CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 06/1/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Milano a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 per essersi allontanato dalla abitazione in cui era collocato in detenzione domiciliare in orario diverso da quello (ogni giorno dalle 10 alle 12) per il quale era autorizzato. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) erronea disapplicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ti per avere trascurato che l'imputato è uno straniero anziano e solo che, quando già aveva già scontato in detenzione domiciliare metà della pena senza trasgressioni, si è allontanato dal domicilio in orario diverso da quello in cui gli era consentito per un breve acquisto presso un mercato e, peraltro, ch'egli dopo la scadenza della sua detenzione domiciliare non è tornato in libertà a causa di un disguido procedurale; b) per violazione della legge e mancanza di motivazione nel negare la sospensione condizionale della pena trascurando che [OSCURATO:PERSONA] stava scontando una pena di 6 mesi per il furto aggravato di due biciclette avvenuto nel 2011, mentre l'altro suo precdente penale riguarda un reato ex art. 14, comma 5-ter d.lgs. 26 luglio 1998 n. 289 commesso nel 2004 per il quale gli era stata applicata una pena sospesa ex art. 163 cod. pen., che è ormai estinto da anni (e che oggi non potrebbe più essergli attribuito essendo da tempo la Romania parte dell'unione Europea), che era all'epoca una contravvenzione e che oggi è un delitto per il quale è prevista la sola pena pecuniaria che non ostano le condizioni previste dall'art. 165 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto valutando la condotta di [OSCURATO:PERSONA] «espressiva di un'indole indifferente al rispetto delle norme di comportamento», quale sintomo di gravità della violazione, poiché egli poteva disporre di due ore giornaliere per sbrigare le sue faccende. Così esprimendosi, la Corte di appello mostra di avere adottato un criterio di valutazione del tutto generico, senza considerare dati o elementi di giudizio che si aggiungano significativamente alla registrazione della illiceità della condotta costituita dal fatto di essersi allontanato occasionalmente dal luogo della sua detenzione domiciliare in un orario diverso dalle due ore giornaliere consentitegli e di averlo fatto al fine di acquistare un utensile per la cucina nel pomeriggio. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311) e può essere riconosciuta direttamente dalla Corte di cassazione ex art. 620, lett. I), se i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti e senza la necessità di ulteriori accertamenti fattuali e risulta evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). Dalle acquisizioni in atti non emergono circostanze fattuali diverse da quelle rivendicate dalla difesa che, anche con produzione documentale, ha evidenziato le cattive condizioni di salute del ricorrente e la sua necessità, vivendo da solo, di procurarsi quanto necessario per le sue esigenze di vita, L'occasionalità della trasgressione e la sua stretta connessione con le stesse esigenze di vita in ragione delle quali gli era permesso di allontanarsi dalla sua abitazione connotano in termini di minimale gravità la condotta del ricorrente e la rendono qualificabile ex art. 131-bis cod. pen. 2. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dichiarando la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità. Ne deriva che il secondo motivo di ricorso perde rilevanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando la non punibilità del fatto contestato pe