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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15396/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27535-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 13/01/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27535/2020 Numero sezionale 4592/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di Numero di raccolta generale 15396/2022consiglio del Data pubblicazione 13/05/2022 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 681/2018 il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento dell’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo n. 1734/2015, condannava l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 35.281,10 a fronte delle prestazioni di assistenza e consulenza professionale prestate dal secondo in favore del primo.

Con la sentenza impugnata, n.3/2020, la Corte di Appello di Trento accoglieva in parte il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, condannando l’odierno ricorrente al pagamento, in aggiunta di quanto già liquidato dal Tribunale, anche delle spese forfetarie, nella misura del 12,5% del compenso riconosciuto in primo grado, nonché dei tre quarti delle spese del giudizio di merito, compensate per il residuo quarto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento, in aggiunta di quanto già liquidato dal Tribunale a saldo delle prestazioni professionali rese dal Dies in favore del Ress, anche le spese forfetarie nella misura del 12,5% F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27535/2020 del compenso riconosciuto in primo grado, nonché dei tre quarti Numero sezionale 4592/2022Numero di raccolta generale 15396/2022 delle spese del giudizio di merito, compensate per il residuo quarto.Data pubblicazione 13/05/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo, con il quale si duole del governo delle spese del doppio grado di merito operato dalla Corte distrettuale.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha invero ritenuto opportuno compensare le spese del doppio grado nella sola misura di un quarto, ponendole per il residuo a carico del Ress, sulla base della condivisibile considerazione che costui, che in primo grado aveva sostenuto di nulla dovere al Dies, era stato comunque condannato al pagamento, sia pure di una somma inferiore a quella originariamente indicata dal professionista creditore.

Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466).

Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1,3 di 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27535/2020 Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass.

Numero sezionale 4592/2022Numero di raccolta generale 15396/2022Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477)”.

Data pubblicazione 13/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva degli stessi.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27535-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 13/01/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Con la sentenza impugnata, n.3/2020, la Corte di Appello di Trento accoglieva in parte il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, condannando l’odierno ricorrente al pagamento, in aggiunta di quanto già liquidato dal Tribunale, anche delle spese forfetarie, nella misura del 12,5% del compenso riconosciuto in primo grado, nonché dei tre quarti delle spese del giudizio di merito, compensate per il residuo quarto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento, in aggiunta di quanto già liquidato dal Tribunale a saldo delle prestazioni professionali rese dal Dies in favore del Ress, anche le spese forfetarie nella misura del 12,5% F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La Corte di Appello ha invero ritenuto opportuno compensare le spese del doppio grado nella sola misura di un quarto, ponendole per il residuo a carico del Ress, sulla base della condivisibile considerazione che costui, che in primo grado aveva sostenuto di nulla dovere al Dies, era stato comunque condannato al pagamento, sia pure di una somma inferiore a quella originariamente indicata dal professionista creditore. Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1,3 di 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U
Decreto Cassazione n. 15396/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris