CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 13977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CACACE Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] C., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza del tribunale del medesimo capoluogo dell'il maggio 2018 di condanna dell'imputato per delitto di frode assicurativa (art. 642, secondo comma, cod. pen.), commesso in Milano il 17 agosto 2015- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti due argomentazioni: 1.1. violazione della legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen. in riferimento alla norma penale incriminatrice, art. 642 cod. pen.), per avere la Corte territoriale divisato la penale responsabilità del ricorrente senza tener conto della evidenza della prova a discarico costituita dalle dichiarazioni spontanee del figlio dell'imputato, che aveva assunto su di sé la responsabilità di aver trasmesso alla Compagnia di assicurazioni la documentazione fraudolenta, atta al raggiro; argomenti questi ampiamente illustrati con i motivi di gravame e tenuti in assoluto non cale dalla Corte territoriale, che nulla ha opposto sul punto in motivazione. 1.2. Violazione della legge penale e deficit motivazionale (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di gravame nella massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo è manifestamente infondato e meramente reiterativo di questioni afferenti alla valutazione della prova, che la Corte territoriale ha affrontato con pertinente e congrua motivazione. Mentre con il secondo motivo si insiste per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state riconosciute già in primo grado nella massima estensione (p.b. un anno di reclusione, diminuita per le generiche ad otto mesi di reclusione). 1.1. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Nella fattispecie processuale la duplice pronuncia di merito sul tema della responsabilità penale ha diffusamente motivato in ordine agli elementi univoci di attribuibilità del fatto all'imputato (unico interessato alla frode in quanto contraente ed intestatario della polizza, che del resto nulla ha riferito in proposito nel corso del giudizio, mentre le spontanee dichiarazioni del figlio sono parse nel merito prive di qualsivoglia concretezza). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza punto confrontarsi con le diffuse argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato a fondo sui presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame e della loro assoluta e manifesta infondatezza rispetto alla prova documentale acquisita. 1.2. Si è detto del secondo motivo, frutto evidente della non attenta lettura della sentenza di primo grado e di quella di appello. Le circostanze attenuanti generiche sono state infatti riconosciute nella massima estensione, sin dal primo grado del giudizio (pena base un anno di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche riconosciute a mesi otto di reclusione). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. Le spese processuali sostenute nel grado dalla costituita parte civile vanno liquidate da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]