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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 30714/2021

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4948-2021 proposto da: F.I.G.C. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. t o- \ 759 2015 del TRIBUNALE di FIRENZE. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione l'accoglimento del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e le pronunce conseguenziali.

FATTO /V' torio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un atto di citazione innanzi al ),t ribunale di Firenze, convenendo in giudizio il Fallimento A.C.

Fiorentina e la FIGC Federazione italiana gioco calcio, esponendo che in occasione dell'esclusione della società calcistica Fiorentina dal campionato di serie B per l'anno 2002/2003 per eccesso di indebitamento, i due soggetti convenuti avevano tenute condotte gravemente dannose nei confronti di esso attore, proprietario unico della Regal s.r.I., a sua volta proprietaria del 99 % delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in particolare, la colpevole inerzia degli organi fallimentari che avrebbero tralasciato di impugnare gli illegittimi provvedimenti di esclusione adottati dalla F.I.G.C. a carico della società calcistica con i comunicati ufficiali n.21/A e 56/A sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, contravvenendo agli obblighi nascenti dall'art.38 I.n.267/1948.

La FIGC, per altro verso, avrebbe tenuto con i propri illegittimi provvedimenti un comportamento discriminatorio in danno della società [OSCURATO:PERSONA] anch'esso contrario a buona fede e correttezza e violativo del principio di affidamento, adottando nei confronti di tale ultima compagine calcistica una condotta meno Ric. 2021 n. 04948 sez.

SU - ud. 12-10-2021 -2- indulgente di quella seguita nei confronti di altre società calcistiche gravate, al pari della [OSCURATO:PERSONA], di notevoli esposizioni debitorie.

Sulla base di tali premesse, il [OSCURATO:PERSONA], reputando che la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria in forza dei principi espressi da Cass., S.U. n.8236/2020, chiese la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno quantificato in euro 298,6 milioni di euro, oltre interessi.

La F.I.G.C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi degli artt.41 e 367 c.p.c. innanzi a queste Sezioni unite, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] spa non si è costituito nella presente fase.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisivo rilievo, in relazione alla causa petendi posta a base della domanda giudiziale dal medesimo proposta, con la quale si prospetta la illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G.C. nei confronti della società calcistica, l'art.133 c.1 lett.z) del codice del processo amministrativo, alla stregua del quale sono riservate alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni e atleti.

Ric. 2021 n. 04948 sez.

SU - ud. 12-10-2021 -3- Ora, nel caso di specie la domanda risarcitoria è fondaA sulla illegittimità dei provvedimenti di esclusione della società calcistica [OSCURATO:PERSONA] dal campionato di calcio italiano di serie B. Ciò che conferma, come puntualmente evidenziato dal Procuratore generale, che il plesso giurisdizionale competente non può che individuarsi in quello amministrativo, proprio in forza del ricordato art.133, c1., lett.z) c.p.a., laddove attribuisce al giudice amministrativo il contenzioso nel quale sia in discussione la legittimità di atti adottati da Federazioni sportive non riservate alla cognizione della giustizia c.d. sportiva.

Principi che si estendono anche alle ipotesi di domande risarcitoria fondate sugli effetti prodotti da atti asseritamente lesivi.

Peraltro, ad ulterioe conferma di qunto qui sostenuto, va ricordato che proprio queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla

I. n. 280 del 2003, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd.

Codice del processo amministrativo), che, all'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, nonché delle ulteriori modifiche apportate al citato art. 3 dall'art.1, comma 647, della

I. n. 145 del 2018 (applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo), una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie, sia le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - sia le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di queste ultime, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni 'disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche Ric. 2021 n. 04948 sez.

SU - ud. 12-10-2021 -4- soggettive rilevanti per l'ordinamento statale-cfr.Cass.S.U. n. 12149 07/05/2021, Cass.S.U. n. 19666 del 21/09/2020 -.

Ed è appena il caso di evidenziare che di nessun rilievo può essere, ai fini del riparto fra le giurisdizioni, il richiamo all'indirizzo espresso da queste stesse Sezioni unite- ord.n.8236/2020- non avendo il [OSCURATO:PERSONA] nemmeno espresso l'affidamento che la Federazione calcistica avrebbe ingenerato sulla [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi la pretesa risarcitoria spiccata nei confronti della FIGC nel pregiudizio connesso all'adozione dell'atto amministrativo che, in ragione di un asserito intento discriminatorio, avrebbe pregiudicato la società [OSCURATO:PERSONA] non consentendole il medesimo trattamento riservato alle altre società che versavano in situazione di squilibrio finanziario.

Ed in questi ambiti non può disconoscersi, per le considerazioni appena esposte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sulla base di tali considerazioni, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, allo stesso rimettendo il regime delle spese relative al presente regolamento preventivo di giurisdizione.

PQM Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della F.I.G.C., rimettendo a detto giudice la determinazione del regime delle spese relative al presente regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso il 12 ottobre 2021 in Roma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4948-2021 proposto da: F.I.G.C. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. t o- \ 759 2015 del TRIBUNALE di FIRENZE. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione l'accoglimento del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e le pronunce conseguenziali. FATTO /V' torio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un atto di citazione innanzi al ),t ribunale di Firenze, convenendo in giudizio il Fallimento A.C. Fiorentina e la FIGC Federazione italiana gioco calcio, esponendo che in occasione dell'esclusione della società calcistica Fiorentina dal campionato di serie B per l'anno 2002/2003 per eccesso di indebitamento, i due soggetti convenuti avevano tenute condotte gravemente dannose nei confronti di esso attore, proprietario unico della Regal s.r.I., a sua volta proprietaria del 99 % delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in particolare, la colpevole inerzia degli organi fallimentari che avrebbero tralasciato di impugnare gli illegittimi provvedimenti di esclusione adottati dalla F.I.G.C. a carico della società calcistica con i comunicati ufficiali n.21/A e 56/A sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, contravvenendo agli obblighi nascenti dall'art.38 I.n.267/1948. La FIGC, per altro verso, avrebbe tenuto con i propri illegittimi provvedimenti un comportamento discriminatorio in danno della società [OSCURATO:PERSONA] anch'esso contrario a buona fede e correttezza e violativo del principio di affidamento, adottando nei confronti di tale ultima compagine calcistica una condotta meno Ric. 2021 n. 04948 sez. SU - ud. 12-10-2021 -2- indulgente di quella seguita nei confronti di altre società calcistiche gravate, al pari della [OSCURATO:PERSONA], di notevoli esposizioni debitorie. Sulla base di tali premesse, il [OSCURATO:PERSONA], reputando che la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria in forza dei principi espressi da Cass., S.U. n.8236/2020, chiese la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno quantificato in euro 298,6 milioni di euro, oltre interessi. La F.I.G.C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi degli artt.41 e 367 c.p.c. innanzi a queste Sezioni unite, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] spa non si è costituito nella presente fase. La ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisivo rilievo, in relazione alla causa petendi posta a base della domanda giudiziale dal medesimo proposta, con la quale si prospetta la illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G.C. nei confronti della società calcistica, l'art.133 c.1 lett.z) del codice del processo amministrativo, alla stregua del quale sono riservate alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni e atleti. Ric. 2021 n. 04948 sez. SU - ud. 12-10-2021 -3- Ora, nel caso di specie la domanda risarcitoria è fondaA sulla illegittimità dei provvedimenti di esclusione della società calcistica [OSCURATO:PERSONA] dal campionato di calcio italiano di serie B. Ciò che conferma, come puntualmente evidenziato dal Procuratore generale, che il plesso giurisdizionale competente non può che individuarsi in quello amministrativo, proprio in forza del ricordato art.133, c1., lett.z) c.p.a., laddove attribuisce al giudice amministrativo il contenzioso nel quale sia in discussione la legittimità di atti adottati da Federazioni sportive non riservate alla cognizione della giustizia c.d. sportiva. Principi che si estendono anche alle ipotesi di domande risarcitoria fondate sugli effetti prodotti da atti asseritamente lesivi. Peraltro, ad ulterioe conferma di qunto qui sostenuto, va ricordato che proprio queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla I. n. 280 del 2003, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), che, all'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, nonché delle ulteriori modifiche apportate al citato art. 3 dall'art.1, comma 647, della I. n. 145 del 2018 (applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo), una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie, sia le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - sia le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di queste ultime, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni 'disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche Ric. 2021 n. 04948 sez. SU - ud. 12-10-2021 -4- soggettive rilevanti per l'ordinamento statale-cfr.Cass.S.U. n. 12149 07/05/2021, Cass.S.U. n. 19666 del 21/09/2020 -. Ed è appena il caso di evidenziare che di nessun rilievo può essere, ai fini del riparto fra le giurisdizioni, il richiamo all'indirizzo espresso da queste stesse Sezioni unite- ord.n.8236/2020- non avendo il [OSCURATO:PERSONA] nemmeno espresso l'affidamento che la Federazione calcistica avrebbe ingenerato sulla [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi la pretesa risarcitoria spiccata nei confronti della FIGC nel pregiudizio connesso all'adozione dell'atto amministrativo che, in ragione di un asserito intento discriminatorio, avrebbe pregiudicato la società [OSCURATO:PERSONA] non consentendole il medesimo trattamento riservato alle altre società che versavano in situazione di squilibrio finanziario. Ed in questi ambiti non può disconoscersi, per le considerazioni appena esposte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sulla base di tali considerazioni, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, allo stesso rimettendo il regime delle spese relative al presente regolamento preventivo di giurisdizione. PQM Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della F.I.G.C., rimettendo a detto giudice la determinazione del regime delle spese relative al presente regolamento preventivo di giurisdizione. Così deciso il 12 ottobre 2021 in Roma d
Sentenza Cassazione n. 30714/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris