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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 37210/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6 giugno 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al regime della semilibertà con svolgimento di attività lavorativa come magazziniere presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., con sede in Cerignola,e ha respinto l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, dichiarando inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare.

2. Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando due motivi echiedendone l’annullamento.2.1 Con il primo motivosi denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b) ed e ), cod. proc. pen in relazione agli artt. 677 e 656 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato aveva respinto l’eccezione di incompetenza formulata dal condannato, che aveva rappresentato la circostanza del sopravvenuto ordine di esecuzion e di pene concorrenti della Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna in data 12/0/2023, comprensivo anche della condanna oggetto dell’ordine di esecuzione della Procura Generale di Perugia che in data 03/04/2021 aveva trasmesso il contestuale ordine di sospensione al Tribunale di sorveglianza di Perugia per valutare la concessione di eventuali misure alternative.

La Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna aveva trasmesso per competenza l’ordine di esecuzione al Tribunale di sorveglianza di Bari in considerazione del fatto che il condannato si trovava in arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. presso il Comune di Cerignola (FG).

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva errato nel non declinare la propria competenza in favore del Tribunale di sorveglianza di Bari, nel cui territorio il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 156, comma 1, 179, comma 1 e 666, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica della data di rinvio dell’udienza al condannato sottoposto agli arresti domiciliari esecutivi.

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto l’avviso della data di rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’udienza del 06/06/20124 da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, nonostante a quell’epoca fosse già detenuto per altra causa agli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo con l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari, perché, s econdo quanto documentato dalla difesa il condannato si trovava in Cerignola, in regime di arresti domiciliari esecutivi, del ricorrente al momento del passaggio in giudicato della sentenza 430/2019 della Corte di Appello di Perugia.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.2.

Il primo motivo, con il quale si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza, è infondato.

La scansione procedimentale che ha preceduto l’emissione del provvedimento impugnato deve essere ricostruita come segue.

L’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia il 24/03/2021 è stato trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Perugia il 03/04/2021.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha emesso decreto di fissazione dell’udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconoscendo la propria competenza.

L’ordine di esecuzione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, poi trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Bari, è stato emesso i l 12/07/2023.

Quando viene depositata dal difensore istanza di non luogo a procedere l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sull’assunto della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bari, la competenza si era già radicata dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Perugia,che alla prima udienza, celebratasi il 07/09/2023, nulla eccependo il difensore d’ufficio ex art. 97 cod. proc. pen., avevadisposto il rinvio della trattazione per acquisire ulteriori informazioni presso l’UEPE e la Questura, oltre alla sentenza emessa dall’autorità giudiziaria di Bologna e di cui al successivo ordine di esecuzione.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’eccezione di incompetenza con una decisione conforme ai principi ribaditi fino in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità: «in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631-01; principio già affermato da Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Rv. 275317 –01).

A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel proporre la censura avverso il rigetto di tale eccezione, contenutonel provvedimento impugnato, non viene dedotto l’interesse a ricorrere contro una statuizione comunque favorevole al condannato.

3. È infondato anche il secondo motivo con il quale si lamenta l’omesso avviso della fissazione dell’udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visto che, come emerge dalla ricostruzione del procedimento sopra riportata, alla precedente udienza del 07/07/2023, della quale sia il condannato sia il suo difensore di fiducia avevano ricevuto notizia tramite notifica del decret o di fissazione, dovevano considerarsi presenti sia l’uno sia l’altro: essi, pertanto, non avendo addotto legittimi impedimenti a comparireed essendo il Tufariello rappresentato a quell’udienza dal difensore d’ufficio nominato ex art. 97 cod. proc. pen., non avevano diritto ad ulteriori avvisi.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso, statuizione dalla quale deriva altresì, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 giugno 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al regime della semilibertà con svolgimento di attività lavorativa come magazziniere presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., con sede in Cerignola,e ha respinto l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, dichiarando inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare. 2. Avverso l ’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando due motivi echiedendone l’annullamento.2.1 Con il primo motivosi denuncia violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.b) ed e ), cod. proc. pen in relazione agli artt. 677 e 656 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato aveva respinto l’eccezione di incompetenza formulata dal condannato, che aveva rappresentato la circostanza del sopravvenuto ordine di esecuzion e di pene concorrenti della Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna in data 12/0/2023, comprensivo anche della condanna oggetto dell’ordine di esecuzione della Procura Generale di Perugia che in data 03/04/2021 aveva trasmesso il contestuale ordine di sospensione al Tribunale di sorveglianza di Perugia per valutare la concessione di eventuali misure alternative. La Procura Generale presso la Corte di appello di Bologna aveva trasmesso per competenza l’ordine di esecuzione al Tribunale di sorveglianza di Bari in considerazione del fatto che il condannato si trovava in arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. presso il Comune di Cerignola (FG). Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva errato nel non declinare la propria competenza in favore del Tribunale di sorveglianza di Bari, nel cui territorio il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 156, comma 1, 179, comma 1 e 666, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica della data di rinvio dell’udienza al condannato sottoposto agli arresti domiciliari esecutivi. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto l’avviso della data di rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’udienza del 06/06/20124 da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, nonostante a quell’epoca fosse già detenuto per altra causa agli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo con l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari, perché, s econdo quanto documentato dalla difesa il condannato si trovava in Cerignola, in regime di arresti domiciliari esecutivi, del ricorrente al momento del passaggio in giudicato della sentenza 430/2019 della Corte di Appello di Perugia. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.2. Il primo motivo, con il quale si lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza, è infondato. La scansione procedimentale che ha preceduto l’emissione del provvedimento impugnato deve essere ricostruita come segue. L’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia il 24/03/2021 è stato trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Perugia il 03/04/2021. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha emesso decreto di fissazione dell’udienza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconoscendo la propria competenza. L’ordine di esecuzione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, poi trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Bari, è stato emesso i l 12/07/2023. Quando viene depositata dal difensore istanza di non luogo a procedere l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sull’assunto della pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bari, la competenza si era già radicata dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Perugia,che alla prima udienza, celebratasi il 07/09/2023, nulla eccependo il difensore d’ufficio ex art. 97 cod. proc. pen., avevadisposto il rinvio della trattazione per acquisire ulteriori informazioni presso l’UEPE e la Questura, oltre alla sentenza emessa dall’autorità giudiziaria di Bologna e di cui al successivo ordine di esecuzione. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’eccezione di incompetenza con una decisione conforme ai principi ribaditi fino in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità: «in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631-01; principio già affermato da Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Rv. 275317 –01). A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel proporre la censura avverso il rigetto di tale eccezione, contenutonel provvedimento impugnato, non viene dedotto l’interesse a ricorrere contro una statuizione comunque favorevole al condannato. 3. È infondato anche il secondo motivo con il quale si lamenta l’omesso avviso della fissazione dell’udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visto che, come emerge dalla ricostruzione del procedimento sopra riportata, alla precedente udienza del 07/07/2023, della quale sia il condannato sia il suo difensore di fiducia avevano ricevuto notizia tramite notifica del decret o di fissazione, dovevano considerarsi presenti sia l’uno sia l’altro: essi, pertanto, non avendo addotto legittimi impedimenti a comparireed essendo il Tufariello rappresentato a quell’udienza dal difensore d’ufficio nominato ex art. 97 cod. proc. pen., non avevano diritto ad ulteriori avvisi. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso, statuizione dalla quale deriva altresì, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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