CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso l’ordinanza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1171/2023 depositata il 01/12/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13591/2024Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 21875/2026Data pubblicazione 26/06/2026A seguito dell’ordinanza di accoglimento di questa Corte (n. 7614del 17/01/2023) del ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il Ministero della Giustizia, veniva annullato il provvedimentodi rigetto delle spese di liquidazione del compenso per il difensore delcliente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.Rinviato il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Venezia nellapersona del Delegato del Presidente, il giudice del rinvio accoglieval’opposizione e liquidava all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] i compensi per la suainnanzi a questa Corte.Più precisamente, per l’attività defensionale svolta avanti alTribunale del riesame la Corte veneziana applicava il d.m. n. 55/2014prima dell’entrata in vigore del d.m. 147/2022; riconosceva le fasi distudio della controversia, introduttiva e decisionale; applicava lariduzione di un terzo degli importi ai sensi dell’art. 106-bis d.P.R. n.115/2002; applicava, altresì, la riduzione del 30% secondo iparametri indicati dall’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (perassenza di questioni di fatto e di diritto rilevanti). La somma in totaleliquidata ammontava €. 672,00, a titolo di onorario, oltre alle spesegenerali al 15%, IVA e СРА.Per il giudizio innanzi a questa Corte, il giudice del rinvioapplicava il d.m. n. 147/2022 secondo lo scaglione compreso tra €.1.101,00 e €. 5.200,00; riconosceva le fasi di studio dellacontroversia, introduttiva e decisionale, tenendo conto dei minimitariffari per la semplicità della causa. La somma in totale liquidataammontava €. 939,00 a titolo di onorario.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’avvocatoLuca Sebastiani, affidandolo a quattro motivi.Numero registro generale 13591/2024Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 21875/2026Data pubblicazione 26/06/2026Resta intimato il Ministero della Giustizia, che ha presentato attodi costituzione in vista dell’eventuale discussione orale della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce vizio della pronuncia ex art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. per violazione e/o errata applicazione delleseguenti norme di diritto: art. 82 d.P.R. 115/2002, art. 106-bis d.P.R.n. 115/2002 e art. 12, comma 2, d.m. n. 55/14.Osserva il ricorrente che il giudice del merito è incorso in unmanifesto errore di diritto applicando, sui valori minimi di scaglione,una duplice e cumulativa decurtazione del compenso professionale:la prima di un terzo (in applicazione dell’art. 106-bis, d.P.R. n.115/2002); la seconda del 30%, ex art. 12, comma 2, del d.m. n. 55del 2014, così riducendo l'onorario sotto i limiti legali invalicabili.Tanto nell’insussistenza del presupposto di fatto, in quanto ladecurtazione fino al 30% prevista dall'art. 12, comma 2, d.m. n.55/2024 costituisce disposizione speciale, dettata esclusivamenteper l'ipotesi di difesa di una pluralità di parti, mentre il ricorrenteassisteva un singolo e unico indagato/imputato. Mancando ilpresupposto della plurisoggettività, la norma è stata falsamenteapplicata.1.1. Il motivo non merita accoglimento.La Corte d’Appello ha applicato le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014secondo i criteri dettati dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, in virtù delquale la tariffa professionale del patrocinante non deve, in ogni caso,risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. 4759/2022; Cass.31404/2019; Cass. n. 26643/2011). Sul compenso così determinato,anche se nei valori minimi, si applica l’ulteriore decurtazione di cui ald.P.R. n. 115 del 2002 (art. 106-bis).Numero registro generale 13591/2024Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 21875/2026Data pubblicazione 26/06/2026La previsione del doppio abbattimento della somma risultante inbase alle tariffe professionali non impone al professionista unsacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l'onorario a luispettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi semplicemente,di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione delcompenso medesimo, tale da condurre ad un risultato sìeconomicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando ilcriterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato,giustificato dalla considerazione dell'interesse generale che illegislatore ha inteso perseguire, nell'ambito di una disciplina mirantead assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa in ognistato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorariprofessionali è suscettibile di restare a carico dell'erario (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19413 del 14/07/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.4048 del 2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9808 del 23/04/2013, Rv.626252 – 01; Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost.201/2006 e 270/2012).2. Con il secondo motivo si deduce vizio della pronuncia ex art.360, comma 1, n. 3) c.p.c. per violazione e/o errata applicazionedelle seguenti norme di diritto: art. 4 d.m. n. 55/14, così comemodificato dal d.m. n. 147/22 e art. 2 d.m. 55/14 e ss.mm.Il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d'Appello diVenezia ha liquidato in soli €. 