CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21752/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA],domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL],giuseppinavenuti@ordineavvocatiroma.org-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Arezzo reso in RG n. 3155/2020depositato il 10.9.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.5.2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25254/2021Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 21752/2026Data pubblicazione 25/06/20261. — Con contratto-quadro di factoring del 24.5.2006, G.P.A.[OSCURATO:PERSONA] (GPA) e [OSCURATO:PERSONA] (Ifitalia)sottoscrissero un contratto-quadro di factoring, preordinato alla gestione ealla cessione di crediti d'impresa, strutturato secondo lo schema dellacessione pro-solvendo ai sensi della legge 52/1991, con la cessione alfactor della titolarità di crediti presenti e futuri, a fronte dei quali l'Istitutoera autorizzato a erogare anticipazioni sul corrispettivo nominale, previadeduzione di commissioni e interessi. In attuazione di tale programmanegoziale, tra il 2010 e il 2011, GPA operò la cessione a Ifitalia di unrilevante portafoglio di crediti futuri vantati nei confronti dei debitori OVSS.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Spa, i qualiaccettarono la cessione.1.1. — Successivamente, in data 13.11.2012, GPA informò Ifitalia e idebitori ceduti di essere stata ammessa alla procedura di concordatopreventivo con continuità aziendale su domanda del 31.10.2012 e diessere stata autorizzata dal Tribunale di Arezzo, con provvedimento exart. 169 bis l. fall. del 12.11.2012, a sciogliersi dai contratti «in essere conIfitalia che prevedono che ancora devono essere riscossi dai debitoriceduti somme pari a € 2.200.000,00», invitando perciò i debitori ceduti adeseguire il pagamento nei propri confronti; i debitori così fecero,nonostante Ifitalia li avesse diffidati in data 22.11.2012 ad eseguire ipagamenti a proprio favore.1.2. — Ifitalia convenne dinanzi al Tribunale di Milano i debitoriceduti, chiedendo l’accertamento della propria titolarità esclusiva deicrediti e la loro condanna al pagamento in proprio favore. Il Tribunale diMilano, con sentenza n. 6281/2017, dichiarò inammissibile la domanda diIfitalia, interpretandola come impugnazione del provvedimento ex art. 169bis l. fall. del Tribunale di Arezzo, ritenuto invece soggetto a reclamo exart. 26 l.fall. La decisione venne confermata dalla Corte d’appello diMilano, con sentenza n. 4798/2019.Numero registro generale 25254/2021Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 21752/2026Data pubblicazione 25/06/20261.3. — Frattanto, Ifitalia propose ricorso straordinario per cassazionecontro il provvedimento ex art. 169-bis l. fall., che venne dichiaratoinammissibile da questa Corte con ordinanza n. 6243 del 2018, per difettodei requisiti di decisorietà e definitività, con l’ulteriore affermazione che«Resta fermo, naturalmente, che i terzi interessati potranno contestarenella sede di cognizione ordinaria gli effetti negoziali che dalla facoltà discioglimento esercitata dal curatore – ovvero dall'imprenditore che suastato ammesso alla procedura di concordato preventivo -, si pretendono difar derivare sui detti contratti pendenti, facendo valere quei medesimi vizidenunciati con l'odierno ricorso che in thesi siano rinvenibili, nonostante ilprovvedimento di autorizzazione del giudice delegato ovvero del tribunale,nelle condotte negoziali manifestate dal curatore o dall'imprenditoreammesso al concordato».1.4. — Nonostante il concordato preventivo di GPA fosse statoomologato dal Tribunale di Arezzo con decreto del 8.4.2014 – in assenzadi opposizione di alcuno dei creditori, ivi compresa Ifitalia – sopravvennepoi, con sentenza del 4.3.2020, la dichiarazione di fallimento di GPA.1.5. — Ifitalia propose domanda tempestiva di ammissione alpassivo del credito di € 1.363.569,72 in via chirografaria condizionale(essendo il credito suscettibile di diminuzione per possibili pagamenti daparte di clienti ceduti), a titolo di restituzione delle anticipazioni effettuateai sensi dell’art. 9 del contratto di factoring (corrispettivo anticipato dicrediti non ancora incassati); chiese altresì la restituzione dei pagamentifatti da debitori ceduti alla fallita a seguito dello scioglimento del contrattodi factoring ex art. 169 bis l. fall.1.6. — Nel progetto di stato passivo il curatore, stante il contenziosopendente tra le parti in cassazione, propose l’ammissione del credito conriserva, a titolo di indennizzo ex 169 bis l.fall. dovuto per lo scioglimentodel contratto factoring, come già previsto in sede concordataria.Il GD escluse il credito per come insinuato, in forza del principiodispositivo, stante l’insistenza di Ifitalia all’ammissione a titolocontrattuale, e non a titolo di indennizzo concorsuale.Numero registro generale 25254/2021Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 21752/2026Data pubblicazione 25/06/20261.7 — Ifitalia propose opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall.,insistendo per l’ammissione del credito a titolo contrattuale restitutorio,essendo lo scioglimento del contratto operante solo per il futuro, in viacondizionale e con riserva, ex art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., in attesa dellapronuncia della Corte di cassazione sul ricorso proposto avverso lasentenza della Corte di appello di Milano.1.8. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Arezzo harigettato l’opposizione, osservando, tra l’altro: i) che la richiesta diammissione al passivo con riserva non è una domanda nuovainammissibile, come eccepito dalla curatela, in quanto il creditore ha sololimitato la domanda originaria; ii) che però, pur risultando «incontestato ildiritto di credito di Ifitalia pari ad euro 1.363.569,72», l’insistenza delricorrente per l’ammissione al passivo a titolo contrattuale precludel’accoglimento della domanda; iii) che, infatti, con lo scioglimento ex art.169 bis l. fall. è venuto meno il contratto, residuando un credito solo atitolo di indennità; iv) che lo scioglimento del contratto di factoring hacomportato la caducazione della disciplina legale e convenzionale, conimpossibilità di fare applicazione della clausola contrattuale invocatadall’opponente; v) che l'esercizio della facoltà di scioglimento previstadall'articolo 169 bis l. fall. (nella versione vigente ratione temporis)integra un actus legitimus, espressione del potere potestativodell'imprenditore in crisi di rimodulare il proprio patrimonio per favorire laristrutturazione aziendale e quindi non costituisce un inadempimentoimputabile alla massa, bensì un evento previsto ex lege dal qualescaturisce solo un diritto di credito di natura indennitaria in capo alcontraente che ne subisce gli effetti, in termini di «caducazione delladisciplina legale e convenzionale» inserita nel contratto di factoring.1.9. — Avverso detta decisione Ifitalia ha proposto ricorso percassazione affidato ad unico motivo, cui il Fallimento intimato ha resistitocon controricorso. Il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePasquale Serrao d’Aquino, ha depositato memoria in cui ha concluso perl’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 25254/2021Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 21752/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 169 bis l. fall.,per avere il tribunale erroneamente interpretato la portata e gli effettidello scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall., attribuendo a taleistituto un'efficacia caducatoria retroattiva che non gli compete.Osserva il ricorrente che: i) lo scioglimento può riguardare solo i "contrattiin corso di esecuzione" (o "pendenti") alla data della domanda e, nellaspecie, solo il contratto-quadro poteva dirsi pendente per le cessionifuture, mentre le singole operazioni di cessione per le quali Ifitalia avevagià erogato l'intero corrispettivo dovevano ritenersi rapporti esauriti dalpunto di vista della prestazione del Factor, perciò insuscettibili discioglimento; ii) la costante giurisprudenza di legittimità (ivi compresal'ordinanza inter partes n. 6243/2018) afferma che il decreto ex art. 169-bis l. fall. è un atto autorizzativo interno alla procedura, privo di naturadecisoria sui diritti soggettivi, che non può travolgere diritti di credito giàconsolidati o eliminare l'obbligo restitutorio derivante da somme giàpercepite dal debitore; iii) in particolare, secondo Cass. 11524/2020 “Intema di concordato preventivo, l'art. 169 bis l.fall. è inapplicabile allasingola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente controcessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto dicompensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato,avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamenteeseguito la propria prestazione)”; iv) lo scioglimento non può operare neicasi in cui una delle parti abbia già integralmente eseguito la propriaprestazione principale, come asseritamente nel caso in esame; v) nel casodi specie, resterebbe in vita l’art. 9 del contratto di factoring, in base alquale «in caso di mancato incasso alla scadenza di crediti ceduti …. ilrestituire al factor a semplice richiesta, quanto ricevuto a titolo dipagamento anticipato del corrispettivo», con conseguente diritto del factordi ottenere la restituzione di quanto versato, in caso di mancatopagamento del debitore; vi) di qui il diritto di essere ammesso al passivoNumero registro generale 25254/2021Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 21752/2026Data pubblicazione 25/06/2026per l’incontestato credito di € 1.363.569,72, però a titolo di “restituzione”,e non già di “indennizzo”.In ultima analisi, secondo il ricorrente, «che nella fattispecie in esameentrambe le parti abbiano eseguito la propria prestazione è incontestato erisulta dal fatto che il Tribunale nella pronuncia impugnata abbia dato attodell’intervenuto trasferimento dei crediti a favore di Ifitalia mediante laloro cessione al Factor e dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dellacessione stessa da parte dell’esponente in via anticipata per l’importo chelo stesso Tribunale evidenzia essere incontestato»; pertanto, «nonoperando lo scioglimento, i negozi posti in essere dalle parti continuano adessere regolati dalla medesima disciplina pattizia che dunque non ècertamente “caducata”».3. — Il motivo è fondato e va accolto nei termini, però, che si vannoa precisare.3.1. — Occorre a tal fine rammentare il costante orientamento diquesta Corte in base al quale «in tema di concordato preventivo, la parterimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bisl.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contrattipendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può farvalere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento osospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano,mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattereamministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predettoprovvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato siastato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione dagiudicato impeditiva della proponibilità dell'azione» (Cass. 18019/2024,peraltro in tema di contratto di anticipazione su crediti in corso diesecuzione alla data di apertura della procedura di concordato preventivo;conf. Cass. 27763/2024, 16532/2022, 14361/2021, 4176/2016).3.2. — Nel caso di specie, Ifitalia aveva già promosso contro [OSCURATO:PERSONA] e idebitori ceduti, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento dellaprima, un giudizio avente ad oggetto proprio l’efficacia dello scioglimentoNumero registro generale 25254/2021Numero sezionale 2379/2026Numero di raccolta generale 21752/2026Data pubblicazione 25/06/2026del contratto ex art. 169 bis l. fall.; giudizio che in primo grado aveva giàregistrato la declaratoria di inammissibilità della domanda, giustasentenza del 1.6.2017 del Tribunale di Milano, poi confermata dallasentenza del 3.12.2019 della Corte d’Appello di Milano, contro la quale lastessa Ifitalia ha promosso il giudizio per cassazione che è stato definitonella medesima udienza camerale in cui è stato trattato il presentericorso.3.3. — Date queste basi, il tribunale avrebbe dovuto ammettere ilcredito con riserva, ex art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.; è infatti in base alladecisione resa in quel giudizio, preventivamente instaurato, che andràchiarito il titolo – contrattuale o indennitario - dell’insinuazione al passivooggetto del presente giudizio.4. — Segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alTribunale di Arezzo, in diversa composizione, anche per la statuizione sullespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa il decretoimpugnato e rinvia al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2026.Il Presidente