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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00726/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8872/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Teramo via Battisti n. 66 , presso lo studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] INDIVIDUALE, elettivamente domiciliat a in Corropoli (TE) via Ungaretti n. 4presso lo studio dell’avv.toDANILO CONSORTI che la rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BRUNOMASSUCCI -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 1715/2018 depositata il 19/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il T ribunale di Teramo in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] D i Giacinto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione dichiarava l’attore proprietario di una porzione immobiliare situata in Giulianova, catastalmente identificata dalla particella 255, sub 4, del foglio 10, del nuovo catasto del Comune e più esattamente individuata nell’allegato 1della relazione tecnica, per averla us u capita.

Inoltre , il medesimo Tribunale accoglieva anche la domanda proposta dall’attore nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] C ostruzioni di usucapione deldiritto di servitù di passaggio a favore della suddetta porzione immobiliare e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima società,dichiarava risolto per inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] il contratto preliminare di compravendita intercorso tra dette parti per atto pubblico del 15 dicembre 2006, condannando la promittente venditrice alla restituzione della somma di euro 312.000 versata a titolo di caparra confirmatoria dalla promissaria Ric. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3 acquirente, nonché al pagamento in favore di quest’ultima a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 91.000,maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 3 gennaio 2014 alla data della sentenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo con il quale censurava l’accoglimento della domanda di usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato fallito nelle more del giudizio di primo grado e si costituiva il curatore fallimentare chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Si costituiva anche la società [OSCURATO:PERSONA] C ostruzioni che chiedeva la conferma dei capi che avevano accolto la propria domanda riconvenzionale.

5. Il giudizio veniva dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] e veniva riassunto dall’appellante.

6. Il fallimento della società D i Gennaro C ostruzioni si costituivain appello, ribadendo le conclusioni già formulate.

7. La C orte d’ A ppello d i L ’Aquila rigettava il gravam e .

In particolare, la C orte territoriale evidenziava come il contratto di locazione cui faceva riferimento l’appellante era stato preso in considerazione dal giudice di primo grado che lo aveva ritenuto inidoneo a dimostrare che il rapporto materiale tra [OSCURATO:PERSONA] e la porzione immobiliare rivendicata fosse cominciato come detenzione.

Tale conclusione doveva essere confermata in quanto il consulente tecnico aveva riferito che il compendio locato era descritto in maniera del tutto generica e non corrispondeva al Ric. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3 locale accessorio oggetto dell’usucapione.

Pertanto, risultava irrilevante la scrittura privata di locazione e,dunque, per le stesse ragioni erano irrilevanti le fatture e gli altri documenti concernenti il pagamento del relativo canone.

La suddetta scrittura privata di locazione oltre che oggettivamente non riferibile alla porzione immobiliare in contestazione era stata soggettivamente stipulata con un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] e cioè con la società [OSCURATO:PERSONA], così come con tale società ( ed altre)erano intercorsi i pregressi rapporti locativi.

Tale circostanza, unitamente all’assenza di data certa della scrittura privata che non risultava essere stata registrata,rendeva inopponibile al D i Giacinto la scrittura stessa a norma dell’articolo 2704 c.c. non essendo neanche documentato che egli fosse all’epoca amministratore della predetta società ed avesse sottoscritto il contratto di locazione in nome e per conto di questa.

Allo stesso modo doveva no considerarsi inopponibili le fatture.

Quanto, infine , ai pignoramenti immobiliari che risultavano trascrittianche sulla porzione immobiliare rivendicata sin dal 1995 e che, secondo l’assunto della società appellante , erano ostativi al decorso del ventennio necessario per l’usucapione, la C orte d’Appello richiamava la giurisprudenza consolidata che escludeva la valenza interruttiva del possesso utile al l’usucapione di un pignoramento immobiliare.

Doveva confermarsi pertanto l’intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA].

8. La società I mmobiliare Generale Rosburgo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

Ric. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3

9. La curatela del fallimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 10.Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a sua volta con controricorso.

11. La società ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’articolo 1158 c.c., erronea e omessa valutazione delle prove.

La censura ha ad oggetto l’erronea valutazione della sussistenza dei presupposti per dichiarare l’usucapione del bene rivendicato dall’originario attore; bene consistente in un piccolo locale di circa 30/40 metri quadri, non scindibile dal restante corpo principale di circa 1000 metri quadri detenuto dall’attore medesimo.D’altra parte, per ammissione della stessa parte attrice il bene non era raggiungibile se non attraverso la costituzione della servitù sulla proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA] C ostruzioni e non poteva ritenersi usucapibile il suddetto spazio che era di solo collegamento.

La società ricorrente insiste nel ritenere, anche sulla scorta della inattendibilità delle testimonianze, che il D i Giacinto fosse mero detentoredell’immobile, come dimostrato d al pagamento dei canoni di cui alle fatture in atti.

D’altra parte , l’onere della prova dell’esistenza dei requisiti per usucapire era a suo carico e non era stato assolto.

Ric. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: difetto assoluto dei presupposti per l'acquisto da parte attrice per usucapione di parte, per altro infima, del fabbricato in oggetto , erronea applicazione degli articoli 1158 e 1163 c.c.

Parte ricorrente richiama i presupposti per l’acquisto a titolo originario mediante usucapione ed evidenzia che l’onere della prova dell’esistenza dei suddetti presupposti è a carico dell'usucapiente.

Parte attrice, invece,non ne avrebbe provato la positiva ricorrenza mentre,al contrario, il ricorrente avrebbe provato la sua condotta di pieno esercizio delle funzioni e potestà conseguenti al diritto di proprietà, ovvero il possesso dell'immobile anche mediante il contratto di locazione, le quietanze di pagamento , il contratto preliminaredel 15 dicembre 2006 di alienazione della proprietà . 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La Corte d'Appello ha ritenuto provato il possesso utile ad usucapire in capo all'originario attore non potendosi qualificare come detenzione il rapporto materiale con la porzione immobiliare rivendicata risalente quantomeno all'anno 1980, rapportoprovato anche dalle ulteriori testimonianze e non contestato nella sua materialità dalla società appellante.

In particolare , la Corte territoriale ha escluso, anche sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, che vi fosse identità tra il bene locato dalla società Erasmo di Giacinto e quello oggetto della domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

La scrittura privata comprovante la locazione, pertanto, era irrilevante e lo stesso atto di appello non si confrontava con questo aspetto. [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3 erano irrilevanti anche le fatture di pagamento del canone di locazione.

La Corte di merito è giunta alle dette conclusioni con un apprezzamento di fatto ed una esposizione delle ragioni del suo convincimento che,in quanto tali, non sono suscettibili di sindacato da parte di questa Corte, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

La complessiva censura proposta dal ricorrente, dunque, si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del Ric. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3 provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile.

Come si è detto, nel caso in esame, la relazione materiale tra il [OSCURATO:PERSONA] e il bene oggetto di rivendica è stataqualificata come possesso non essendovi identità tra l’immobile oggetto della domanda di usucapione e quello che egliaveva in locazione.

In conclusione, deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

3. Nel ricorso si fa genericamente riferimento alla domanda proposta da lla [OSCURATO:PERSONA] srl di risoluzione del contratto preliminare, affermando che il contratto dichiarato risolto nei gradi di merito dovrebbe invece dichiararsi pienamente efficace avendo piena conoscenza la promissaria acquirente della situazione fattuale dell’immobile come dimostrato dall’aver consentito il passaggio. 3.1 Questa parte del ricorso non può considerarsi come motivo autonomo di impugnazione,in quanto contiene deduzioni del tutto generiche e domande proposte come mera conseguenza della richiesta di accoglimento dei primi due motivi.

D’altra parte, già il corrispondente motivo di appello è stato proposto come mera conseguenza del la richiesta di rigetto della domanda di usucapione del [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado Ric. 2019n. 8872sez.

S2 - ud. 19 / 12 /202 3 che ha dichiarato anche l’usucapione della servitù di passaggio sull’immobile della [OSCURATO:PERSONA] non è stata oggetto neanche di appello.

In ogni casoanche volendo considerare il punto 3 del ricorso (pag. 16) come una specifica censura,la stessa sarebbe comunque manifestamente inammissibile avendo come presupposto l’accoglimento dei primi duemotivi di ricorso.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrenti che liquida nel medesimo importo per ognuna pari a euro3000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8872/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Teramo via Battisti n. 66 , presso lo studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] INDIVIDUALE, elettivamente domiciliat a in Corropoli (TE) via Ungaretti n. 4presso lo studio dell’avv.toDANILO CONSORTI che la rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BRUNOMASSUCCI -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 1715/2018 depositata il 19/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il T ribunale di Teramo in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] D i Giacinto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione dichiarava l’attore proprietario di una porzione immobiliare situata in Giulianova, catastalmente identificata dalla particella 255, sub 4, del foglio 10, del nuovo catasto del Comune e più esattamente individuata nell’allegato 1della relazione tecnica, per averla us u capita. Inoltre , il medesimo Tribunale accoglieva anche la domanda proposta dall’attore nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] C ostruzioni di usucapione deldiritto di servitù di passaggio a favore della suddetta porzione immobiliare e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima società,dichiarava risolto per inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] il contratto preliminare di compravendita intercorso tra dette parti per atto pubblico del 15 dicembre 2006, condannando la promittente venditrice alla restituzione della somma di euro 312.000 versata a titolo di caparra confirmatoria dalla promissaria Ric. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 acquirente, nonché al pagamento in favore di quest’ultima a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 91.000,maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 3 gennaio 2014 alla data della sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza sulla base di un unico motivo con il quale censurava l’accoglimento della domanda di usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato fallito nelle more del giudizio di primo grado e si costituiva il curatore fallimentare chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Si costituiva anche la società [OSCURATO:PERSONA] C ostruzioni che chiedeva la conferma dei capi che avevano accolto la propria domanda riconvenzionale. 5. Il giudizio veniva dichiarato interrotto per sopravvenuto fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] e veniva riassunto dall’appellante. 6. Il fallimento della società D i Gennaro C ostruzioni si costituivain appello, ribadendo le conclusioni già formulate. 7. La C orte d’ A ppello d i L ’Aquila rigettava il gravam e . In particolare, la C orte territoriale evidenziava come il contratto di locazione cui faceva riferimento l’appellante era stato preso in considerazione dal giudice di primo grado che lo aveva ritenuto inidoneo a dimostrare che il rapporto materiale tra [OSCURATO:PERSONA] e la porzione immobiliare rivendicata fosse cominciato come detenzione. Tale conclusione doveva essere confermata in quanto il consulente tecnico aveva riferito che il compendio locato era descritto in maniera del tutto generica e non corrispondeva al Ric. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 locale accessorio oggetto dell’usucapione. Pertanto, risultava irrilevante la scrittura privata di locazione e,dunque, per le stesse ragioni erano irrilevanti le fatture e gli altri documenti concernenti il pagamento del relativo canone. La suddetta scrittura privata di locazione oltre che oggettivamente non riferibile alla porzione immobiliare in contestazione era stata soggettivamente stipulata con un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] e cioè con la società [OSCURATO:PERSONA], così come con tale società ( ed altre)erano intercorsi i pregressi rapporti locativi. Tale circostanza, unitamente all’assenza di data certa della scrittura privata che non risultava essere stata registrata,rendeva inopponibile al D i Giacinto la scrittura stessa a norma dell’articolo 2704 c.c. non essendo neanche documentato che egli fosse all’epoca amministratore della predetta società ed avesse sottoscritto il contratto di locazione in nome e per conto di questa. Allo stesso modo doveva no considerarsi inopponibili le fatture. Quanto, infine , ai pignoramenti immobiliari che risultavano trascrittianche sulla porzione immobiliare rivendicata sin dal 1995 e che, secondo l’assunto della società appellante , erano ostativi al decorso del ventennio necessario per l’usucapione, la C orte d’Appello richiamava la giurisprudenza consolidata che escludeva la valenza interruttiva del possesso utile al l’usucapione di un pignoramento immobiliare. Doveva confermarsi pertanto l’intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 8. La società I mmobiliare Generale Rosburgo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. Ric. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 9. La curatela del fallimento della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 10.Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a sua volta con controricorso. 11. La società ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’articolo 1158 c.c., erronea e omessa valutazione delle prove. La censura ha ad oggetto l’erronea valutazione della sussistenza dei presupposti per dichiarare l’usucapione del bene rivendicato dall’originario attore; bene consistente in un piccolo locale di circa 30/40 metri quadri, non scindibile dal restante corpo principale di circa 1000 metri quadri detenuto dall’attore medesimo.D’altra parte, per ammissione della stessa parte attrice il bene non era raggiungibile se non attraverso la costituzione della servitù sulla proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA] C ostruzioni e non poteva ritenersi usucapibile il suddetto spazio che era di solo collegamento. La società ricorrente insiste nel ritenere, anche sulla scorta della inattendibilità delle testimonianze, che il D i Giacinto fosse mero detentoredell’immobile, come dimostrato d al pagamento dei canoni di cui alle fatture in atti. D’altra parte , l’onere della prova dell’esistenza dei requisiti per usucapire era a suo carico e non era stato assolto. Ric. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: difetto assoluto dei presupposti per l'acquisto da parte attrice per usucapione di parte, per altro infima, del fabbricato in oggetto , erronea applicazione degli articoli 1158 e 1163 c.c. Parte ricorrente richiama i presupposti per l’acquisto a titolo originario mediante usucapione ed evidenzia che l’onere della prova dell’esistenza dei suddetti presupposti è a carico dell'usucapiente. Parte attrice, invece,non ne avrebbe provato la positiva ricorrenza mentre,al contrario, il ricorrente avrebbe provato la sua condotta di pieno esercizio delle funzioni e potestà conseguenti al diritto di proprietà, ovvero il possesso dell'immobile anche mediante il contratto di locazione, le quietanze di pagamento , il contratto preliminaredel 15 dicembre 2006 di alienazione della proprietà . 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte d'Appello ha ritenuto provato il possesso utile ad usucapire in capo all'originario attore non potendosi qualificare come detenzione il rapporto materiale con la porzione immobiliare rivendicata risalente quantomeno all'anno 1980, rapportoprovato anche dalle ulteriori testimonianze e non contestato nella sua materialità dalla società appellante. In particolare , la Corte territoriale ha escluso, anche sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, che vi fosse identità tra il bene locato dalla società Erasmo di Giacinto e quello oggetto della domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio. La scrittura privata comprovante la locazione, pertanto, era irrilevante e lo stesso atto di appello non si confrontava con questo aspetto. [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 erano irrilevanti anche le fatture di pagamento del canone di locazione. La Corte di merito è giunta alle dette conclusioni con un apprezzamento di fatto ed una esposizione delle ragioni del suo convincimento che,in quanto tali, non sono suscettibili di sindacato da parte di questa Corte, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. La complessiva censura proposta dal ricorrente, dunque, si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del Ric. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Come si è detto, nel caso in esame, la relazione materiale tra il [OSCURATO:PERSONA] e il bene oggetto di rivendica è stataqualificata come possesso non essendovi identità tra l’immobile oggetto della domanda di usucapione e quello che egliaveva in locazione. In conclusione, deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 3. Nel ricorso si fa genericamente riferimento alla domanda proposta da lla [OSCURATO:PERSONA] srl di risoluzione del contratto preliminare, affermando che il contratto dichiarato risolto nei gradi di merito dovrebbe invece dichiararsi pienamente efficace avendo piena conoscenza la promissaria acquirente della situazione fattuale dell’immobile come dimostrato dall’aver consentito il passaggio. 3.1 Questa parte del ricorso non può considerarsi come motivo autonomo di impugnazione,in quanto contiene deduzioni del tutto generiche e domande proposte come mera conseguenza della richiesta di accoglimento dei primi due motivi. D’altra parte, già il corrispondente motivo di appello è stato proposto come mera conseguenza del la richiesta di rigetto della domanda di usucapione del [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado Ric. 2019n. 8872sez. S2 - ud. 19 / 12 /202 3 che ha dichiarato anche l’usucapione della servitù di passaggio sull’immobile della [OSCURATO:PERSONA] non è stata oggetto neanche di appello. In ogni casoanche volendo considerare il punto 3 del ricorso (pag. 16) come una specifica censura,la stessa sarebbe comunque manifestamente inammissibile avendo come presupposto l’accoglimento dei primi duemotivi di ricorso. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrenti che liquida nel medesimo importo per ognuna pari a euro3000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il rico
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