulla continuazione.Lamenta la difesa l’eccessività del trattamento sanzionatorio, invocandol’applicazione del minimo edittale e più limitati aumenti per effetto delladisciplina del reato continuato, nonché la riduzione al minimo edittale della penaaccessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delleimprese per un periodo non inferiore a sei mesi.4.9. Con un nono motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 110cod. pen. sulla responsabilità per concorso.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non aveva individuato ilcontributo causale specifico dell’imputato ai singoli reati, per cui la responsabilitàdel predetto era stata affermata sulla base di una generica “regia” nonsupportata da fatti specifici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato.Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte territoriale haevidenziato, senza vizi logici, come il ricorrente non si sia limitato ad accettare dirivestire la carica di prestanome, ma abbia anche svolto una serie di compiti talida rivelare la sua intraneità nell’amministrazione della società, richiamando inproposito: a) la provenienza dal conto corrente personale del ricorrente delversamento del capitale sociale al momento di costituzione della [OSCURATO:PERSONA].r.l.; b) le operazioni bancarie da costui poste in essere, siccome unico titolaredei conti correnti, dirette al pagamento degli stipendi ai dipendenti e alpagamento delle altre spese; c) l’aver accettato di collocare l’impresa presso unindirizzo di privata dimora, senza alcuna struttura produttiva, e di percepire unaperiodica retribuzione, neanche esigua, così cooperando con AlessandroMarchese, quale amministratore di fatto, alla realizzazione delle attivitàfraudolente in materia fiscale. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello haaffermato, non illogicamente, la sussistenza del dolo specifico in capo alricorrente, in sintonia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui,in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di unasocietà, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso deirapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumonodecisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezzadi tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, Rv. 287969; Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830).Del resto, con riferimento agli obblighi dichiarativi, secondo i principielaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamatinella sentenza impugnata, il legale rappresentante di un ente che non abbia dellostesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma 2, cod. pen. perviolazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, maquale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "exlege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valoreaggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da luisottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto(Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201). Inmotivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativigravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'entesecondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sulvalore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono esseresottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi dachi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legalerappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv.cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dallaviolazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre atipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n.74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a"soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, perlegge, a presentare la dichiarazione".2. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto e il nono motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente esaminati perché connessi,sono manifestamente infondati, in quanto reiterativi di doglianze giàadeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici dimerito non scanditi da specifica critica con il ricorso.2.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che i giudici di meritoritengono svolto dal ricorrente, questa Corte ha affermato il principio secondo ilquale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto dellaqualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipicidell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attivitàgestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione diamministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio inmodo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od allafunzione; nondimeno, "significativita ̀" e "continuita ̀" non comportanonecessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, marichiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo nonepisodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n.43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003,Sidoli, Rv. 224948). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive inqualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ovesostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del2013, cit.).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, oltre a rimarcare unaprospettazione impugnatoria frammentaria e richiamare le argomentateconclusioni del giudice di primo grado sul punto, ha valorizzato, con ampia ediffusa motivazione, i numerosi elementi da cui desumere il ruolo diamministratore di fatto del ricorrente nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,muovendo dal suo inserimento nelle trattative di cessione della [OSCURATO:PERSONA], per poisottolineare la posizione di amministratore occulto della [OSCURATO:PERSONA],appositamente intestata ad un prestanome autorizzato ad operare sui conticorrenti della società proprio al fine di non far figurare il ricorrente nelleoperazioni bancarie, valorizzando il contenuto della mail del gennaio 2014,intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e i collaboratori dello studio notarile occupatosidella costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella quale costui, in rapporto dicollaborazione ventennale con il ricorrente, sulla base di accordi intercorsi conquest’ultimo, indicava allo studio notarile il soggetto da far figurare comeamministratore di diritto e socio unico della costituenda società, in tal modoassumendo la paternità delle operazioni di costituzione della società stessa,sottolineando al riguardo come la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzatada incertezze e contraddizioni, abbia chiaramente rivelato l’intento di costui diminimizzare i suoi rapporti con il ricorrente e di fornire una spiegazionealternativa al chiaro contenuto della mail del gennaio 2014, senza tuttavia offrireuna plausibile spiegazione delle elargizioni di denaro ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l.2.2. Quanto al contenuto delle testimonianze acquisite, la Corte distrettualeha avuto modo di sottolineare: a) che [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto ilmeccanismo di interposizione nella somministrazione illecita di manodoperarealizzato per mezzo della [OSCURATO:PERSONA], avendo costei lavorato per la societàOceanica tramite varie cooperative di cui era formalmente dipendente, comeappunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuendo al ricorrente un ruolo centrale, poichéle pagava lo stipendio e le consegnava le buste paga mensili; b) che FrancescaCordua, anch’ella dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedelle quali aveva lavorato per Oceanica, aveva avuto contatti telefonici con tale“[OSCURATO:PERSONA]” che rappresentava la [OSCURATO:PERSONA], escludendo logicamente la Cortedi appello che il predetto [OSCURATO:PERSONA] potesse essere persona diversa dalricorrente; c) che [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] prima e dellaSystem [OSCURATO:PERSONA] dopo, aveva lavorato presso la società [OSCURATO:PERSONA], ricevendo ilpagamento dello stipendio mensile dal ricorrente, che le aveva anche suggeritocosa riferire agli ispettori dell’INPS che l’avevano convocata, individuando nelricorrente il protagonista del meccanismo illecito di interposizione fittizia dimanodopera; d) che [OSCURATO:PERSONA] aveva sentito parlareall’interno della società Oceanica del ricorrente; e) che [OSCURATO:PERSONA], anch’elladipendente delle cooperative, aveva attribuito al ricorrente un ruolo di mediatorein occasione di una vertenza con il titolare della impresa per cui di fattolavorava; f) che il possesso del cellulare del ricorrente da parte di molti lavoratorilo indicava come l’unico referente delle cooperative, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], di cuierano dipendenti; g) che le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],seppur poco chiare, non erano in contraddizione con il resto delle testimonianze,avendo il primo riferito di non ricordare specifiche circostanze riferite in sede diindagini preliminari, senza tuttavia spiegare come fosse a conoscenza di esse, ilsecondo di aver lavorato per Oceanica, con busta paga emessa da [OSCURATO:PERSONA]; h)che [OSCURATO:PERSONA], infine, assunto da [OSCURATO:PERSONA], era poi transitato in [OSCURATO:PERSONA],confermando che il titolare di dette cooperative era il ricorrente.2.3. Discende a cascata l’inammissibilità del nono motivo di ricorso, inragione dei numerosi elementi, evidenziati dai giudici di merito, sintomatici dellaesistenza di ampi poteri di esercizio di attività gestoria in modo non episodico ooccasionale da parte del ricorrente, avendo peraltro il giudice di primo grado nonillogicamente precisato che la circostanza che alcuni dei dipendenti escussiavessero dichiarato di non conoscere il ricorrente si spiegava in ragione del fattoche i lavoratori formalmente dipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA] prestavano attivitàlavorativa in varie regioni, ricevendo indicazioni di lavoro direttamente daireferenti delle società utilizzatrici delle fatture, senza necessità di relazionarsi conil ricorrente (v. pag. 11 della sentenza di primo grado).2.4. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fontidimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delledue conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non presta il fianco alle doglianzedifensive, formulate invero in termini reiterativi dei motivi di appello proposti sulpunto e già congruamente e logicamente confutati dalla Corte territoriale, che haprecisato, infine, come il fatto che il ricorrente non avesse svolto le funzionidatoriali era coerente con il meccanismo illecito di interposizione fittizia dimanodopera, posto che il rapporto di lavoro intercorreva direttamente tra ilavoratori e le società che appaltavano il servizio alla [OSCURATO:PERSONA], così daassicurare a queste ultime l’impiego di personale formalmente assunto da altri,con conseguente risparmio fiscale anche in forza dell’annotazione in contabilità difatture relative ad operazioni inesistenti.Con le censure difensive esaminate, il ricorrente sollecita una letturaalternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede,dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questaCorte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio dicassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità,sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito.Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dallasua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (cfr. in termini Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Rv. 280747).3. Il quinto motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA],incentrato sul difetto dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamenteinfondato.La Corte di merito, sulla base degli argomenti esposti nel precedenteparagrafo, ha rimarcato la centralità del ricorrente nella gestione della Systemcui conclusioni si saldano con la sentenza impugnata, ricorrendo un caso di“doppia conforme”, che ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agitoanimati dal dolo specifico di evasione, predisponendo un classico sistema dicartiere per la somministrazione illecita di manodopera allo scopo di consentire aterzi l’evasione e di eludere gli obblighi fiscali, occultando anche le scritturecontabili al fine di ostacolare la ricostruzione del sistema fraudolento.In tal modo, i giudici di merito hanno fornito, sul punto, nella tramaargomentativa delle sentenze di primo e di secondo grado, una motivazionecorretta, coerente e non manifestamente illogica, precisando, nella parte relativaalla ricostruzione del meccanismo elusivo, come la condotta del ricorrente fosseconnotata dalla direzione finalistica normativamente richiesta (ovvero il fine dievasione), in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui laprova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra l’amministratore didiritto e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisivavalenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta, in cui rileva il totale o quasitotale inadempimento dell’obbligo tributario, e la consapevolezza di tale illegalità(Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, cit.).4. Il settimo e l’ottavo motivo del ricorso presentato da AlessandroMarchese, congiuntamente esaminati perché incentrati sul trattamentosanzionatorio, sono manifestamente infondati.4.1. I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanzemancanza di elementi positivamente valutabili, nonché la determinazione neldelinquere e la gravità degli illeciti, avendo il ricorrente agito quale regista eideatore di un complesso sistema di evasione fiscale, celandosi dietro soggettiprezzolati e cercando di sostenere l’estraneità agli addebiti. Ciò in sintonia con lacostante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza dielementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo; e la motivazione,purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie –, a rigore nonpuò essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv.229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M.,Rv. 288615, non massimata sul punto).4.2. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha richiamatol’ammontare delle fatture emesse, ritenendo congrua la pena base individuatadal giudice di primo grado per il più grave reato di cui al capo B) in un anno eotto mesi di reclusione, di poco oltre il minimo edittale, per poi individuarel’aumento, a titolo di continuazione, di un mese di reclusione per il reato di cui alcapo C), di mesi tre di reclusione ciascuno per i reati di cui al capi D9 ed E),infine di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo F). Talevalutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogicoo contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità, assestandosi inprossimità al minimo edittale vigente ed essendo state adeguatamentevalorizzate la gravità dei fatti e l’intensità del dolo. Ed anche gli aumenti di penaper la continuazione sono stati stabiliti in modo contenuto e proporzionatorispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui il gradodi impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).5. In conclusione, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili,con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]