939,00 le spese del giudizio dicassazione in cui il professionista era risultato vittorioso. Talequantificazione, sostiene il ricorso, è affetta da un duplice errore didiritto: violazione delle tariffe forensi ex art. 4 d.m. n. 55/2014,liquidati nei parametri minimi senza sufficiente motivazione idonea aspiegare l’asserita (e non condivisa) «semplicità della causa»;omesso riconoscimento di voci tariffarie obbligatorie, nella specie ilNumero registro generale 13591/2024Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 21875/2026Data pubblicazione 26/06/2026rimborso forfettario per spese generali (pari al 15% del compensototale).2.1. La prima censura propone una doglianza inammissibile, inquanto attiene ad una valutazione degli atti del processo rimessa alprudente apprezzamento del giudice del merito.Il motivo è infondato, altresì, con riferimento alla secondacensura: l'art. 2 del d.m. n. 55/2014 dispone che all'avvocato spetta,oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate e di unasomma per rimborso spese forfettarie, di regola, nella misura del15% del compenso totale. Il rimborso c.d. forfettario delle spesegenerali costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali,la cui misura è predeterminata dalla legge, che competeautomaticamente al difensore, anche in assenza di allegazionespecifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domandadi condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sullaparte soccombente (Cass. Sez. U., Sentenza n. 31030/2019; Cass.13693/2018; Cass. 9385/2019). L’ulteriore corollario di talestatuizione è che gli importi accessori sono dovuti a prescindere dallaspecifica attribuzione da parte del giudice.3. Con il terzo motivo si deduce vizio della pronuncia ex art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed inparticolare per l’omessa pronuncia in tema di compensi inerenti algiudizio di rinvio.Il ricorrente evidenzia un error in procedendo derivante dallatotale omissione di pronuncia (art. 112 c.p.c.) in ordine allaliquidazione delle spese di lite relative al giudizio di rinvio svoltosidinanzi alla Corte d'Appello di Venezia. Il giudice del rinvio haprovveduto a rideterminare il compenso per l'originario patrociniostatale e a liquidare le spese del primo giudizio di Cassazione, ma haNumero registro generale 13591/2024Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 21875/2026Data pubblicazione 26/06/2026totalmente omesso di statuire sulle spese del giudizio che si stavacelebrando dinanzi a lui.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della pronuncia ex art.360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed inparticolare l’omessa pronuncia in tema di liquidazione dei compensiper la prima fase di giudizio svoltasi avanti alla corte d’appello diVenezia.Il ricorrente evidenzia il medesimo error in procedendo derivantedalla totale omissione di pronuncia (art. 112 c.p.c.) in ordine allaliquidazione delle spese di lite, questa volta relative alla prima fasedel contenzioso (giudizio di merito RG. 2237/2021, primo rigettodell’istanza di liquidazione) dinanzi alla medesima Corte d'Appello diVenezia.5. Il terzo e quarto motivo meritano accoglimento, nonravvisando il Collegio - né in parte motiva, né nel dispositivo dellapronuncia impugnata - alcuna liquidazione del compenso del grado,né del compenso spettante al difensore per il primo giudizio dellaCorte d’appello conclusosi nel senso del rigetto dell’istanza diliquidazione.E’ utile ribadire sul punto che il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità pone come discrimen la sussistenza omeno della conferma della sentenza di primo grado, ritenendo chenel caso in cui questa sia stata confermata, il giudice d'appello nonpuò modificare la già operata liquidazione delle spese, capoaccessorio di quanto si è confermato, a meno che non sussistaspecifica impugnazione di questo; nel caso in cui, invece, la primapronuncia sia stata riformata, come nel caso di specie, ancheparzialmente – e, quindi, anche in minima misura, - vige un principiodi unitarietà, ordinariamente estratto dall'art. 336 c.p.c., per cuiNumero registro generale 13591/2024Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 21875/2026Data pubblicazione 26/06/2026vengono rimesse in discussione anche le spese del primo grado (exmultis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023, Rv.669125 – 01; Cass., ordinanza, n. 14916 del 13/07/2020; Cass.,Ordinanza, n. 1775 del 24/01/2017; Cass., Ordinanza, n. 23226 del14/10/2013; Cass., n. 17523 del 23/08/2011).La sentenza merita, quindi, di essere cassata anche in parte qua.6. In definitiva, il Collegio accoglie il terzo e quarto motivo delricorso, rigetta il primo e il secondo.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti. Lacausa è rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in persona diversa dalmagistrato che ha deciso, il quale farà applicazione dei principienunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo e quarto motivo delricorso, rigetta il primo e il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia lacausa alla Corte d’Appello di Venezia in persona diversa dalmagistrato che ha deciso, statuendo anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso