CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 31292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA I V sul ricorso n. 23920-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -- intimato - avverso la sentenza n. 1410/2021 della CORTE d'APPITHI-LO di CATANIA, depositata il 28/06/2021; Ric. 2021 n. 23920 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La [OSCURATO:SOCIETA]., sottoposta a sequestro preventivo ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6/09/2011 e, successivamente, in amministrazione giudiziaria, ottenne, in data 13/03/2013, un decreto ingiuntivo per oltre trecentoquindicimila euro nei confronti de 11 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, in solido, della I figli delle stelle tre (successivamente fallita e rimasta contumace in tutte le fasi del giudizio). La sola S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al monitorio e, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., l'opposizione venne rigettata dal Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose appello e la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1410 del 28/06/2021, ha accolto l'impugnazione, affermando che l'Ai). [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione giudiziaria, non si era munita, ai fini del ricorso per ingiunzione, e della stessa costituzione nel giudizio di opposizione instaurato avverso il monitorio, di un'autorizzazione specifica da parte del giudice delegato alla procedura di sequestro preventivo e successivamente di confisca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 6/09/2011, ai detti fini e in favore dell'amministratore giudiziario. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a un solo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 23920 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -3- La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza del Consigliere relatore, è stata ritualmente comunicata. La sola controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. L'unico motivo del ricorso propone censura di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 75, 77, 83 e 182 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. Il ricorso è, in primo luogo, manifestamente inammissibile, in quanto non coglie la principale ragione decisoria: la Corte territoriale, riformando la decisione di prime cure del Tribunale di Catania, ha affermato (alle pagg. 4 e seguenti della motivazione) che l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., in considerazione dell'essere la società sottoposta a misura cautelare, avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato alla procedura cautelare del sequestro cd. Antimafia (art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011), al fine della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che era cessionaria, e non cedente (che era, invece la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l'autorizzazione ad agire risultava ritualmente rilasciata). In ordine alla detta affermazione decisoria il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. nulla deduce, soffermandosi soltanto, sull'avvenuta produzione, nella fase di appello, del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e Confiscati — ANSBC in data 14/12/2019 di autorizzazione degli organi della procedura alla nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione in appello nel giudizio di opposizione al monitorio, nonché del provvedimento in data 21/06/2012, con il quale il giudice delegato alla misura di prevenzione Ric. 2021 n. 23920 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -4- del Tribunale di Caltanissetta autorizzava l'amministratore giudiziario a procedere al recupero dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e annotati nelle scritture contabili, avvalendosi dell'opera professionale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e procura alle liti rilasciata in data 21/04/201 dal coadiutore finanziario dell'ANBSC e nulla deduce in ordine all'autorizzazione ad agire in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] richiamare i detti provvedimenti, e segnatamente quello del 2012, il ricorso risulta del tutto carente di specificità, non riportando in alcun modo il testo del provvedimento stesso, dal quale potere, eventualmente, desumere che l'autorizzazione fosse stata concessa anche nei confronti della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e comunque dei cessionari dei crediti. Risalta, inoltre, l'assoluta carenza di specificità in ordine alla mancata ottemperanza all'ordinanza istruttoria della Corte territoriale, che, nel rimettere in termini la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva specificamente indicato tra gli atti da produrre, ai fini della sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., l'autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato ai fini del recupero dei crediti anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è, inoltre, e in ogni caso, manifestamente infondato, confliggendo con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21240 del 14/10/2011 Rv. 619908— 01,): «Ne/ caso di cmfisca, diJposta in base alla legislaione antimafia, avente ad oggetto non solo la quota di partecipa.zione al capitale sociale, appartenente ad una pervona fisica, ma anche il patrimonio stesso della società„ l'amministratore giudkiario dei beni confiscati 11011 può stare in giudkio sena l'autorizione dell'organo, cui la legge n. 373 del 1963 (art. 2 nonies, introdotto dalla legge n. 109 del 1990 attribuisce il controllo sullo svolgimento delle fun.zioni proprie dell'amministratore stesso. Ric. 2021 n. 23920 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -5- (FattiJpecie relativa a Una domanda proposta dall'amministiatore unico - nominato altresì amministratore giudi;ziario di 1111a società, cui era stata applicata la misura di prevenione - avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito della medesima altresì verso un fallimento).». Il ricorso è--eigettitt-o.\fa... 4.A. tikn (2)-2.QA 1/4r1A QAAA tAAMA Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non rilevandosi un'ipotesi di abuso del diritto di impugnazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. i\ 1. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al igagamento delle spese di lite, che liquida in curo 7.800,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15°/0, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della