CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 ottobre 2019
Cassazione n. 36821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34154/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione e alla successiva memoria -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso DECRETO del TRIBUNALE di LATINA n. 4769/2018 depositat o il 07/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, accogliendo solo in parte la domanda di insinuazione di [OSCURATO:PERSONA] per crediti di lavoro,ha negato l’ammissione al passivo della maggior somma richiesta dall’istante a titolo di TFR; ciòin quanto si trattava di quote già versate dal datore di lavoro, a decorrere dal 1 - 1-2007, al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps, ai sensi dell’art. 1, comma 755 e seg., della l. n. 296 del 2006, “tenuto conto delle anticipazioni del TFR aziendale già erogate al dipendente per EUR 7.163,48 e di quanto accantonato al Fondo di tesoreria Inps al 31-12- 2017 (data del trasferimento del rapporto di lavoro ad ABC Azienda speciale) pari a EUR 20.324,62”; l’opposizione della Gava è stata respinta dal Tribunale diLatina e contro il relativo decreto la medesima ricorre adesso per cassazione con sette motivi; la curatela ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: I. -col primo motivo la ricorrente denunzia la nullità del decreto per violazione degli artt. 99 legge fall.,158 e 136 cod. proc. civ., stante la presenza di vizi “sulla formazione del giudice e sulla formazione dell’atto”; a dire della ricorrente, sarebbe stata omessa l’emanazione e la comunicazione del decreto di nomina del collegio giudicante, sicchéil tribunale avrebbe deciso in difetto di costituzione, con decreto firmato prima del (e indipendentemente d a l ) provvedimento di nomina del collegio; II. - il motivo è manifestamente infondato , perché il difetto di costituzione del giudice si determina solo nell'ipotesi di un'alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge(v. tra le tante Cass. Sez. U n. 16246-11); la circostanza che, nella fattispecie,sia stato designato a giudicare un collegio facente parte del Tribunale di Latina, composto da magistrati di quel medesimo tribunale, come tale pienamente legittimati sul piano giurisdizionale, resta dunque decisiva e non è minimamente contestata; III. –col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 24 e 99 legge fall., 9 e 50-bis cod. proc. civ., 6 Cedu e 24 e 111 cost., per “infrazione della disciplinain tema di competenza funzionale inderogabile della sezione fallimentare del tribunale”; assume che, in consecuzione di quanto sopra, il provvedimento non sia stato adottato “dall’ ufficio giudiziario funzionalmente competente”, tale essendo “il giudice fallimentare in composizione collegiale”quale giudice precostituito per legge; IV. -il motivo è manifestamente infondato; l’art. 24 della legge fall., dalla ricorrente richiamato a premessa dell’argomentazione, attribuisce al tribunale la cognizione delle azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento in quanto originate dallo stato di dissesto o comunque influenzate dal fallimento stesso ; tra queste rientrano certamente quelle di opposizioneallo stato passivo; ma il tribunale fallimentare, diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente, è semplicemente il tribunale che ha dichiarato il fallimento, nella specie il Tribunale di Latina, e la garanzia costituzionale secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge è pacificamente riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, non alla concreta composizione dell'organo giudicante (v. ex aliisCass. Sez. 1 n. 12969-04, Cass. Sez. 1 n. 21287-07); V. – col terzo e col quarto mezzo la ricorrente rispettivamente denunzia (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 cod. civ. e 47 della l. n. 427 del 1990, per avere il tribunale erroneamente applicato la norma codicistica nonostante il riferimento del contratto di cessione d’azienda all’accordo collettivo sindacale in deroga alla s tessa , e (ii) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nell’interpretazione dei contratti, per avere il tribunale erroneamente ricostruito il contenuto precettivo dell’accordosuddetto; col quinto e col sesto mezzo, poi, la ricorrente deduce, ancora rispettivamente,(iii) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006 a proposito dell’affermazione del tribunale circa la rilevanza della quota di TFR già versata al Fondo di tesoreria dell’Inps, e (iv) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 116 e 213 