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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29086/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 novembre 2023 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronl:i della sentenza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Milano, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 4 (capo A) e 10-quater (capi B e C, considerati come un unico reato) del d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo a).

Si lamenta, in particolare, l'insufficienza della motivazione di entrambe le sentenze di merito, fondate, essenzialmente, sul rinvio al processo verbale di constatazione, nonostante dall'istruttoria fosse emerso che le fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si inserivano nell'ambito di un progetto immobiliare che aveva visto coinvolte diverse società del [OSCURATO:PERSONA] il Consorzio (Arelog, [OSCURATO:SOCIETA]. e Futura), che avevano acquistato e di seguito permutato una porzione di terreno edificabile sulla quale le venditrici avrebbero dovuto costruire un immobile.

Tale attività rientra nell'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] (nel quale è compresa anche la compravendita immobiliare) ed è compatibile anche con l'attività principale del Consorzio, che era di logistica e non di attività di pulizia, come erroneamente affermato in entrambe le sentenze di merito.

La Corte d'appello, in particolare, avrebbe omesso di considerare che a ogni fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva un pagamento effettivo o promesso; che una parte dei corrispettivi delle operazioni ritenute inesistenti era stato pagato con cambiali e tramite conferimenti in denaro e che un'altra parte non era ancora esigibile al momento dell'accertamento; che l'operazione di compravendita di immobili rientrava nello scopo della cooperativa, in quanto il centro che doveva essere realizzato avrebbe dovuto essere utilizzato come sede di logistica, ossia l'attività propria della [OSCURATO:PERSONA]; che il termine per la costruzione del centro non era ancora spirato al momento dell'accertamento e comunque l'adempimento dell'obbligazione principale era rimasta a carico della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., il cui inadempimento non poteva essere attribuito alla [OSCURATO:PERSONA].

L'affermazione della fittizietà dell'operazione immobiliare risulterebbe, pertanto, frutto di una insufficiente considerazione della vicenda, consistente nell'acquisto di un terreno su cui avrebbe dovuto essere edificato un fabbricato che sarebbe stato utilizzato dalla cooperativa per la propria attività.

2.2. Con il secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione anche con riferimento alla conferma della propria responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi b) e c), considerati come un unico reato, non essendo stata accertata univocamente la consapevolezza della ricorrente della inesistenza dei crediti tributari utilizzati in compensazione, oggetto di accollo tributario, all'epoca consentito, posto che non vi sarebbe prova della consapevolezza della Ursu del raggiro perpetrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cedente i crediti compensati, alla Futura che li utilizzò.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione e il carattere non consentito delle doglianze della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, a causa della genericità e del contenuto non consentito di entrambi i motivi, volti, in modo generico, riproducendo il primo e il secondo motivo d'appello e in assenza di autentico confronto critico con la vicenda e con la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rilettura e una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una diversa valutazione e di conseguire una diversa ricostruzione della vicenda, implicante l'effettività delle operazioni di cui al capo a) e l'ignoranza da parte della ricorrente della inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione di cui ai capi b) e c): si tratta, però, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale, per consolidata giurisprudenza, resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

2. Il primo motivo, relativo alla adeguatezza e logicità della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo a), è manifestamente infondato.Mediante tale censura, infatti, la ricorrente propone, peraltro genericamente, una rivisitazione delle risultanze istruttorie allo scopo di sovvertire l'affermazione concorde dei giudici di merito circa la fittizietà delle operazioni perfezionate dalla società cooperativa amministrata dalla ricorrente stessa e i cui costi sono stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi della medesima cooperativa relative agli anni 2016 e 2017, sostenendo, peraltro in modo assertivo, l'effettività di tali operazioni economiche.

La concorde giustificazione dei giudici di merito della affermazione della fittizietà di dette operazioni non è, però, manifestamente illogica e non è, dunque, suscettibile di rivisitazioni, neppure nella prospettiva del travisamento delle prove (peraltro neppure dedotta).

Si è, infatti, in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, essendo concorde la valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici dei due gradi di giudizio, con la conseguenza che ai ricordati limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure può evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

Non è questo però il caso: la ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censura la valutazione delle risultanze istruttorie, che, invece, come si dirà, è stata oggetto di attento vaglio in entrambi i gradi di giudizio con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede.

