CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtùdi procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovodifensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6402/2016Numero sezionale 1075/2026Numero di raccolta generale 11439/2026Data pubblicazione 28/04/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], n.3492/18/2015, depositata in data 7/8/2015;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) haproposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. dellaSicilia – sezione distaccata di Catania, n. 3492/18/15, depositata indata 7/8/2015;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:la contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata dellalite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, depositandoquietanza di versamento della prima rata;sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio;le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6402/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]