CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso verte sull'entità della riduzione operata per il tentativo è manifestamente infondato: è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta connmisurativa (cfr., tra le tante, Sez. 5 - , n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01, nella quale si è affermato che il momento in cui la realizzazione del reato si interrompe è elemento di non dirimente rilevanza ai fini della valutazione della gravità del fatto - dipendendo da circostanze del tutto estranee alla volontà dell'agente - e non esaurisce l'ambito dei parametri commisurativi di cui il giudice deve tenere conto nell'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 56 cod. pen. (cfr., Sez. 5 - , n. 40903 del 11/10/2022, D'Auria, Rv. 283805 - 01); nel caso di specie, la Corte, nel tener conto della oggettiva gravità del fatto e della personalità dell'imputato (cfr., pag. 7) non ha tuttavia nemmeno trascurato il fatto che l'azione delittuosa si era sviluppata sino alla formulazione della richiesta estorsiva e che il reato è stato sventato esclusivamente per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]