In particolare, la Corte d'appello, in accordo con il primo giudice, ha sottolineato le plurime e significative anomalie presenti nelle operazioni immobiliari i cui esiti sono stati riportati nelle dichiarazioni fiscali della società amministrata dalla ricorrente, costituiti: - dal pagamento con una cambiale di pari importo della fattura di euro 2.000.000,00 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per la cessione con riserva di proprietà della quota del 12,50% di un fabbricato in corso di costruzione in Comune di Carisio, al prezzo di euro 3.624,500,00, comprensivo dei compensi dovuti dalle acquirenti per il completamento della costruzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - dal pagamento della fattura del 27/4/2017 della medesima [OSCURATO:PERSONA] dell'importo totale di euro 2.421.890,00 solamente per la somma di euro 140.000,00, di cui però l'imponibile (pari a euro 1.985.155,74) era stato inserito nell'attivo dello stato patrimoniale e l'iva (pari a euro 436.723,26) era stata portata in detrazione; - dalla permuta delle quote acquistate con quelle relative a un'altra proprietà immobiliare sita nel Comune di Magliano de' Marsi, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in realtà effettuata con la [OSCURATO:SOCIETA]., che era in trattativa con la ,[OSCURATO:PERSONA] per acquistare il bene al fine di realizzarvi un centro commerciale, anche se poi tale acquisto non venne perfezionato; - dalla emissione da parte della MEG di una fattura in data 20/9/2017 per complessivi euro 4.684.800,00, annotata nel registro iva degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA]; - dal fatto che in entrambi i siti coinvolti dalle suddette operazioni di compravendita immobiliare non era stata trovata traccia di costruzioni o lavori edili; - dalla circostanza che il Consorzio, insieme alle imprese consorziate, offriva servizi di pulizia e sanificazione, gestione integrata dei servizi di movimentazione merci e facchinaggio, consulenza nella gestione delle problematiche legate all'outsourcing, traslochi civili e industriali e confezionamento, etichettatura e assemblaggio di materiali, con la conseguente estraneità alla attività delle imprese consorziate di detti acquisti immobiliari.

Si tratta di circostanze univocamente dimostrative della fittizietà delle operazioni immobiliari i cui esiti sono stati riportati a fini di evasione nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA], circostanze che sono state valutate in modo logico dai giudici di merito e della cui valenza dimostrativa è stato dato conto con motivazione idonea e non manifestamente illogica, non censurabile, come ricordato, sul piano della valutazione e dell'apprezzamento delle prove, come invece proposto dalla ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure dalla stessa sollevata con il primo motivo.

3. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.

Con esso, infatti, si prospetta l'inconsapevolezza della ricorrente, legale rappresentante della suddetta [OSCURATO:PERSONA], della inesistenza dei crediti tributari acquistati dalla cooperativa e utilizzati dalla stessa in compensazione, senza in realtà allegare le ragioni della inconsapevolezza di tale inesistenza (se non con riferimento alla liceità del pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito di accollo fiscale, che però attiene al profilo della inesistenza del credito, non contestata dalla ricorrente), ma limitandosi ad affermarla in modo assertivo, sottolineando la liceità dell'accollo e omettendo di considerare quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata, nella quale è stata sottolineata la piena consapevolezza della Ursu della inesistenza dei crediti, acquistati sistematicamente (sotto forma di "pacchetti") al solo scopo t di ridurre il debito fiscale della società, in assenza di qualsiasi rapporto con le società cedenti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: si tratta, anche su questo aspetto, di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, idonea a giustificare, sulla base di nozioni di comune esperienza, la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato, alla luce della accertata inesistenza dei crediti compensati (cfr. sul punto Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833), che è stata censurata dalla ricorrente in modo generico e assertivo, privo della individuazione di violazioni di disposizioni di legge o di vizi della motivazione, stante l'improprietà del riferimento alla liceità dell'accollo fiscale, dunque, anche a questo proposito, in modo inidoneo e comunque non consentito.

4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2023 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronl:i della sentenza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Milano, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 4 (capo A) e 10-quater (capi B e C, considerati come un unico reato) del d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo a). Si lamenta, in particolare, l'insufficienza della motivazione di entrambe le sentenze di merito, fondate, essenzialmente, sul rinvio al processo verbale di constatazione, nonostante dall'istruttoria fosse emerso che le fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si inserivano nell'ambito di un progetto immobiliare che aveva visto coinvolte diverse società del [OSCURATO:PERSONA] il Consorzio (Arelog, [OSCURATO:SOCIETA]. e Futura), che avevano acquistato e di seguito permutato una porzione di terreno edificabile sulla quale le venditrici avrebbero dovuto costruire un immobile. Tale attività rientra nell'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] (nel quale è compresa anche la compravendita immobiliare) ed è compatibile anche con l'attività principale del Consorzio, che era di logistica e non di attività di pulizia, come erroneamente affermato in entrambe le sentenze di merito. La Corte d'appello, in particolare, avrebbe omesso di considerare che a ogni fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva un pagamento effettivo o promesso; che una parte dei corrispettivi delle operazioni ritenute inesistenti era stato pagato con cambiali e tramite conferimenti in denaro e che un'altra parte non era ancora esigibile al momento dell'accertamento; che l'operazione di compravendita di immobili rientrava nello scopo della cooperativa, in quanto il centro che doveva essere realizzato avrebbe dovuto essere utilizzato come sede di logistica, ossia l'attività propria della [OSCURATO:PERSONA]; che il termine per la costruzione del centro non era ancora spirato al momento dell'accertamento e comunque l'adempimento dell'obbligazione principale era rimasta a carico della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., il cui inadempimento non poteva essere attribuito alla [OSCURATO:PERSONA]. L'affermazione della fittizietà dell'operazione immobiliare risulterebbe, pertanto, frutto di una insufficiente considerazione della vicenda, consistente nell'acquisto di un terreno su cui avrebbe dovuto essere edificato un fabbricato che sarebbe stato utilizzato dalla cooperativa per la propria attività. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione anche con riferimento alla conferma della propria responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi b) e c), considerati come un unico reato, non essendo stata accertata univocamente la consapevolezza della ricorrente della inesistenza dei crediti tributari utilizzati in compensazione, oggetto di accollo tributario, all'epoca consentito, posto che non vi sarebbe prova della consapevolezza della Ursu del raggiro perpetrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cedente i crediti compensati, alla Futura che li utilizzò. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione e il carattere non consentito delle doglianze della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, a causa della genericità e del contenuto non consentito di entrambi i motivi, volti, in modo generico, riproducendo il primo e il secondo motivo d'appello e in assenza di autentico confronto critico con la vicenda e con la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una rilettura e una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una diversa valutazione e di conseguire una diversa ricostruzione della vicenda, implicante l'effettività delle operazioni di cui al capo a) e l'ignoranza da parte della ricorrente della inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione di cui ai capi b) e c): si tratta, però, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale, per consolidata giurisprudenza, resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 2. Il primo motivo, relativo alla adeguatezza e logicità della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo a), è manifestamente infondato.Mediante tale censura, infatti, la ricorrente propone, peraltro genericamente, una rivisitazione delle risultanze istruttorie allo scopo di sovvertire l'affermazione concorde dei giudici di merito circa la fittizietà delle operazioni perfezionate dalla società cooperativa amministrata dalla ricorrente stessa e i cui costi sono stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi della medesima cooperativa relative agli anni 2016 e 2017, sostenendo, peraltro in modo assertivo, l'effettività di tali operazioni economiche. La concorde giustificazione dei giudici di merito della affermazione della fittizietà di dette operazioni non è, però, manifestamente illogica e non è, dunque, suscettibile di rivisitazioni, neppure nella prospettiva del travisamento delle prove (peraltro neppure dedotta). Si è, infatti, in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, essendo concorde la valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici dei due gradi di giudizio, con la conseguenza che ai ricordati limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure può evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: la ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censura la valutazione delle risultanze istruttorie, che, invece, come si dirà, è stata oggetto di attento vaglio in entrambi i gradi di giudizio con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede. In particolare, la Corte d'appello, in accordo con il primo giudice, ha sottolineato le plurime e significative anomalie presenti nelle operazioni immobiliari i cui esiti sono stati riportati nelle dichiarazioni fiscali della società amministrata dalla ricorrente, costituiti: - dal pagamento con una cambiale di pari importo della fattura di euro 2.000.000,00 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per la cessione con riserva di proprietà della quota del 12,50% di un fabbricato in corso di costruzione in Comune di Carisio, al prezzo di euro 3.624,500,00, comprensivo dei compensi dovuti dalle acquirenti per il completamento della costruzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - dal pagamento della fattura del 27/4/2017 della medesima [OSCURATO:PERSONA] dell'importo totale di euro 2.421.890,00 solamente per la somma di euro 140.000,00, di cui però l'imponibile (pari a euro 1.985.155,74) era stato inserito nell'attivo dello stato patrimoniale e l'iva (pari a euro 436.723,26) era stata portata in detrazione; - dalla permuta delle quote acquistate con quelle relative a un'altra proprietà immobiliare sita nel Comune di Magliano de' Marsi, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in realtà effettuata con la [OSCURATO:SOCIETA]., che era in trattativa con la ,[OSCURATO:PERSONA] per acquistare il bene al fine di realizzarvi un centro commerciale, anche se poi tale acquisto non venne perfezionato; - dalla emissione da parte della MEG di una fattura in data 20/9/2017 per complessivi euro 4.684.800,00, annotata nel registro iva degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA]; - dal fatto che in entrambi i siti coinvolti dalle suddette operazioni di compravendita immobiliare non era stata trovata traccia di costruzioni o lavori edili; - dalla circostanza che il Consorzio, insieme alle imprese consorziate, offriva servizi di pulizia e sanificazione, gestione integrata dei servizi di movimentazione merci e facchinaggio, consulenza nella gestione delle problematiche legate all'outsourcing, traslochi civili e industriali e confezionamento, etichettatura e assemblaggio di materiali, con la conseguente estraneità alla attività delle imprese consorziate di detti acquisti immobiliari. Si tratta di circostanze univocamente dimostrative della fittizietà delle operazioni immobiliari i cui esiti sono stati riportati a fini di evasione nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA], circostanze che sono state valutate in modo logico dai giudici di merito e della cui valenza dimostrativa è stato dato conto con motivazione idonea e non manifestamente illogica, non censurabile, come ricordato, sul piano della valutazione e dell'apprezzamento delle prove, come invece proposto dalla ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure dalla stessa sollevata con il primo motivo. 3. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. Con esso, infatti, si prospetta l'inconsapevolezza della ricorrente, legale rappresentante della suddetta [OSCURATO:PERSONA], della inesistenza dei crediti tributari acquistati dalla cooperativa e utilizzati dalla stessa in compensazione, senza in realtà allegare le ragioni della inconsapevolezza di tale inesistenza (se non con riferimento alla liceità del pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito di accollo fiscale, che però attiene al profilo della inesistenza del credito, non contestata dalla ricorrente), ma limitandosi ad affermarla in modo assertivo, sottolineando la liceità dell'accollo e omettendo di considerare quanto esposto sul punto nella sentenza impugnata, nella quale è stata sottolineata la piena consapevolezza della Ursu della inesistenza dei crediti, acquistati sistematicamente (sotto forma di "pacchetti") al solo scopo t di ridurre il debito fiscale della società, in assenza di qualsiasi rapporto con le società cedenti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: si tratta, anche su questo aspetto, di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, idonea a giustificare, sulla base di nozioni di comune esperienza, la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato, alla luce della accertata inesistenza dei crediti compensati (cfr. sul punto Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Giannino, Rv. 275833), che è stata censurata dalla ricorrente in modo generico e assertivo, privo della individuazione di violazioni di disposizioni di legge o di vizi della motivazione, stante l'improprietà del riferimento alla liceità dell'accollo fiscale, dunque, anche a questo proposito, in modo inidoneo e comunque non consentito. 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric
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