cod. proc. civ., per malgoverno delle regole sul riparto dell’onere della prova e per illegittimo esercizio dei poteri valutativi quanto alla circostanza appena detta, che cioè il Fallimento aveva provveduto a versare al Fondo dell’Inps l’importo corrispondente alla quota di TFR reclamata dalla lavoratrice; VI. – va anteposto l’esame dei motivi quinto e sesto , unitariamente esaminabili per connessione; entrambi sono inammissibili; VII. –il quinto motivo non è calibrato sulla ratio decidendi; si sostiene che in base alla fonte normativa primaria le prestazioni di TFR sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo; sul fondamento di questa affermazione non è lecito dubitare; ma vi è che il tribunale ha stabilito che per i ratei di TFR maturati al 31-12- 2006 la ricorrente era stata già ammessa al passivo, mentre per quelli maturati dopo il 1-1-2007 – di cui si discute - la stessa non poteva essere ammessa perché i ratei erano stati versati al Fondo di tesoreria dell’Inps, con conseguente estinzione dell’obbligazione gravante sul Fallimento(v. Cass. Sez. 1 n. 24510- 21, Cass. Sez. 1 n. 12009 - 18 ) ; non vale insistere, allora, sulla necessità dell’accertamento del credito in sede fallimentare onde ottenere l’accesso del lavoratore al Fondo; il versamento al Fondo determina per il Fallimento l’estinzione dell’obbligazione di pagamento, quando invece l’insinuazione fallimentare ne implica la necessaria persistenza, essendo diretta a far valere un credito, non unamera declaratoria iuris ; per converso l'art. 1 della l. 296 del 2006 prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”; ne deriva che il lavoratore ha diritto di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo, alladiversa stregua di diritto di credito a una prestazione previdenziale(tra le varie, Cass. Sez. L n. 12971-14); VIII. –il sesto motivo è a sua volta inammissibile; viene eccepito un malgoverno delle regole di riparto dell’onere della prova e l’illegittimo esercizio dei poteri valutativi del tribunale sulla circostanza dell’avvenuto versamento al Fondo dell’Inps; è però agevole osservare che sotto spoglie di censura in iure quella della ricorrente si atteggia come critica di merito; non è conferente il richiamo del criterio di riparto dell’onere della prova, visto che il tribunale ha deciso direttamente valutando il fatto dell’avvenuto versamento; una simile valutazione è di pieno merito, poiché identifica il giudizio sulla prova; quindi , poteva essere impugnata solo per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), ovvero per vizio della motivazione nei limiti in cui tale vizio è ancora deducibile in cassazione (Cass. Sez. U n. 8053-14); non senza dire che la stessa valutazione aveva fatto il giudice delegato, e non emerge dal ricorso, in prospettiva di autosufficienza, che la stessa, con l’opposizione, fosse stata censurata in fatto; IX. –l’inammissibilità dei citati motivi, quinto e sesto, determina il radicamento della corrispondente ratio decidendi; divengono dunque inammissibili anche i motivi terzo e quarto, per difetto di interesse, alla luce del consolidato insegnamento secondo il quale, per giungere alla cassazione d i una decisione, è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le rationes esplicitate dal giudice del merito", ma anche che tali censure risultino tutte fondate; cosicché, rigettati(o dichiarati inammissibil i ) i motiv i che invest ano una delle riferite ragioni, restano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, giacché anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione di una decisione destinata a rimanere ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (ex plurimis, Cass. Sez. 3 n. 12372-06,Cass. Sez. 1 n. 18170- 06, Cass. Sez. 2 n. 9647-11, Cass. Sez. U n. 15122-13, Cass. Sez. U n. 2155-21); X. – col settimo motivo la ricorrente infine deduce la v iolazione dell’art. 92 cod. proc. civ. poiché il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese processuali per gravi ragioni, atteso che essa lavoratrice aveva confidato in buona fede sull’interpretazione delle formule degli atti negoziali citati; il motivo è inammissibile; in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti (o gravi) motivi(ex multis Cass. Sez. 6 - 3 n. 24502 - 17) ; ne discende che la decisione di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non puòessere censurata in cassazione (v. Cass. Sez. U n. 14089- 05, Cass. Sez. 6-3n. 11329-19); XI. –il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.700,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da