CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 43564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della Corte di Appello di Roma. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma, all'esito della rinuncia da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Benedetto a tutti i motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 24 gennaio 2022 in relazione al reato continuato di tentata estorsione. 2. [OSCURATO:PERSONA] Benedetto, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per Cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamentando la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 628 cod. pen. e l'illogicità e carenza della motivazione con riguardo alla penale responsabilità del ricorrente nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto descritto al numero 1) dell'imputazione. La condotta descritta in rubrica doveva esser inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.; il ricorrente agiva, infatti, nella piena convinzione di vantare una legittima pretesa economica per conto di TRANI Alberto. 3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va affermato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. La Corte di legittimità ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 implica che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze -come quelle esposte dal ricorrente- relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01). Nel cd. patteggiannento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 4. La Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso 5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto elaborato da questa Corte secondo cui nell'ipotesi del cd. «patteggiannento in appello», non è consentito all'imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (vedi Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01: «E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica \ del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale». 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della