CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 14985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31676/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 340/21 [OSCURATO:PERSONA], PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE ROMA-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7467/2021depositata il 11/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 11.11.2021, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del 21.4.2021 con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice di secondo grado ha osservato che “la società reclamante non risulta aver impugnato la sentenza di che trattasi entro il termine previsto dall’art. 18 l.f.”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidandolo ad un unico articolato motivo. La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 17,18, 19 L.F., 1 comma 58 L. 92/2012, 16 bis comma 7° DL n. 179/2012, 155 comma 4° e 5° c.p.c. Espone la ricorrente che, a parte l’assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata, che non ha neppure indicato termini (dies a quoe data di iscrizione del reclamo) idonei per consentire di valutare la congruità dell’accertamento, la Corte d’Appello è incorsa in un palese errore. La sentenza reclamata è stata, infatti, depositata in data 22.4.2021 e notificata in pari data, mentre il reclamo è stato iscritto in data 21.5.2021, come da pec di accettazione e consegna e pec di esito controlli automatici. In proposito, ha dedotto la ricorrente che nel processo civile telematico, per giurisprudenza di questa Corte, il deposito si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ed il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, applicandosi le disposizioni di cui all’art. 155 comma 4° e 5° c.p.c. Pertanto, la declaratoria di tardività ed inammissibilità del reclamo risultaerrata. 2. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 17328/2019; conf. Cass. n. 28982/2019; Cass. n. 9087/2023) ha più volte affermato che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n. 221 del 2012 – applicabile ratione temporis - inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza (vedi Cass. S. U. n. 32091/2023), così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. Questa Corte (vedi Cass. n. 31474/2018) ha, altresì, statuito che in caso di invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata – ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 17 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114 -, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza, intendendo per invii coevi gli invii strettamente consecutivi. Ciò premesso, dall’esame degli atti di causa – attività consentita a questa Corte, essendo giudice del fatto sulle questioni processuali – emerge che la Cancelleria del Tribunale di Roma ha notificato la sentenza di fallimento alla società debitrice in data 22.4.2021, mentre l’atto di reclamo – evidentemente in quanto contenuto in un messaggio eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche (30 MB previsti dall’art. 13, comma 8, del Dm 44/2011 e dell’articolo 14, comma III delle “Specifiche tecniche” adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati) - è stato depositato (come consentito dalla nota DGSIA del 28.3.2018) con una pluralità di buste (un deposito principale e tre depositi complementari), tutte trasmesse nel breve intervallo temporale tra le h 13,40 e le h. 13,44 del giorno 21 maggio 2021, che hanno determinato la generazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, per ciascun deposito, delle pec di ricevuta di accettazione, di avvenuta consegna e di esito (regolare) controlli automatici. Pertanto, il deposito telematico dell’atto di reclamo è stato regolare ed è avvenuto tempestivamente entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, di cui all’art. 18 L.F. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in di