Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 536/1990

ECLI:IT:COST:1990:536
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Catania che aveva accolto l'opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] contro un decreto ingiuntivo intimato per il pagamento di contributi evasi e delle relative sanzioni pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione ISTAT) non idoneo a garantire la parità di trattamento a tutte le imprese esplicanti attività estrattiva o manifatturiera".

Secondo il giudice remittente la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché, adottando come criterio di individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, la classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT, consente che imprese materialmente esercenti un'attività manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi liquefatti e loro imbottigliamento, siano tuttavia escluse dal beneficio dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere state formalmente classificate a fini statistici in una categoria diversa.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società appellata chiedendo in principalità il rigetto della questione nel senso della non vincolatività per il giudice del detto criterio; in subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice a quo, ma anche per l'irrazionalità del criterio in sé considerato.

Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.

Inammissibile, perché l'attività esercitata dall'impresa appellata non può oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attività di trasformazione di materie prime; comunque infondata perché l'individuazione delle attività manifatturiere è fatta dall'ISTAT con criteri corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.

L'inammissibilità è eccepita sul riflesso che l'ordinanza non fornisce alcun elemento di specie per verificare la pretesa inattitudine della classificazione ISTAT a garantire parità di trattamento alle imprese che operano nel settore manifatturiero.

Quanto all'infondatezza, si osserva che il criterio prescelto dal legislatore non appare irrazionale o ingiustificato: da un lato, esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere industriale della propria attività, dall'altro evita contenzioso e disparità di trattamento in fatto connessi a diverse interpretazioni.

1. - Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, nella parte in cui attribuisce valore vincolante, per l'individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica.

L'insindacabilità, da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'ISTAT sia incorso, classificando come non manifatturiere imprese invece definibili come tali alla stregua della corrispondente nozione economica e giuridica (secondo la quale, peraltro, non ogni attività produttiva di beni è manifatturiera, ma solo l'attività di produzione mediante trasformazione di materie prime), comporta la possibilità di ingiustificate disparità di trattamento tra imprese obiettivamente appartenenti alla medesima categoria.

2. - La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.

La Corte di cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) ha valutato la norma denunciata come norma di "rinvio formale, e non recettizio, a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio, e che questa fa riferimento non a uno specifico, determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso".

Ai fini della questione in esame ciò significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non può riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio di identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimità dell'atto.

Rimane applicabile il principio generale di sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 108 del 1982 e 84 del 1983).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Catania che aveva accolto l'opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] contro un decreto ingiuntivo intimato per il pagamento di contributi evasi e delle relative sanzioni pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione ISTAT) non idoneo a garantire la parità di trattamento a tutte le imprese esplicanti attività estrattiva o manifatturiera". Secondo il giudice remittente la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché, adottando come criterio di individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, la classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT, consente che imprese materialmente esercenti un'attività manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi liquefatti e loro imbottigliamento, siano tuttavia escluse dal beneficio dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere state formalmente classificate a fini statistici in una categoria diversa. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società appellata chiedendo in principalità il rigetto della questione nel senso della non vincolatività per il giudice del detto criterio; in subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice a quo, ma anche per l'irrazionalità del criterio in sé considerato. Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata. Inammissibile, perché l'attività esercitata dall'impresa appellata non può oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attività di trasformazione di materie prime; comunque infondata perché l'individuazione delle attività manifatturiere è fatta dall'ISTAT con criteri corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. 3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione. L'inammissibilità è eccepita sul riflesso che l'ordinanza non fornisce alcun elemento di specie per verificare la pretesa inattitudine della classificazione ISTAT a garantire parità di trattamento alle imprese che operano nel settore manifatturiero. Quanto all'infondatezza, si osserva che il criterio prescelto dal legislatore non appare irrazionale o ingiustificato: da un lato, esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere industriale della propria attività, dall'altro evita contenzioso e disparità di trattamento in fatto connessi a diverse interpretazioni. 1. - Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, nella parte in cui attribuisce valore vincolante, per l'individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie dei provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica. L'insindacabilità, da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'ISTAT sia incorso, classificando come non manifatturiere imprese invece definibili come tali alla stregua della corrispondente nozione economica e giuridica (secondo la quale, peraltro, non ogni attività produttiva di beni è manifatturiera, ma solo l'attività di produzione mediante trasformazione di materie prime), comporta la possibilità di ingiustificate disparità di trattamento tra imprese obiettivamente appartenenti alla medesima categoria. 2. - La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati. La Corte di cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) ha valutato la norma denunciata come norma di "rinvio formale, e non recettizio, a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della norma di rinvio, e che questa fa riferimento non a uno specifico, determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso". Ai fini della questione in esame ciò significa che il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non può riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio di identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi, ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla legittimità dell'atto. Rimane applicabile il principio generale di sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 108 del 1982 e 84 del 1983). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI