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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20373/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11599/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 9686/15/2016, depositata in data 7 novembre2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Appello -art. 53 d.lgs. n. 546/1992 - specificità dei motivi - acquiescenza -esclusione Rilevato che:

1. L ’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale responsabile in solido con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto dell’atto di scissione avvenuto il 26/6/2012, la cartella di pagamento n. 07120120164048987,emessa a seguito di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni IRAP e 770 del 2010, relative all’anno di imposta del 2009.

La società contribuente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli deducendo: a)la nullità della notifica della cartella; b) la nullità della cartella per difetto di motivazione e per difetto del beneficio di escussione; c)la decadenza in relazione ai crediti relativi all’IRAP ed alle ritenute sulla retribuzione dei dipendenti, per il decorso del termine triennale, decorrente dall’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni; d) la decadenza in relazione ai crediti relativi alle ritenute sul TFR.

La CTP accoglieva unicamente la doglianza relativa alla decadenza per i crediti IRAP e le ritenute sulla retribuzione dei dipendenti.

2. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la CTR partenopea confermava la decisione di primo grado rigettando l’unico di motivo proposto dall’Ufficio, relativo alla inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a du e motiv i .

L a s oci età e l’Agente della Riscossione sono rimast i intimat i .

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta «violazione e falsa applicazione de ll’art. 53 del Dlgvo 546/1992 e dell’art. 329 cpc in relazione all’art 360 co 1 n 4 cpc».

Osserva, in particolare, che l’appello in ambito tributario ha effetto devolutivo e, nella specie, l’impugnazione proposta rispettava i requisiti previsti dall’articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992 per quanto riguarda la specificità dei motivi.

Precisamente, l’Ufficio aveva contestato la decadenza dichiarata dalla CTP evidenziando le date di emissione e di esecutività dei ruoli, in tal modo censurando l’avversa decisione del giudice di prime cure.

2. Il motivo è fondato.

3. È opportuno ripercorrere, sinteticamente, gli arresti di questa Corte che hanno definito il perimetro applicativo dell’articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992 e, in particolare, della sanzione di inammissibilità del gravame ivi prevista per la aspecificità dei motivi.

3.1. La giurisprudenza più recente costantemente afferma che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione» e non già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Tale principio, più volte applicato quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo ( tra le molte, v.

Cass. 10/01/2024, n. 1030/2024, Cass. 11/05/2018, n. 11061, Cass. 20/04/2018, n. 9937, Cass. 22/03/2017, n. 7639, Cass.4 03/08/2016, n. 16163, Cass. 22/01/2016, n. 1200).

È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (sent. 16/11/2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice.

Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione dele originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo l’utilizzo di particolari formule sacramentali (così Sez.

U. n. 27199/2017), i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall’intero atto di impugnazione.

Per l’effetto, viene spesso affermato il seguente principio di diritto: in tema di contenzioso tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

3.2. La norma citata deve essere, infatti, interpretata in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass 21/07/2020, n. 15519, Cass. 05/12/2020, n. 27496, Cass.11/02/2021, n. 3443, Cass. 10/03/2021, n. 6596, Cass.11/03/2021, n. 6852, Cass. 26/05/2021, n. 14582, Cass.27/05/2021, n. 14873, Cass. 25/02/2022, n. 6302); ciò che rileva è che l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 – che non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello – siano enucleati in una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass 21/11/2019, n. 30341).

4. Nel caso di specie la società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento notificatale dall’Agente della Riscossione, emessa a seguito di controllo ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni relative all’anno 2009.

Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso dichiarando decaduto l’Ufficio dal diritto a riscuotere i crediti relativi all’IRAP edalle ritenute sulla retribuzione dei dipendenti.

Con l’atto di appello, riprodotto in parte qua nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato tale assunto, affermando di aver «emesso i ruoli con perfetta tempestività, abbondantemente nei termini normativamente previsti essendo stati, tali ruoli, emessi entrambi nel 2012 e resi esecutivi, rispettivamente, in data 10.9.2012 quelli riguardanti Irap e, in data 5.10.2012, quello riguardante irpef sostituti di imposta».

È, pertanto, evidente l’errore in cui è incorsa la CTR nel ritenere proposto dall’Ufficio solo il motivo di gravame relativo alla inammissibilità del ricorso introduttivo da parte della società contribuente e nel ritenere intervenuta l’acquiescenza ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. della decisione impugnata sulla intervenuta decadenza.

5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale l’Agenzia lamenta la «omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di controversia tra le parti in relazione all’art 360 co 1 n 5 cpc», ovvero l’individuazione del corretto termine di decadenza.

A ben vedere, con il detto motivo l’Agenzia censura il capo della sentenza della CTR con il quale è stata affermata l’acquiescenza dell’Ufficio; detto capo è, però, travolto dall’accoglimento del primo motivo, in virtù del quale la CTR in diversa composizione dovrà pronunciare nel merito della doglianza spiegata in appello, relativa proprio alla dichiarata decadenza per il mancato rispetto dei termini per la notifica della cartella.

6. Il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, che provvederà a nuovo esame in relazione alla censura accolta eda regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11599/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 9686/15/2016, depositata in data 7 novembre2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Appello -art. 53 d.lgs. n. 546/1992 - specificità dei motivi - acquiescenza -esclusione Rilevato che: 1. L ’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale responsabile in solido con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto dell’atto di scissione avvenuto il 26/6/2012, la cartella di pagamento n. 07120120164048987,emessa a seguito di controllo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni IRAP e 770 del 2010, relative all’anno di imposta del 2009. La società contribuente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli deducendo: a)la nullità della notifica della cartella; b) la nullità della cartella per difetto di motivazione e per difetto del beneficio di escussione; c)la decadenza in relazione ai crediti relativi all’IRAP ed alle ritenute sulla retribuzione dei dipendenti, per il decorso del termine triennale, decorrente dall’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni; d) la decadenza in relazione ai crediti relativi alle ritenute sul TFR. La CTP accoglieva unicamente la doglianza relativa alla decadenza per i crediti IRAP e le ritenute sulla retribuzione dei dipendenti. 2. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la CTR partenopea confermava la decisione di primo grado rigettando l’unico di motivo proposto dall’Ufficio, relativo alla inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a du e motiv i . L a s oci età e l’Agente della Riscossione sono rimast i intimat i . Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta «violazione e falsa applicazione de ll’art. 53 del Dlgvo 546/1992 e dell’art. 329 cpc in relazione all’art 360 co 1 n 4 cpc». Osserva, in particolare, che l’appello in ambito tributario ha effetto devolutivo e, nella specie, l’impugnazione proposta rispettava i requisiti previsti dall’articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992 per quanto riguarda la specificità dei motivi. Precisamente, l’Ufficio aveva contestato la decadenza dichiarata dalla CTP evidenziando le date di emissione e di esecutività dei ruoli, in tal modo censurando l’avversa decisione del giudice di prime cure. 2. Il motivo è fondato. 3. È opportuno ripercorrere, sinteticamente, gli arresti di questa Corte che hanno definito il perimetro applicativo dell’articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992 e, in particolare, della sanzione di inammissibilità del gravame ivi prevista per la aspecificità dei motivi. 3.1. La giurisprudenza più recente costantemente afferma che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione» e non già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Tale principio, più volte applicato quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo ( tra le molte, v. Cass. 10/01/2024, n. 1030/2024, Cass. 11/05/2018, n. 11061, Cass. 20/04/2018, n. 9937, Cass. 22/03/2017, n. 7639, Cass.4 03/08/2016, n. 16163, Cass. 22/01/2016, n. 1200). È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (sent. 16/11/2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice. Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione dele originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo l’utilizzo di particolari formule sacramentali (così Sez. U. n. 27199/2017), i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall’intero atto di impugnazione. Per l’effetto, viene spesso affermato il seguente principio di diritto: in tema di contenzioso tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. 3.2. La norma citata deve essere, infatti, interpretata in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass 21/07/2020, n. 15519, Cass. 05/12/2020, n. 27496, Cass.11/02/2021, n. 3443, Cass. 10/03/2021, n. 6596, Cass.11/03/2021, n. 6852, Cass. 26/05/2021, n. 14582, Cass.27/05/2021, n. 14873, Cass. 25/02/2022, n. 6302); ciò che rileva è che l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 – che non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello – siano enucleati in una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass 21/11/2019, n. 30341). 4. Nel caso di specie la società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento notificatale dall’Agente della Riscossione, emessa a seguito di controllo ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni relative all’anno 2009. Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso dichiarando decaduto l’Ufficio dal diritto a riscuotere i crediti relativi all’IRAP edalle ritenute sulla retribuzione dei dipendenti. Con l’atto di appello, riprodotto in parte qua nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato tale assunto, affermando di aver «emesso i ruoli con perfetta tempestività, abbondantemente nei termini normativamente previsti essendo stati, tali ruoli, emessi entrambi nel 2012 e resi esecutivi, rispettivamente, in data 10.9.2012 quelli riguardanti Irap e, in data 5.10.2012, quello riguardante irpef sostituti di imposta». È, pertanto, evidente l’errore in cui è incorsa la CTR nel ritenere proposto dall’Ufficio solo il motivo di gravame relativo alla inammissibilità del ricorso introduttivo da parte della società contribuente e nel ritenere intervenuta l’acquiescenza ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. della decisione impugnata sulla intervenuta decadenza. 5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale l’Agenzia lamenta la «omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di controversia tra le parti in relazione all’art 360 co 1 n 5 cpc», ovvero l’individuazione del corretto termine di decadenza. A ben vedere, con il detto motivo l’Agenzia censura il capo della sentenza della CTR con il quale è stata affermata l’acquiescenza dell’Ufficio; detto capo è, però, travolto dall’accoglimento del primo motivo, in virtù del quale la CTR in diversa composizione dovrà pronunciare nel merito della doglianza spiegata in appello, relativa proprio alla dichiarata decadenza per il mancato rispetto dei termini per la notifica della cartella. 6. Il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, che provvederà a nuovo esame in relazione alla censura accolta eda regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
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