CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli èstato investito dell'istanza di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari che aveva applicato allo [OSCURATO:PERSONA] la massima misura custodialeper i reati previsti dagli artt. 416, 640-bis, 648-bis, 648-ter.1. cod. pen., peravere posto in essere un’articolata attività illecita consistita nell'elaborazione diun sistema illecito diretto alla generazione, al trasferimento ed allamonetizzazione di inesistenti crediti d’imposta relativi ad interventi edilizi mairealizzati. Il Tribunale confermava la sussistenza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] dei graviindizi di colpevolezza per i reati allo stesso provvisoriamente contestati esostituiva la massima misura allo stesso applicata con quella degli arrestidomiciliari.2. Avverso tale ordinanza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1.violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice per le indaginipreliminari non avrebbe valutato gli elementi allegati dal ricorrente nel corsodell'interrogatorio di garanzia e, segnatamente, (a) gli elementi chedimostrerebbero la mancanza di consapevolezza della fittizietà dei crediti, (b)quelli che indicherebbero che il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto unlimitato arco temporale e sarebbe stato interrotto a far data dal 29 dicembre2022, (c) il fatto che il ricorrente avrebbe lucrato un profitto “contenuto”. IlTribunale, con motivazione carente ed illogica avrebbe ritenuto che gli elementiallegati non fossero idonei a demolire il giudizio di sussistenza degli indizi dicolpevolezza a carico dello [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla valutazione, attualità e concretezza delle esigenze cautelari: talevalutazione si baserebbe sulla gravità dei fatti, circostanza inidonea a sostenereil giudizio contestato e sui precedenti penali vantati, invero assai risalenti. Nonsarebbe stato invece valutato il decorso del tempo tra la commissione del reato eil momento in cui il giudice della cautela aveva valutato l'attualità del pericolo;del pari non sarebbe stato valutato che, nel periodo successivo al reatocontestato, il ricorrente non aveva commesso ulteriori illeciti, non aveva avutorapporti con i coindagati, aveva sempre lavorato con contratto a tempodeterminato: si tratta di circostanze che denoterebbero una presa di distanza daogni ambiente criminale e che escluderebbero l'attualità del pericolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione alternativa degli elementi diprova attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza delgiudice di legittimità.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine allavalutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte dilegittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine allacapacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compitoè limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e dellasua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essereallegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essererivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deveessere supportato da idonea allegazione: si ribadisce, cioè, che in sede dilegittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato diun'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo inpresenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito neabbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risultidecisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, Napoleoni e altri, Rv.259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captateè infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque lacapacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede dilegittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazioneo una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha offerto una persuasivavalutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: venivainfatti rilevato come le indagini avessero restituito elementi utili a lumeggiare ilpieno coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di riciclaggio del denaroprovento delle truffe perpetrate dai sodali; era infatti emerso che lo stesso avevala qualità di amministratore di fatto delle società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e “S.F.s.r.l.” che avevano riciclato ingenti quantitativi di denaro dalle imprese delcircuito fraudolento, come veniva confermato dall'assenza di documenti fiscaligiustificativi delle movimentazioni finanziarie. Emergeva, altresì, che, attraversol'intermediazione del Porcile del [OSCURATO:PERSONA], egli aveva riciclato parte delle sommeprofitto del reato derivanti dalla illecita commercializzazione dei crediti d'impostafraudolentemente generati mediante il loro trasferimento su conti italiani edesteri facenti capo a società gestite da connazionali cinesi (veniva al riguardorichiamato quanto riportato dettagliatamente nella nota della Guardia di finanzadell'8 febbraio 2024).Il Tribunale rilevava, altresì, che le conversazioni riportate nell’ordinanzaordinanza genetica consentivano di rilevare come fosse proprio il ricorrente afornire al Porcile ed al [OSCURATO:PERSONA] gli Iban dei conti correnti ove trasferire le somme didenaro accreditate alle società appartenenti al circuito fraudolento, sicché non viera alcuno spazio per accogliere la tesi alternativa sostenuta dal ricorrente insede di interrogatorio di garanzia (pagg. 4-5 dell’ordinanza impugnata).La motivazione, priva di vizi logici, si sottrae ad ogni censura in questa sede.1.2. Il secondo motivo con il quale si contesta la sussistenza del pericolocautelare non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamenteinfondato.Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale rilevava come la estrema gravitàdei fatti riguardanti condotte associative di truffa e riciclaggio che avevanoprodotto un profitto che superava i due miliardi di euro indicavano la spiccatapericolosità sociale di tutti i partecipanti all’articolato progetto criminoso.Con specifico riferimento allo [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale rilevava che egli annoveravaprecedenti penali di una significativa gravità come estorsione, sequestro dipersona ed il fatto, ritenuto estremamente significativo, che, successivamentealle precedenti condanne, lo stesso fosse stato coinvolto in un'ulteriore attivitàillecite, il che indicava la sua estrema pericolosità, desumibile dall’emersione diuna personalità refrattaria al rispetto della legge, che ostava alla valutazionedella rilevanza come elemento di attenuazione del pericolo del c.d. “temposilente” e delle condotte successive ai fatti contestati (pag. 7 dell’ordinanzaimpugnata).La motivazione si sottrae, anche su tale punto, ad ogni censura in questa sede.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini