Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 536/1990
ECLI:IT:COST:1990:536
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso
la sentenza del Pretore di Catania che aveva accolto l'opposizione
della [OSCURATO:SOCIETA] contro un decreto ingiuntivo intimato
per il pagamento di contributi evasi e delle relative sanzioni
pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
"questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31
marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977,
n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio
di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione ISTAT)
non idoneo a garantire la parità di trattamento a tutte le imprese
esplicanti attività estrattiva o manifatturiera".
Secondo il giudice remittente la norma impugnata viola il
principio di eguaglianza perché, adottando come criterio di
individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive di cui
all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge 7 aprile
1977, n. 102, la classificazione delle attività economiche
predisposta dall'ISTAT, consente che imprese materialmente esercenti
un'attività manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi
liquefatti e loro imbottigliamento, siano tuttavia escluse dal
beneficio dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere
state formalmente classificate a fini statistici in una categoria
diversa.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società
appellata chiedendo in principalità il rigetto della questione nel
senso della non vincolatività per il giudice del detto criterio; in
subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice
a quo, ma anche per l'irrazionalità del criterio in sé considerato.
Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata. Inammissibile,
perché l'attività esercitata dall'impresa appellata non può
oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attività
di trasformazione di materie prime; comunque infondata perché
l'individuazione delle attività manifatturiere è fatta dall'ISTAT
con criteri corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza
della Corte di cassazione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una
dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della
questione. L'inammissibilità è eccepita sul riflesso che
l'ordinanza non fornisce alcun elemento di specie per verificare la
pretesa inattitudine della classificazione ISTAT a garantire parità
di trattamento alle imprese che operano nel settore manifatturiero.
Quanto all'infondatezza, si osserva che il criterio prescelto dal
legislatore non appare irrazionale o ingiustificato: da un lato,
esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere
industriale della propria attività, dall'altro evita contenzioso e
disparità di trattamento in fatto connessi a diverse
interpretazioni.
1. - Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge
31 marzo 1979, n. 92, nella parte in cui attribuisce valore
vincolante, per l'individuazione delle imprese manifatturiere ed
estrattive beneficiarie dei provvedimenti di fiscalizzazione degli
oneri sociali, alla classificazione delle attività economiche
predisposte dall'Istituto centrale di statistica. L'insindacabilità,
da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'ISTAT sia incorso,
classificando come non manifatturiere imprese invece definibili come
tali alla stregua della corrispondente nozione economica e giuridica
(secondo la quale, peraltro, non ogni attività produttiva di beni è
manifatturiera, ma solo l'attività di produzione mediante
trasformazione di materie prime), comporta la possibilità di
ingiustificate disparità di trattamento tra imprese obiettivamente
appartenenti alla medesima categoria.
2. - La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.
La Corte di cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) ha
valutato la norma denunciata come norma di "rinvio formale, e non
recettizio, a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che
il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della
norma di rinvio, e che questa fa riferimento non a uno specifico,
determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso". Ai fini della
questione in esame ciò significa che il rinvio alla classificazione
predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non può
riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio di
identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi,
ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla
legittimità dell'atto. Rimane applicabile il principio generale di
sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte
dell'autorità giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 108
del 1982 e 84 del 1983).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979,
n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge
30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle
disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché
norme in materia di obblighi contributivi"), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI