CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 18665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21640-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], MANNARA' CALOGERO, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge ; - ricorrenti non costituiti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via ANICI° GALLO 102, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 2735/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 21640 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: doValue s.p.a., quale mandataria di Prisma SPV s.r.I., ha depositato controricorso, corredato da memoria, al ricorso alla stessa notificato, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il giorno 8 febbraio 2021, per impugnare la sentenza n. 2735 del 2020 della Corte di appello di Milano; il ricorso non è stato depositato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso deve dichiararsi improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; agli atti di parte controricorrente è presente il ricorso notificato alla stessa parte; la notifica e il deposito del controricorso sono tempestivi; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 7.000,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. cosi" oe-ci So m/ —Roma, 7 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C -i119) 7-LCA)-(.k) RG n 21640 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA]