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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 28360/2026

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re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/12/2025 del Tribunale di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale;letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio definito con rito abbreviato, hadichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzionedi guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso accertato pari a 1,56 g/l, aggravatadall'avere commesso il fatto in ora notturna, e lo ha condannato alla pena finaledi mesi 2 e giorni 20 di arresto oltre a euro 1.000,00 di ammenda.Il Tribunale ha disposto la sostituzione della sanzione detentiva e pecuniariacon il lavoro di pubblica utilità nella misura di ottantaquattro giornate, a normadell'art. 186, comma 9-bis, cod.strada, non ravvisando elementi atti a far temerel'inosservanza degli obblighi connessi.Ha infine disposto la sospensione della patente di guida per anni uno; tuttavia,non ha sospeso l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino all'esitodella valutazione sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.2.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste affida il suoricorso al seguente motivo.Deduce la violazione dell'art. 186, comma 9 bis, cod.strada, per avere ilgiudice omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida sino all'esito della valutazione in ordineallo svolgimento della pena sostitutiva, pur avendo disposto la sostituzione dellapena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.Lamenta che la statuizione omessa sia invece necessaria poichè all'esitopositivo del lavoro di pubblica utilità conseguono la declaratoria di estinzione delreato e il dimezzamento della sanzione della sospensione della patente.Al riguardo, osserva che, in difetto di sospensione, la sanzione accessoriaverrebbe immediatamente attivata e il protrarsi dei tempi occorrenti alla fissazionedell'udienza di verifica finirebbe per svuotare di effetti l'eventuale dimezzamento,frustrando la stessa funzione premiale del meccanismo.Sostiene, infine, che alla sospensione dell'efficacia della sanzione accessoriapossa provvedere direttamente la Corte di legittimità a norma dell'art. 620, letteral), cod.proc.pen., e chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente all'omessa sospensione, con contestuale sospensionedell'efficacia della sospensione della patente sino alla valutazione dellosvolgimento del lavoro di pubblica utilità.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, aderendoai motivi di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corted'Appello di Trieste.4.

Il ricorso è ammissibile.È stato affermato che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero èammissibile, anche nell’interesse dell’imputato e avverso una sentenza dicondanna, quando sia proposto al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge.Ciò a condizione che l’impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e attuale,volto a conseguire una decisione non solo teoricamente corretta, ma anchepraticamente favorevole, così da evitare che sull’imputato ricadano effettipregiudizievoli derivanti da errori del giudice (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016,P.G. c/ Piga, Rv. 268191-01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. c/ Gagliardi,Rv. 285026–01).Il principio, pur espressamente riferito all'impugnazione proposta dal PubblicoMinistero avverso sentenze di condanna, ha portata più generale e si radica nellafunzione obiettiva attribuita alla parte pubblica nel processo penale.L'interesse all'impugnazione non resta confinato alla prospettivadell'aggravamento della posizione dell'imputato e non viene meno quando ilgravame tenda a emendare una violazione di legge o un difetto motivazionale dacui derivino conseguenze pregiudizievoli per la parte privata.

Esso sussiste quandoil ricorso non persegua una mera affermazione astratta di legalità, ma sia volto aimpedire che sull'imputato ricadano effetti dannosi ascrivibili a errori del giudice,secondo un risultato processuale concreto, attuale e praticamente utile.Questa Sezione, con argomentazioni sovrapponibili, lo ha già affermato anchecon specifico riferimento alla materia in esame (Sez. 4 n. 18835 del 16/04/2026,n. m..)5.

Nel caso di specie, l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria, in presenza della sostituzione della pena con il lavorodi pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod.strada, integra unaviolazione di legge che il Procuratore è legittimato a far valere a tutela dell'esattaapplicazione del precetto.Entro tale prospettiva l'interesse non solo esiste in astratto, ma si connota perconcretezza e attualità.È concreto perché incide su una statuizione realmente presente nella sentenzaimpugnata e produttiva di effetti pregiudizievoli.È attuale perché la sospensione della patente, in difetto della pronunciasospensiva, viene immediatamente attivata e comincia a decorrere prima dellaverifica sull'esito del lavoro sostitutivo, sicché ogni segmento di sanzione scontatoanzitempo si traduce in una perdita irreversibile dell'utilità premiale connessa allariduzione della metà, che la successiva valutazione positiva non vale più arestituire.6.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di sostituzione dellapena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186,comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.In caso di esito positivo, infatti, potranno essere dichiarati l’estinzione delreato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48654del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903; Sez. 4, sent. n. 48330 del 27/09/2017,Braghetto, Rv. 271040; Sez. 4, sent. n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv.272531).Nel caso di specie, come condivisibilmente affermato da questa Sezione, (Sez.4 n. 18835 del 16/04/2026, cit.), occorre evitare che la sospensione della patenteproduca immediatamente effetti, poiché il tempo necessario per fissare l’udienzadestinata alla verifica dell’esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificarequanto stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, Cod. strada, in caso di esito positivodel lavoro di pubblica utilità, con riguardo alla riduzione alla metà dellasospensione della patente di guida.7.

Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoriaanzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, letteral), cod.proc.pen.8.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamenteal punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria applicata al ricorrente; sanzione la cui efficacia vieneper l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblicautilità.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessasospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida sino all'esito della valutazione in ordine allo svolgimento dellapena sostitutiva, sospensione che dispone.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/12/2025 del Tribunale di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale;letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio definito con rito abbreviato, hadichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzionedi guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso accertato pari a 1,56 g/l, aggravatadall'avere commesso il fatto in ora notturna, e lo ha condannato alla pena finaledi mesi 2 e giorni 20 di arresto oltre a euro 1.000,00 di ammenda.Il Tribunale ha disposto la sostituzione della sanzione detentiva e pecuniariacon il lavoro di pubblica utilità nella misura di ottantaquattro giornate, a normadell'art. 186, comma 9-bis, cod.strada, non ravvisando elementi atti a far temerel'inosservanza degli obblighi connessi.Ha infine disposto la sospensione della patente di guida per anni uno; tuttavia,non ha sospeso l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino all'esitodella valutazione sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste affida il suoricorso al seguente motivo.Deduce la violazione dell'art. 186, comma 9 bis, cod.strada, per avere ilgiudice omesso di sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida sino all'esito della valutazione in ordineallo svolgimento della pena sostitutiva, pur avendo disposto la sostituzione dellapena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.Lamenta che la statuizione omessa sia invece necessaria poichè all'esitopositivo del lavoro di pubblica utilità conseguono la declaratoria di estinzione delreato e il dimezzamento della sanzione della sospensione della patente.Al riguardo, osserva che, in difetto di sospensione, la sanzione accessoriaverrebbe immediatamente attivata e il protrarsi dei tempi occorrenti alla fissazionedell'udienza di verifica finirebbe per svuotare di effetti l'eventuale dimezzamento,frustrando la stessa funzione premiale del meccanismo.Sostiene, infine, che alla sospensione dell'efficacia della sanzione accessoriapossa provvedere direttamente la Corte di legittimità a norma dell'art. 620, letteral), cod.proc.pen., e chiede pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente all'omessa sospensione, con contestuale sospensionedell'efficacia della sospensione della patente sino alla valutazione dellosvolgimento del lavoro di pubblica utilità.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, aderendoai motivi di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corted'Appello di Trieste.4. Il ricorso è ammissibile.È stato affermato che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero èammissibile, anche nell’interesse dell’imputato e avverso una sentenza dicondanna, quando sia proposto al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge.Ciò a condizione che l’impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e attuale,volto a conseguire una decisione non solo teoricamente corretta, ma anchepraticamente favorevole, così da evitare che sull’imputato ricadano effettipregiudizievoli derivanti da errori del giudice (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016,P.G. c/ Piga, Rv. 268191-01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. c/ Gagliardi,Rv. 285026–01).Il principio, pur espressamente riferito all'impugnazione proposta dal PubblicoMinistero avverso sentenze di condanna, ha portata più generale e si radica nellafunzione obiettiva attribuita alla parte pubblica nel processo penale.L'interesse all'impugnazione non resta confinato alla prospettivadell'aggravamento della posizione dell'imputato e non viene meno quando ilgravame tenda a emendare una violazione di legge o un difetto motivazionale dacui derivino conseguenze pregiudizievoli per la parte privata. Esso sussiste quandoil ricorso non persegua una mera affermazione astratta di legalità, ma sia volto aimpedire che sull'imputato ricadano effetti dannosi ascrivibili a errori del giudice,secondo un risultato processuale concreto, attuale e praticamente utile.Questa Sezione, con argomentazioni sovrapponibili, lo ha già affermato anchecon specifico riferimento alla materia in esame (Sez. 4 n. 18835 del 16/04/2026,n. m..)5. Nel caso di specie, l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria, in presenza della sostituzione della pena con il lavorodi pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod.strada, integra unaviolazione di legge che il Procuratore è legittimato a far valere a tutela dell'esattaapplicazione del precetto.Entro tale prospettiva l'interesse non solo esiste in astratto, ma si connota perconcretezza e attualità.È concreto perché incide su una statuizione realmente presente nella sentenzaimpugnata e produttiva di effetti pregiudizievoli.È attuale perché la sospensione della patente, in difetto della pronunciasospensiva, viene immediatamente attivata e comincia a decorrere prima dellaverifica sull'esito del lavoro sostitutivo, sicché ogni segmento di sanzione scontatoanzitempo si traduce in una perdita irreversibile dell'utilità premiale connessa allariduzione della metà, che la successiva valutazione positiva non vale più arestituire.6. Tanto premesso, il ricorso è fondato.Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di sostituzione dellapena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186,comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.In caso di esito positivo, infatti, potranno essere dichiarati l’estinzione delreato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48654del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903; Sez. 4, sent. n. 48330 del 27/09/2017,Braghetto, Rv. 271040; Sez. 4, sent. n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv.272531).Nel caso di specie, come condivisibilmente affermato da questa Sezione, (Sez.4 n. 18835 del 16/04/2026, cit.), occorre evitare che la sospensione della patenteproduca immediatamente effetti, poiché il tempo necessario per fissare l’udienzadestinata alla verifica dell’esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificarequanto stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, Cod. strada, in caso di esito positivodel lavoro di pubblica utilità, con riguardo alla riduzione alla metà dellasospensione della patente di guida.7. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoriaanzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, letteral), cod.proc.pen.8. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamenteal punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria applicata al ricorrente; sanzione la cui efficacia vieneper l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblicautilità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessasospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida sino all'esito della valutazione in ordine allo svolgimento dellapena sostitutiva, sospensione che dispone.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente