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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16802/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le consequenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali la predetta risultava condannata in forza di alcune sentenze divenute irrevocabili.

2. Con ordinanza del 17 marzo 2022, l'adito giudice dell'esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza, cioè con riferimento ai soli reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Ravenna il 28 maggio 2012 e il 17 settembre 2012, rideterminando la pena per essi in 4 mesi e 10 giorni di reclusione.

Per il resto, l'istanza veniva rigettata.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, non avendo acquisito i fascicoli processuali relativi ai reati per i quali ha rigettato l'istanza, abbia deciso in difetto di lettura degli atti rilevanti.

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, non avrebbe tenuto conto degli elementi che, in concreto, sarebbero dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione.

Secondo il ricorso, si dovrebbe considerare, fra l'altro, sia l'ambito territoriale e temporale di commissione dei reati, sia la particolarissima situazione personale di [OSCURATO:PERSONA], sia la medesimezza dei titoli di reato e dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi al primo a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, U 2 cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451-01).

1.2. È stato stabilito che l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.

Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

1.3. Nel caso ora in esame, il ricorso non può reputarsi idoneo a superare il vaglio della necessaria autosufficienza, in quanto non indica gli elementi specifici e concreti, relativi alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] per le quali chiede il riconoscimento della continuazione, ulteriori rispetto a quelle già considerate legate dalla continuazione dal giudice dell'esecuzione.

Il ricorso reca solo generici riferimenti ad elementi come la personalità della condannata e l'arco temporale in cui i reati vennero commessi.

Peraltro, dal tenore complessivo dell'ordinanza emerge che il giudice dell'esecuzione ha esaminato tutte le sentenze con le quali sono stati giudicati i reati cui l'istanza è riferibile, e ha spiegato congruamente che, per i reati per i quali ha escluso la continuazione, dalle relative sentenze di condanna si evince che i reati ivi giudicati rappresentano un'inclinazione delinquenziale ai reati predatori e patrimoniali, più frutto di una vita tesa a delinquere piuttosto che di una visione unitaria di volizione sin dall'origine di tutte le condotte inserite nel provvedimento di cumulo, fatta eccezione per quanto concerne i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Ravenna il 28 maggio 2012 e il 17 settembre 2012, per i quali la continuazione è stata riconosciuta.

1.4. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le consequenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali la predetta risultava condannata in forza di alcune sentenze divenute irrevocabili. 2. Con ordinanza del 17 marzo 2022, l'adito giudice dell'esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza, cioè con riferimento ai soli reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Ravenna il 28 maggio 2012 e il 17 settembre 2012, rideterminando la pena per essi in 4 mesi e 10 giorni di reclusione. Per il resto, l'istanza veniva rigettata. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, non avendo acquisito i fascicoli processuali relativi ai reati per i quali ha rigettato l'istanza, abbia deciso in difetto di lettura degli atti rilevanti. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, non avrebbe tenuto conto degli elementi che, in concreto, sarebbero dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione. Secondo il ricorso, si dovrebbe considerare, fra l'altro, sia l'ambito territoriale e temporale di commissione dei reati, sia la particolarissima situazione personale di [OSCURATO:PERSONA], sia la medesimezza dei titoli di reato e dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi al primo a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, U 2 cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451-01). 1.2. È stato stabilito che l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.3. Nel caso ora in esame, il ricorso non può reputarsi idoneo a superare il vaglio della necessaria autosufficienza, in quanto non indica gli elementi specifici e concreti, relativi alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] per le quali chiede il riconoscimento della continuazione, ulteriori rispetto a quelle già considerate legate dalla continuazione dal giudice dell'esecuzione. Il ricorso reca solo generici riferimenti ad elementi come la personalità della condannata e l'arco temporale in cui i reati vennero commessi. Peraltro, dal tenore complessivo dell'ordinanza emerge che il giudice dell'esecuzione ha esaminato tutte le sentenze con le quali sono stati giudicati i reati cui l'istanza è riferibile, e ha spiegato congruamente che, per i reati per i quali ha escluso la continuazione, dalle relative sentenze di condanna si evince che i reati ivi giudicati rappresentano un'inclinazione delinquenziale ai reati predatori e patrimoniali, più frutto di una vita tesa a delinquere piuttosto che di una visione unitaria di volizione sin dall'origine di tutte le condotte inserite nel provvedimento di cumulo, fatta eccezione per quanto concerne i reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale di Ravenna il 28 maggio 2012 e il 17 settembre 2012, per i quali la continuazione è stata riconosciuta. 1.4. La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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