CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n.1 cod. pen.; considerato che l'unico motivo ricorso, che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussunzione del fatto dell'imputato nel richiamato precetto penale, è manifestamente infondato e generico in quanto: - l'ipotesi di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno (cfr. Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014 - dep. 2015, Rubino, Rv. 262177 - 01; Sez. 5, n. 35094 del 23/05/2013, Bongiorno, Rv. 256951 - 01); - nel caso in esame, il fatto dell'imputato è stato sussunto proprio in tale ipotesi sia dalla sentenza di appello sia da quella di primo grado, nella quale si dà conto espressamente - nel compiere una disamina del documento contraffatto in discorso degli elementi ritenuti dimostrativi della capacità di esso di simularne l'emissione da parte della polizia municipale del Comune di Napoli (recando pure il timbro dell'unita operativa di infortunistica stradale) e l'appartenenza ad essa dell'imputato nonché della sua idoneità a trarre in inganno i soggetti cui veniva esibito; - il ricorso contiene censure assertive rispetto alla ricostruzione del fatto, senza neppure prospettare il travisamento della prova, non confrontandosi effettivamente con il piano argomentativo a sostegno della condanna; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de