CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 novembre 1998
Cassazione n. 43984/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1998 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell'impugnazione, non avendo considerato che l'atto di appello era stato tempestivamente inviato a mezzo raccomandata in data 12.12.2022, ultimo giorno utile. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. È pacifico in atti che la sentenza (di primo grado) appellata, emessa il 27.10.2022 (senza fissazione termine) e depositata il 2.11.2022, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di 30 giorni dall'11.11.2022, scadente in data 11.12.2022 (domenica), quindi prorogato al giorno successivo (12.12.2022). A norma dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione si considera proposto nella data di spedizione della raccomandata, che nel caso risulta spedita proprio il 12.12.2022, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'atto di appello era (è) stato tempestivamente proposto. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di ricorso e la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello al fine di procedere con il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il