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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17809/2026

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icorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza dirinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzione domiciliare«umanitaria», ex art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.),alternativamente invocata e, nell’unico motivo, lamenta l’incompleta ricognizione del quadronosografico del detenuto e la sua conseguente sottovalutazione;rilevato che – diversamente da quanto dedotto – nel provvedimento oggetto di ricorso èstato considerato il quadro patologico (ernia iatale, gastrite cronica lieve, metaplasiaincompleta focale, fibrosi in lesione antrale sottomucosa), descritto nella relazione sanitariadel responsabile della Casa circondariale come adeguatamente trattato, con supporto diindagini strumentali diagnostici e visite specialistiche;rilevato altresì che nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla recentesottoposizione a esame strumentale che ha escluso qualsiasi forma tumorale e che ildetenuto è stato trasferito presso la Casa circondariale di Bari proprio perché dotata di Sai; rilevato che, in tale modo, il Giudice specializzato ha dato atto di aver valutato lacomplessiva situazione del condannato, facendo risaltare l’assenza dei presupposti di leggeper gli invocati benefici, chiarendo – con motivazione non manifestamente illogica – che lepur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovvero situazioni di urgenza, che eranotrattabili e adeguatamente trattate in istituto, con l'eventuale ricorso al luogo di cura esterno,ai sensi dell'art. 11 Ord. pen.richiamati i consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, aifini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2),cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale daporre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, daesigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione,dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012,patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso diumanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004,Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009,Aquino, Rv. 244132);ritenuto che l’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampomeramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità deltribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnatidalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza dirinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica o di detenzione domiciliare«umanitaria», ex art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.),alternativamente invocata e, nell’unico motivo, lamenta l’incompleta ricognizione del quadronosografico del detenuto e la sua conseguente sottovalutazione;rilevato che – diversamente da quanto dedotto – nel provvedimento oggetto di ricorso èstato considerato il quadro patologico (ernia iatale, gastrite cronica lieve, metaplasiaincompleta focale, fibrosi in lesione antrale sottomucosa), descritto nella relazione sanitariadel responsabile della Casa circondariale come adeguatamente trattato, con supporto diindagini strumentali diagnostici e visite specialistiche;rilevato altresì che nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla recentesottoposizione a esame strumentale che ha escluso qualsiasi forma tumorale e che ildetenuto è stato trasferito presso la Casa circondariale di Bari proprio perché dotata di Sai; rilevato che, in tale modo, il Giudice specializzato ha dato atto di aver valutato lacomplessiva situazione del condannato, facendo risaltare l’assenza dei presupposti di leggeper gli invocati benefici, chiarendo – con motivazione non manifestamente illogica – che lepur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovvero situazioni di urgenza, che eranotrattabili e adeguatamente trattate in istituto, con l'eventuale ricorso al luogo di cura esterno,ai sensi dell'art. 11 Ord. pen.richiamati i consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui, aifini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2),cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale daporre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, daesigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione,dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012,patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso diumanità cui si ispira la norma contenuta nell'art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004,Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009,Aquino, Rv. 244132);ritenuto che l’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, di stampomeramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità deltribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnatidalla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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