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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28516/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a A d. 26 / 09/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1394 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1394del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R27 A546D) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78A01 G273L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48B12 A546B) CAMINITI Liliana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53S456 A089K) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3040/2021, pubblicatain data 14 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’espropriazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di un bene immobile appartenente a quest’ultimo in comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell’esecuzione ha approvato il progetto di distribu- zione della somma ricavata della vendita, riconoscendo la metà della stessa in favore del coniuge non esecutato del debitore, Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna detrazione per le spese necessa- rie all’esecuzione.

Il creditore Eucaliptus ha proposto opposizione agli atti esecu- tivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo.

Ricorre l’Eucaliptus, sulla base di tremotivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Motivo art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli artt. 599 e 600 c.p.c.ed all’art. 1101 c.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Motivo ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 2741, 2745 e 2770 c.c.».

Il ricorrente contesta il principio di diritto affermato nella sen- tenza impugnata, secondo il quale, in caso di espropriazione di beni immobili in comunione legale in danno di uno solo dei co- niugi, il coniuge non debitore non può e non deve essere in alcun modo gravato delle spese di esecuzione: a suo avviso, invece,essendo tali spese, almeno in parte , necessarie per lo scioglimento della comunione, e sse dovrebbero per tale parte gravare sulla massa.

In particolare,secondo il ricorrente , la fattispecie in esame d a- rebbepur sempre luogo ad uno scioglimento della comunione sul singolo benee, secondo i principi generali, le spese di scio- glimento della comunione gravano sempre sulla massa; so- stiene,altresì, che il proprio credito per le spese di esecuzione andrebbe comunque collocato in prededuzione sul ricavato Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 della vendita e dovrebbe prevalere sul diritto al controvalore della quota spettante del coniuge non debitore.

I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sonomanifestamente infondati.

La sentenza impugnata è infatti, con riguardo ai punti in conte- stazione, conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui «la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo deiconiugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale li- mitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od as- segnazione e diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comu- nione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in de- naro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese ne- cessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adem- piuto i suoi debiti personali» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462 - 01 , anch e in motivazione; nel medesimo senso, successivamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 31/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 2047del 24/01/2019 , Rv. 652625 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del 21/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021 , Rv. 662203 – 02 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 150 del 04/01/2023 , Rv. 666945 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023 , Rv.

Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 666729 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 , Rv. 667254 –01).

Il ricorso –a giudizio del Collegio – non offre motivi sufficienti o idonei a indurre a rimeditaretale indirizzo, tenuto anche conto del suo conseguito consolidamento.

2. Con il terzo motivo – non rubricato – non viene in realtà avanzata alcuna specifica censura in relazione alla decisione impugnata: il ricorrente si limita a chiedere una nuova e diversa regolazione delle spese di lite, in virtù dell’auspicato accogli- mento dei primi due motivi del ricorso.

Poiché, invece, i predetti motivi non hanno trovato accogli- mento, neanche tale richiesta può avere seguito, quand’anche non possa perfino definirsi in sé inammissibile, siccome non de- duce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statui- zione sulle spese, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di “res sperata”, conseguente all'accoglimento del ri- corso, presentandosi, così, alla stregua di un "non motivo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919- 01; Cass. 23/11/2022, n. 34412). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.

Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a A d. 26 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1394 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1394del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40R27 A546D) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78A01 G273L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48B12 A546B) CAMINITI Liliana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53S456 A089K) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3040/2021, pubblicatain data 14 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’espropriazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di un bene immobile appartenente a quest’ultimo in comunione legale con il coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’esecuzione ha approvato il progetto di distribu- zione della somma ricavata della vendita, riconoscendo la metà della stessa in favore del coniuge non esecutato del debitore, Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna detrazione per le spese necessa- rie all’esecuzione. Il creditore Eucaliptus ha proposto opposizione agli atti esecu- tivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo. Ricorre l’Eucaliptus, sulla base di tremotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Motivo art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli artt. 599 e 600 c.p.c.ed all’art. 1101 c.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Motivo ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 2741, 2745 e 2770 c.c.». Il ricorrente contesta il principio di diritto affermato nella sen- tenza impugnata, secondo il quale, in caso di espropriazione di beni immobili in comunione legale in danno di uno solo dei co- niugi, il coniuge non debitore non può e non deve essere in alcun modo gravato delle spese di esecuzione: a suo avviso, invece,essendo tali spese, almeno in parte , necessarie per lo scioglimento della comunione, e sse dovrebbero per tale parte gravare sulla massa. In particolare,secondo il ricorrente , la fattispecie in esame d a- rebbepur sempre luogo ad uno scioglimento della comunione sul singolo benee, secondo i principi generali, le spese di scio- glimento della comunione gravano sempre sulla massa; so- stiene,altresì, che il proprio credito per le spese di esecuzione andrebbe comunque collocato in prededuzione sul ricavato Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 della vendita e dovrebbe prevalere sul diritto al controvalore della quota spettante del coniuge non debitore. I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sonomanifestamente infondati. La sentenza impugnata è infatti, con riguardo ai punti in conte- stazione, conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui «la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo deiconiugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale li- mitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od as- segnazione e diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comu- nione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in de- naro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese ne- cessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adem- piuto i suoi debiti personali» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462 - 01 , anch e in motivazione; nel medesimo senso, successivamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 31/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 2047del 24/01/2019 , Rv. 652625 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del 21/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021 , Rv. 662203 – 02 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 150 del 04/01/2023 , Rv. 666945 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023 , Rv. Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 666729 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 , Rv. 667254 –01). Il ricorso –a giudizio del Collegio – non offre motivi sufficienti o idonei a indurre a rimeditaretale indirizzo, tenuto anche conto del suo conseguito consolidamento. 2. Con il terzo motivo – non rubricato – non viene in realtà avanzata alcuna specifica censura in relazione alla decisione impugnata: il ricorrente si limita a chiedere una nuova e diversa regolazione delle spese di lite, in virtù dell’auspicato accogli- mento dei primi due motivi del ricorso. Poiché, invece, i predetti motivi non hanno trovato accogli- mento, neanche tale richiesta può avere seguito, quand’anche non possa perfino definirsi in sé inammissibile, siccome non de- duce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statui- zione sulle spese, prospettando la caducazione della stessa alla stregua di “res sperata”, conseguente all'accoglimento del ri- corso, presentandosi, così, alla stregua di un "non motivo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919- 01; Cass. 23/11/2022, n. 34412). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. Ric. n. 1394/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del
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