CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta dell'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; - la memoria presentata, nell'interesse dell'imputato, dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il parziale rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del giorno 2 ottobre 2020 il Tribunale di Ancona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA]ANTONIO, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni quaranta di reclusione ed euro 75 di ammenda per i reati di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, cod. pen. - capo a. della rubrica) e porto di armi e oggetti atti a offendere (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - capo b. della rubrica), con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione nel certificato del casellario. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di c:ui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 132, comma 2„ cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 in ordine alla determinazione della pena dell'ammenda, da considerarsi illegale; nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativa al calcolo della pena finale. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240, comma 2, n. 2, cod. pen., con riguardo alla mancata confisca degli strumenti atti a offendere di cui al capo b. 3. L'Avvocato generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso (e con assorbimento del secondo), rassegnando che nella specie non sarebbe stato rispettato il principio posto da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, in relazione all'aumento per la continuazione nei casi di reati puniti con pene eterogenee. 4. La difesa ha dedotto l'infondatezza del primo motivo di ricorso perché esso non avrebbe considerato il disposto dell'art. 133-bis cod. pen., di cui può ritenersi che il Tribunale abbia tenuto conto nel determinare la pena cui attiene l'impugnazione, pena che non violerebbe il disposto dell'art. 26 cod. pen. e, dunque, non sarebbe illegale. Quanto al secondo motivo, la difesa ha inteso solo rappresentare che «la confisca non è nella disponibilità delle parti». Ragion per cui ha chiesto il parziale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo ricorso è fondato, nei termini che si espongono, rimanendo assorbite le rimanenti censure. 1. Con il primo motivo la Parte pubblica ricorrente ha prospettato l'illegalità della pena di euro 40 di ammenda irrogata per il reato di cui al capo b. della rubrica. In particolare, pur ritenendo legittima l'applicazione della sola pena pecuniaria (essendo stato ritenuto di lieve entità il porto di strumento atto ad offendere), ha rassegnato che l'art. 4 I. 110/1975 - a seguito della novella posta dal d. Igs. 26 ottobre 2010, n. 204 (a decorrere dal 10 luglio 2011 e, quindi, già vigente il 6 ottobre 2017, data del commesso reato) - prevede, quale pena pecuniaria, l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000. Inoltre, il Procuratore generale • i distrettuale ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativa al calcolo della pena finale, mediante la concessione delle circostanza attenuanti generiche e della diminuzione di 1/3 per il rito. 1.1. In effetti, nel caso di specie è dirimente considerare che la pena dell'ammenda, applicata per la contravvenzione di cui al capo b., non ritenuta commessa in esecuzione del medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo a. e, dunque, da determinarsi secondo lo spazio edittale posto dall'art. 4, comma 3, cit. nel testo oggi vigente e già in vigore al momento della commissione del reato, è stata erroneamente determinata in misura inferiore al minimo di euro 1.000. Ricorre, pertanto, la denunciata ipotesi di pena illegale (cfr. Sez. 5, n. 24054 del 23/05/2014, Restaino, Rv. 259894 - 01), sia pure in senso favorevole all'imputato, che il Giudice non avrebbe potuto applicare nonostante l'accordo delle parti e in parte qua è fondato il primo motivo di ricorso. Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, atteso che in tema di patteggiamento l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito (così, tra le altre, Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382 - 01; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv,. 236033); e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. Sono assorbite tutte le ulteriori doglianze. P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di An