CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25801/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Francesco de Sanctis n. 15 –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2527 /20 20 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 28gennaio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 4 dicembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 25801/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella espropriazione promossa ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., per la soddisfazione di un credito di euro 486,99, da [OSCURATO:PERSONA]Antonio in danno della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti, quale terzo pignorato, della Banca d’Italia, il debitore esecutato spiegò opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo l’abusivo esercizio dell’azione esecutiva per indebita parcellizzazione di credito unitario nonché la carenza di legittimazione passiva; espletata la fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione, la controversia di merito è stata definita in primo grado dalla decisione in epigrafe indicata, con il rigetto dell’opposizione; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Antonio; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo carattere pregiudiziale il rilievo dell’inammissibilità della stessa, siccome rivolta avverso una sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace all’esito di controversia di valore non eccedente millecento euro (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.); con riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’esercizio della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario consentito, salva la revocazione per i casi di cui ai numm. 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ.; più specificamente, avverso dette sentenze è esclusa la ricorribilità per cassazione, mezzo esperibile, in forza dell’univoco disposto dell’art.360 cod. proc. civ., soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (ipotesi tra le quali non rientra la sentenza equitativa del giudice di pace, quale la presente, resa su opposizione r.g. n. 25801/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualificata opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.), limitazione che neppure suscita dubbi di conformità al detta to della Carta fondamentale (per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto, cfr. Cass., Sez. U, 18/11/2008, n. 27339); avverso dette sentenze non è altresì ipotizzabile la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 111, settimo comma, Cost., praticabile contro le sentenze ed i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, nonché contro le sentenze rese inunico grado (quale non è quella in esito ad opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.); gli esposti princìpi di diritto costituiscono il portato di un indirizzo ermeneutico del giudice della nomofilachia ben più che consolidato, e mai contraddetto o posto in discussione (tra i tantissimi arresti, sulle orme della citata Cass. n. 27339 del 2008, cfr. Cass. 16/11/2021, n. 34524; Cass. 14/11/2020, n. 24470; Cass. 31/08/2020, n. 18086; Cass. 28/08/2020, n. 18010; Cass. 28/05/2020, n. 10063; Cass.17/11/2017, n. 27356; Cass. 31/07/2017, n. 19050; Cass.13/03/2013, n. 6410; Cass.14/03/2012, n. 4036); è pertanto integrata l’ipotesi di inammissibilità disciplinata dall’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., quanto all’inammissibilità del ricorso; l’acclarata inammissibilità del ricorso preclude pure la rimessione della causa al giudice di merito, per rinnovare la trattazione di una controversia che si è svolta in pretermissione del terzo pignorato, litisconsorte necessario (così, tra le tante, Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.29/12/2021, n. 41932; Cass. 26/07/2022, n. 23348),ma oramai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata(cfr., in vicenda similare, Cass. 18/11/2022, n. 34107); vanno regolate le spese del grado secondo soccombenza; r.g. n. 25801/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del ricorso risulta, in definitiva, conforme ad un monolitico orientamento di questa Corte, avverso il quale il ricorrente, in memoria, si è limitato ad assertive affermazioni in senso contrario, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo: tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazione in esame (da ultimo, Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) e l’irrogazione alla ricorrente della condanna al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., quantificata come in dispositivo; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 1.000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento r.g. n. 25801/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso