CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'Il marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale d MilE no in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285/1992 comm esso n Milano il 23 marzo 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in i elazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in qu nto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sincl3cato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma d Ila c:mdanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze (gli operanti avevano riferito che Memet aveva indicato loro lo stallo del parcheggic ) e s:evro da profili di illogicità o di travisamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam -nissi Aie, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s )rnrn.i di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amer to delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de le anirnende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere z t [OSCURATO:PERSONA]