CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 17/12/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 17 dicembre 2025, la Corte di appello di Genova,giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, riqualificava la recidivacome semplice, confermava il giudizio di equivalenza delle aggravanti con lecircostanze attenuanti generiche, confermava il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati con la sentenza impugnata e quello di cuiall’art. 495 cod. pen., giudicato con sentenza della stessa Corte del 10.7.2020 e,previa applicazione della riduzione per il rito abbreviato, determinava l’aumentoin mesi due di reclusione, così infliggendo all’imputato la pena complessiva dianni uno di reclusione;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesadell’imputato con un unico motivo di ricorso lamentando che, nonostante lariconosciuta “relativa offensività del fatti contestati nel presente procedimentolatu sensu considerato”, la Corte territoriale non ha escluso la recidiva ed haoperato un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle circostanzeritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto nessuna evidente illogicità ocontraddittorietà si ravvisa nella motivazione relativa al trattamentosanzionatorio, posto che la Corte ha precisato che: sussiste la recidiva, sia puresemplice, alla luce dei precedenti dell’imputato che manifestano una propensionea delinquere che non consente di escludere l’aggravante contestata; chel’aggravante può essere bilanciata con le circostanze attenuanti generiche inragione della relativa gravità dei fatti. Si tratta di valutazione discrezionale, cherisponde a criteri di logica che non consente censure in questa sede di legittimitàe integra corretta applicazione delle norme di legge richiamate;ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegua la condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]