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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32604/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/06/2022 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 08/06/2022 dalla Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Latina ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. perché, quale amministratore della Frigoservice s.r.I., dichiarata fallita, sottraeva o comunque distruggeva, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pregiudizio per i creditori, i libri e le scritture contabili (in particolare libro soci e libro verbale delle assemblee) che, comunque, teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. La difesa articola cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il giudice di primo grado, nonostante la tempestività della comunicazione, aveva rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 16 settembre 2020 per legittimo impedimento del difensore, aveva nominato un difensore d'ufficio e aveva rinviato l'udienza al successivo 27 gennaio 2021, così pregiudicando il corretto esercizio del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge, lamenta l'omessa notifica all'imputato assente e al difensore di fiducia impedito della nuova data di udienza del 27 gennaio 2021, cui il procedimento era stato rinviato, puntualmente eccepita in quella sede. 2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge, lamenta che il giudice di primo grado non aveva concesso al difensore di ufficio il termine a difesa richiesto per consentire un'adeguata strategia difensiva. 2.4 Con il quarto motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del dolo del delitto, nonostante la mancanza di prove relative alla distruzione, all'occultamento o alla falsificazione delle scritture contabili, senza considerare la buona fede dell'imputato e l'assenza di una volontà diretta a recare pregiudizio ai creditori, sicché, al più, la vicenda avrebbe potuto essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 2.5 Con il quinto motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, dopo aver sottolineato che, nella specie, si verteva nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall. - per aver l'imputato, con la sua condotta, reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari -, aveva reso una motivazione confusionaria, illogica e contraddittoria, ricostruendo la vicenda anche sulla base degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le questioni dedotte con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che involgono la lesione del diritto di difesa, non solo sono inammissibili, in quanto articolate in violazione del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod. proc. pen. che impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e, pertanto, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, in quanto, in questo caso, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, perché mai investito della verifica giurisdizionale. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316), ma sono anche infondate. 1.1 Dagli atti, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale delle censure articolate, quanto al primo motivo, risulta, che il giudice di primo grado rigettava l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del professionista e nominava un difensore di ufficio, avendo ritenuto non congruo il motivo - genericamente individuato nella delicatezza del procedimento e nel concomitante impegno professionale in procedimento con imputati detenuti - per il quale il difensore di fiducia non aveva proceduto alla nomina di un sostituto processuale; quanto al terzo motivo, non risulta formulata alcuna richiesta di termine a difesa da parte del difensore nominato di ufficio.

Quanto al secondo motivo, va rammentato che il mancato avviso della nuova udienza al difensore di fiducia impedito e all'imputato assente, non integra una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio.

Invero, solo l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio configura una nullità assoluta e insanabile poiché incide direttamente sulla vocatio in iudicium e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo la conoscenza del contenuto delle accusa e la corretta predisposizione della difesa.

Ne deriva che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza di rinvio del procedimento, nel caso in cui sia stato ritualmente e validamente notificato l'atto introduttivo del giudizio, non può che essere ricondotta alle nullità di ordine generale a regime intermedio che, nel nostro caso, come si è già detto, non è stata articolata come motivo di appello.

2. Infondato è il quarto motivo di ricorso. 2.1 Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01). 2.2 Ciò detto, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che «in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

Si è affermato anche che per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per violazione da parte dell'amministratore di diritto dell'obbligo diretto e personale di tenere e conservare le scritture in modo da rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, è richiesto il solo dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa o parzialmente omessa tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881; (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Nel caso di specie, in cui al ricorrente, amministratore di diritto della fallita Frigoservice s.r.I., è contestata la bancarotta fraudolenta documentale sia nella forma di sottrazione o distruzione, in frode ai creditori, delle scritture contabili, sia nella forma di irregolare tenuta della contabilità, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, i giudici di merito, con motivazioni prive di manifesti vizi logici, hanno desunto l'irregolare tenuta della contabilità nella consegna al curatore solo di una parte delle scritture e dei documenti contabili, il cui contenuto era risultato peraltro lacunoso e inattendibile, in quanto parte dei pagamenti effettuati erano privi di riscontri nel conto di cassa, parte delle uscite era priva di documentazione di supporto e parte dei ricavi non risultava contabilizzata.Da ciò, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita, nonché l'impossibilità di accertare l'esistenza di beni o crediti utili a soddisfare i creditori.

I giudici, infatti, hanno evidenziato anche che: -la fallita aveva ceduto l'attività di trasporto alla Fresh&Fresh s.r.I., società riconducibile all'imputato, senza ricevere il pagamento della somma pattuita; -la cessionaria non era subentrata anche nei debiti della cedente; -la fallita era stata destinataria di un verbale di contestazione per emissione di false fatturazioni e per false dichiarazioni.

Si tratta di comportamenti che, ad avviso della corte territoriale, «non possono essere spiegati con una semplice superficialità o scarsa dimestichezza dell'organo amministrativo nella gestione contabile, ma debbono essere ricondotti a una perdurante volontà di non rendere intellegibile il reale andamento economico finanziario della società». 2.3 Dalle suesposte considerazioni, consegue anche la infondatezza della censura relativa alla mancata sussunzione della vicenda nella fattispecie di reato di cui all'art. 217

I. fall.

Quella addebitata al Tullio non è la mera condotta, cosciente e volontaria o semplicemente negligente, di omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, in quanto la stessa ha riguadato tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori e ha impedito la ricostruzione del volume d'affari e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fallita, involgendo, dunque, una situazione estranea al fatto tipico descritto dell'art. 217, comma 2, !fai!. che, quale reato di pericolo presunto e di pura condotta posto a tutela del bene giuridico costituito dall'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita, si concretizza anche in assenza di danni o di messa in pericolo degli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867-01, in motivazione; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508-01).

3. Privo di pregio è anche il quinto motivo di ricorso.

Il ricorso non si confronta con le motivazioni puntuali ed ineccepibili rese dai giudici di merito che hanno riferito non solo del copioso elenco di scritture e documenti contabili non consegnati al curatore — evidenziando, per come già detto, anche la lacunosità e inattendibilità di quelli consegnati —, ma anche delle ulteriori condotte irregolari tenute dal ricorrente in occasione della cessione dell'attività di trasporto «lasciando alla cedente i debiti a fronte di un corrispettivo che non risulta mai versato», espressione dell'interesse dell'imputato a celare ai creditori e agli organi «l'ormai certa procedura fallimentare».4.

Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/06/2022 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 08/06/2022 dalla Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Latina ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. perché, quale amministratore della Frigoservice s.r.I., dichiarata fallita, sottraeva o comunque distruggeva, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto con pregiudizio per i creditori, i libri e le scritture contabili (in particolare libro soci e libro verbale delle assemblee) che, comunque, teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. La difesa articola cinque motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che il giudice di primo grado, nonostante la tempestività della comunicazione, aveva rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 16 settembre 2020 per legittimo impedimento del difensore, aveva nominato un difensore d'ufficio e aveva rinviato l'udienza al successivo 27 gennaio 2021, così pregiudicando il corretto esercizio del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge, lamenta l'omessa notifica all'imputato assente e al difensore di fiducia impedito della nuova data di udienza del 27 gennaio 2021, cui il procedimento era stato rinviato, puntualmente eccepita in quella sede. 2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge, lamenta che il giudice di primo grado non aveva concesso al difensore di ufficio il termine a difesa richiesto per consentire un'adeguata strategia difensiva. 2.4 Con il quarto motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del dolo del delitto, nonostante la mancanza di prove relative alla distruzione, all'occultamento o alla falsificazione delle scritture contabili, senza considerare la buona fede dell'imputato e l'assenza di una volontà diretta a recare pregiudizio ai creditori, sicché, al più, la vicenda avrebbe potuto essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 2.5 Con il quinto motivo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, dopo aver sottolineato che, nella specie, si verteva nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall. - per aver l'imputato, con la sua condotta, reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari -, aveva reso una motivazione confusionaria, illogica e contraddittoria, ricostruendo la vicenda anche sulla base degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le questioni dedotte con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che involgono la lesione del diritto di difesa, non solo sono inammissibili, in quanto articolate in violazione del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), e 606, comma 3, cod. proc. pen. che impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e, pertanto, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, in quanto, in questo caso, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, perché mai investito della verifica giurisdizionale. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316), ma sono anche infondate. 1.1 Dagli atti, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale delle censure articolate, quanto al primo motivo, risulta, che il giudice di primo grado rigettava l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del professionista e nominava un difensore di ufficio, avendo ritenuto non congruo il motivo - genericamente individuato nella delicatezza del procedimento e nel concomitante impegno professionale in procedimento con imputati detenuti - per il quale il difensore di fiducia non aveva proceduto alla nomina di un sostituto processuale; quanto al terzo motivo, non risulta formulata alcuna richiesta di termine a difesa da parte del difensore nominato di ufficio. Quanto al secondo motivo, va rammentato che il mancato avviso della nuova udienza al difensore di fiducia impedito e all'imputato assente, non integra una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio. Invero, solo l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio configura una nullità assoluta e insanabile poiché incide direttamente sulla vocatio in iudicium e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo la conoscenza del contenuto delle accusa e la corretta predisposizione della difesa. Ne deriva che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza di rinvio del procedimento, nel caso in cui sia stato ritualmente e validamente notificato l'atto introduttivo del giudizio, non può che essere ricondotta alle nullità di ordine generale a regime intermedio che, nel nostro caso, come si è già detto, non è stata articolata come motivo di appello. 2. Infondato è il quarto motivo di ricorso. 2.1 Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01). 2.2 Ciò detto, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che «in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). Si è affermato anche che per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per violazione da parte dell'amministratore di diritto dell'obbligo diretto e personale di tenere e conservare le scritture in modo da rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, è richiesto il solo dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa o parzialmente omessa tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881; (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nel caso di specie, in cui al ricorrente, amministratore di diritto della fallita Frigoservice s.r.I., è contestata la bancarotta fraudolenta documentale sia nella forma di sottrazione o distruzione, in frode ai creditori, delle scritture contabili, sia nella forma di irregolare tenuta della contabilità, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, i giudici di merito, con motivazioni prive di manifesti vizi logici, hanno desunto l'irregolare tenuta della contabilità nella consegna al curatore solo di una parte delle scritture e dei documenti contabili, il cui contenuto era risultato peraltro lacunoso e inattendibile, in quanto parte dei pagamenti effettuati erano privi di riscontri nel conto di cassa, parte delle uscite era priva di documentazione di supporto e parte dei ricavi non risultava contabilizzata.Da ciò, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita, nonché l'impossibilità di accertare l'esistenza di beni o crediti utili a soddisfare i creditori. I giudici, infatti, hanno evidenziato anche che: -la fallita aveva ceduto l'attività di trasporto alla Fresh&Fresh s.r.I., società riconducibile all'imputato, senza ricevere il pagamento della somma pattuita; -la cessionaria non era subentrata anche nei debiti della cedente; -la fallita era stata destinataria di un verbale di contestazione per emissione di false fatturazioni e per false dichiarazioni. Si tratta di comportamenti che, ad avviso della corte territoriale, «non possono essere spiegati con una semplice superficialità o scarsa dimestichezza dell'organo amministrativo nella gestione contabile, ma debbono essere ricondotti a una perdurante volontà di non rendere intellegibile il reale andamento economico finanziario della società». 2.3 Dalle suesposte considerazioni, consegue anche la infondatezza della censura relativa alla mancata sussunzione della vicenda nella fattispecie di reato di cui all'art. 217 I. fall. Quella addebitata al Tullio non è la mera condotta, cosciente e volontaria o semplicemente negligente, di omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, in quanto la stessa ha riguadato tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori e ha impedito la ricostruzione del volume d'affari e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fallita, involgendo, dunque, una situazione estranea al fatto tipico descritto dell'art. 217, comma 2, !fai!. che, quale reato di pericolo presunto e di pura condotta posto a tutela del bene giuridico costituito dall'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita, si concretizza anche in assenza di danni o di messa in pericolo degli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867-01, in motivazione; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508-01). 3. Privo di pregio è anche il quinto motivo di ricorso. Il ricorso non si confronta con le motivazioni puntuali ed ineccepibili rese dai giudici di merito che hanno riferito non solo del copioso elenco di scritture e documenti contabili non consegnati al curatore — evidenziando, per come già detto, anche la lacunosità e inattendibilità di quelli consegnati —, ma anche delle ulteriori condotte irregolari tenute dal ricorrente in occasione della cessione dell'attività di trasporto «lasciando alla cedente i debiti a fronte di un corrispettivo che non risulta mai versato», espressione dell'interesse dell'imputato a celare ai creditori e agli organi «l'ormai certa procedura fallimentare».4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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