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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 24682/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29887/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. MORDINI, 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di MILANO n. 2072/2017depositata il 12/05/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto condannava il suddetto Ente al pagamento del la somma di € 15.267,00 in forza della fattura n. 55 del 02.10.2006, avente ad oggetto l’appalto per la fornitura ed installazione di software e caricamento di dati stipulato tra le suddette parti nel corso del 2003, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla fattura al saldo, nonché alle spese del giudizio quantificate in € 7.000,00 oltre 15% di spese generali ed oneri accessori di legge ed oltre alle spese della C.T.U., poste interamente a carico della parte convenuta.

2. Con sentenza n. 2072/2017, pubblicata il 12-5-2017, la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata decisione.

In particolare la Corte di merito ha affermato che: a) il C.T.U. aveva accertato che il server non era immediatamente funzionante, tanto che il C.T.U. , per renderlo funzionante, aveva prima dovuto prima rimuovere e disinserire la scheda di rete dal suo alloggiamento (slot) e, successivamente, spostarla in altro slot ; b)il malfunzionamento della rete dovuto era determinato dall’inserimento della scheda in uno slot inadatto e, anche se secondo il C.T.U. era emendabile mediante un’operazione semplice, comunque detta operazione non era esigibile da un normale utente, quale era il Comune; c) dal dato dirimente del mancato funzionamento del server,accertato dal C.T.U., conseguiva necessariamente che non potessero ritenersi intervenuti il collaudo e l’ addestramento previsti dagli artt.9 e 10 del contratto, e, quale ulteriore necessaria conseguenza , doveva ritenersi accertata l’inadempienza della ditta appaltatrice.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso affidato a tre motivi e resistito con controricorso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e380 bis 1, cod. proc. civ. .

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Parte ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ) per non avere la Corte d'Appello tenuto in considerazione che il server era di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che non era stato fornito da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva assunto, con il contratto di appalto oggetto di causa, alcun obbligo di manutenzione del server, non rivestendo, pertanto, alcuna rilevanza il fatto che il server, non fornito dall’odierna ricorrente, non fosse funzionante, sicché l'intervento provvisorio dell'incaricato di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], non era dovuto, perché spettava al Comune la riparazione del server, ed era stata effettuat a in via provvisoria dal tecnico della società ricorrente soltanto per consentire la consegna del software; ii) con il secondo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello tenuto in considerazione il fatto che il collaudo di cui all'art. 9 del contratto non era stato effettuato per fatto e colpa del Comune, che non aveva consegnato parte dei dati, previsti contrattualmente, per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di concludere la fornitura ed effettuare il collaudo e l'addestramento conclusivo, in particolare avendo l’Ente reso così impossibile il collaudo e l'addestramento, che era potuto avvenire soltanto successivamente in sede di C.T.U., come assume di avere esposto nei precedenti atti difensivi (cfr. atto di citazione di [OSCURATO:SOCIETA]., punto B, pag. 6 e comparsa di risposta d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], pag.11); iii)con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell'art.116 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello valutato le prove testimoniali in modo illogico, dando preferenza alla versione dei fatti resa dal testimone Vecchi rispetto a quella resa dal teste Giovani, in modo del tutto incoerente rispetto alle risultanze dell'espletata C.T.U.; in particolare assume che sia irragionevole e illogica l’affermazione della Corte d'appello, in assenza di qualsiasi informazione in merito alle specifiche conoscenze e competenze tecniche dell’incaricato della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest'ultimo non sarebbe stato in grado di individuare il modo di risoluzione del problema di funzionalità del server, individuato, invece, dal C.T.U. (ossia cambiando lo slot o alloggiamento della scheda madre), e ribadi sce , in ogni caso, l’irrilevanza del dato relativo alla funzionalità del server.

2. Il primo motivoè inammissibile .

La decisività del fatto (proprietà del server in capo al Comune ) , il cui esame si denuncia omesso, non è affatto pertinente al decisum e ai fatti ritenuti accertati dalla Corte di merito, ed anzi ammessi dalla stessa ricorrente.

Nello specifico, è incontroverso che per l’installazione del software venne consegnato alla società ricorrente anche il server e che quest’ultimo venne danneggiato durante l e attività di trasporto, per essersi verificato lo schiacciamento della mascherina della scheda di rete (cfr. pag.10 ricorso).

Nell’ambito della valutazione della Corte territoriale è questo il fatto presupposto, si ripete incontestato.

L’altro fatto, ritenuto dirimente dai giudici di merito e accertato mediante la C.T.U., è il malfunzionamento del server, parimenti nella sostanza non contestato in punto di fatto dalla società ricorrente, che tuttavia assume non essere alla medesima imputabile poiché il server, di proprietà del Comune, avrebbe dovuto essere riparato dall’Ente.

Orbene, nella ricostruzione fattuale della Corte di merito, il tecnico incaricato dalla società ricorrente “per la verifica del funzionamento del server fu costretto a cambiare la scheda di rete acquistandone una nuova.

La nuova scheda non si inseriva correttamente così che fu necessaria l’asportazione della mascherina per il suo corretto inserimento e per il funzionamento del server” (pag. 2 della sentenza impugnata).

Deduce inoltre la stessa ricorrente che l’intervento provvisorio del suo tecnico non era dovuto ed era stato effettuato solo per consentire la consegna del software (così pag.18 del ricorso), in tal modo avvalorando la ricostruzione della Corte d’appello secondo cui, da un lato, il suddetto tecnico non ovviò al malfunzionamento del server con un intervento definitivo, e quindi il server non era funzionante come correttamente acclarato dal C.T.U., e, dall’altro lato, il malfunzionamento del server non consentiva l’utilizzo del sofware , la cui fornitura era oggetto dell’appalto.

A fronte di detto quadro probatorio , evincibile, si ribadisce, anche dalle allegazioni della ricorrente, il fatto che il server fosse di proprietà del Comune all’evidenza non è decisivo perché eccentrico rispetto al fulcro del ragionamento decisorio, in quanto, mediante un accertamento fattuale idoneamente motivato, i giudici di merito hanno, in buona sostanza, ritenuto che il sofware non fosse utilizzabile per il malfunzionamento del server ove era stato installato, che l’intervento del tecnico della ricorrente non era stato risolutivo e che perciò non erano potuti avvenire né il collaudo, né l’addestramento, in ciò ravvisandosi l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]..

La censura di cui trattasi è inammissibile anche sotto altro profilo, poiché, sotto l’apparente denuncia del vizio di cui all’art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., è sostanzialmente direttaa sollecitare il riesame del merito, nella parte in cui è riproposta una versione dell’accaduto in senso contrario a quello affermato dalla Corte d’appello.In altre parole, la società ricorrente ha dato atto, fin dal primo grado, che durante le attività di trasporto si verificò un lieve danneggiamento al server, consistito nello schiacci amento della mascherina della scheda di rete; tuttavia, a dire della ricorrente, detto “inconveniente” non pregiudicava affatto la funzionalità del server, né le relative operazioni di verifica.

Il punto dirimente è proprio questo, perché invece la Corte d’appello , con una valutazione meritale motivata, ha ritenuto elemento probatorio fondamentale, il suddetto malfunzionamento, che non consentiva di utilizzare il software perché occorreva inserire la scheda in altro sloto alloggiamento, asportando la mascherina.

3. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime considerazioni suesposte.

La doglianza è, ancora una volta, diretta a sollecitare il riesame del merito, ed inoltre non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello accertato, si ripete, che il collaudo del software e l’addestramento dei dipendenti dell’Ente al suo utilizzo non potevano avvenire perché il server non funzionava.

In questo contesto fattuale , invero neppure è dato compiutamente comprendere, anche per la genericità della relativa deduzione, quale fosse la rilevanza del lamentato inadempimento del Comune, per non avere quest’ultimo fornito dati non meglio precisati.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice(C ass. 21187 /2019 ) .

Inoltre, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime(Cass. 18092/2020).

Alla stregua dei suesposti principi, le doglianze, ancora una volta, si risolvono in una critica volta a sostenere una valutazione probatoria difforme da quella effettuata dalla Corte territoriale e la violazione dell’art.116 citato non è affatto denunciata con riguardo ai profili suesposti.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese , liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stessoart. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.200,00 per compensi, di cui euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29887/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. MORDINI, 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di MILANO n. 2072/2017depositata il 12/05/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto condannava il suddetto Ente al pagamento del la somma di € 15.267,00 in forza della fattura n. 55 del 02.10.2006, avente ad oggetto l’appalto per la fornitura ed installazione di software e caricamento di dati stipulato tra le suddette parti nel corso del 2003, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla fattura al saldo, nonché alle spese del giudizio quantificate in € 7.000,00 oltre 15% di spese generali ed oneri accessori di legge ed oltre alle spese della C.T.U., poste interamente a carico della parte convenuta. 2. Con sentenza n. 2072/2017, pubblicata il 12-5-2017, la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata decisione. In particolare la Corte di merito ha affermato che: a) il C.T.U. aveva accertato che il server non era immediatamente funzionante, tanto che il C.T.U. , per renderlo funzionante, aveva prima dovuto prima rimuovere e disinserire la scheda di rete dal suo alloggiamento (slot) e, successivamente, spostarla in altro slot ; b)il malfunzionamento della rete dovuto era determinato dall’inserimento della scheda in uno slot inadatto e, anche se secondo il C.T.U. era emendabile mediante un’operazione semplice, comunque detta operazione non era esigibile da un normale utente, quale era il Comune; c) dal dato dirimente del mancato funzionamento del server,accertato dal C.T.U., conseguiva necessariamente che non potessero ritenersi intervenuti il collaudo e l’ addestramento previsti dagli artt.9 e 10 del contratto, e, quale ulteriore necessaria conseguenza , doveva ritenersi accertata l’inadempienza della ditta appaltatrice. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso affidato a tre motivi e resistito con controricorso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e380 bis 1, cod. proc. civ. . Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Parte ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ) per non avere la Corte d'Appello tenuto in considerazione che il server era di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che non era stato fornito da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva assunto, con il contratto di appalto oggetto di causa, alcun obbligo di manutenzione del server, non rivestendo, pertanto, alcuna rilevanza il fatto che il server, non fornito dall’odierna ricorrente, non fosse funzionante, sicché l'intervento provvisorio dell'incaricato di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], non era dovuto, perché spettava al Comune la riparazione del server, ed era stata effettuat a in via provvisoria dal tecnico della società ricorrente soltanto per consentire la consegna del software; ii) con il secondo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello tenuto in considerazione il fatto che il collaudo di cui all'art. 9 del contratto non era stato effettuato per fatto e colpa del Comune, che non aveva consegnato parte dei dati, previsti contrattualmente, per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di concludere la fornitura ed effettuare il collaudo e l'addestramento conclusivo, in particolare avendo l’Ente reso così impossibile il collaudo e l'addestramento, che era potuto avvenire soltanto successivamente in sede di C.T.U., come assume di avere esposto nei precedenti atti difensivi (cfr. atto di citazione di [OSCURATO:SOCIETA]., punto B, pag. 6 e comparsa di risposta d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], pag.11); iii)con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell'art.116 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello valutato le prove testimoniali in modo illogico, dando preferenza alla versione dei fatti resa dal testimone Vecchi rispetto a quella resa dal teste Giovani, in modo del tutto incoerente rispetto alle risultanze dell'espletata C.T.U.; in particolare assume che sia irragionevole e illogica l’affermazione della Corte d'appello, in assenza di qualsiasi informazione in merito alle specifiche conoscenze e competenze tecniche dell’incaricato della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest'ultimo non sarebbe stato in grado di individuare il modo di risoluzione del problema di funzionalità del server, individuato, invece, dal C.T.U. (ossia cambiando lo slot o alloggiamento della scheda madre), e ribadi sce , in ogni caso, l’irrilevanza del dato relativo alla funzionalità del server. 2. Il primo motivoè inammissibile . La decisività del fatto (proprietà del server in capo al Comune ) , il cui esame si denuncia omesso, non è affatto pertinente al decisum e ai fatti ritenuti accertati dalla Corte di merito, ed anzi ammessi dalla stessa ricorrente. Nello specifico, è incontroverso che per l’installazione del software venne consegnato alla società ricorrente anche il server e che quest’ultimo venne danneggiato durante l e attività di trasporto, per essersi verificato lo schiacciamento della mascherina della scheda di rete (cfr. pag.10 ricorso). Nell’ambito della valutazione della Corte territoriale è questo il fatto presupposto, si ripete incontestato. L’altro fatto, ritenuto dirimente dai giudici di merito e accertato mediante la C.T.U., è il malfunzionamento del server, parimenti nella sostanza non contestato in punto di fatto dalla società ricorrente, che tuttavia assume non essere alla medesima imputabile poiché il server, di proprietà del Comune, avrebbe dovuto essere riparato dall’Ente. Orbene, nella ricostruzione fattuale della Corte di merito, il tecnico incaricato dalla società ricorrente “per la verifica del funzionamento del server fu costretto a cambiare la scheda di rete acquistandone una nuova. La nuova scheda non si inseriva correttamente così che fu necessaria l’asportazione della mascherina per il suo corretto inserimento e per il funzionamento del server” (pag. 2 della sentenza impugnata). Deduce inoltre la stessa ricorrente che l’intervento provvisorio del suo tecnico non era dovuto ed era stato effettuato solo per consentire la consegna del software (così pag.18 del ricorso), in tal modo avvalorando la ricostruzione della Corte d’appello secondo cui, da un lato, il suddetto tecnico non ovviò al malfunzionamento del server con un intervento definitivo, e quindi il server non era funzionante come correttamente acclarato dal C.T.U., e, dall’altro lato, il malfunzionamento del server non consentiva l’utilizzo del sofware , la cui fornitura era oggetto dell’appalto. A fronte di detto quadro probatorio , evincibile, si ribadisce, anche dalle allegazioni della ricorrente, il fatto che il server fosse di proprietà del Comune all’evidenza non è decisivo perché eccentrico rispetto al fulcro del ragionamento decisorio, in quanto, mediante un accertamento fattuale idoneamente motivato, i giudici di merito hanno, in buona sostanza, ritenuto che il sofware non fosse utilizzabile per il malfunzionamento del server ove era stato installato, che l’intervento del tecnico della ricorrente non era stato risolutivo e che perciò non erano potuti avvenire né il collaudo, né l’addestramento, in ciò ravvisandosi l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA].. La censura di cui trattasi è inammissibile anche sotto altro profilo, poiché, sotto l’apparente denuncia del vizio di cui all’art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., è sostanzialmente direttaa sollecitare il riesame del merito, nella parte in cui è riproposta una versione dell’accaduto in senso contrario a quello affermato dalla Corte d’appello.In altre parole, la società ricorrente ha dato atto, fin dal primo grado, che durante le attività di trasporto si verificò un lieve danneggiamento al server, consistito nello schiacci amento della mascherina della scheda di rete; tuttavia, a dire della ricorrente, detto “inconveniente” non pregiudicava affatto la funzionalità del server, né le relative operazioni di verifica. Il punto dirimente è proprio questo, perché invece la Corte d’appello , con una valutazione meritale motivata, ha ritenuto elemento probatorio fondamentale, il suddetto malfunzionamento, che non consentiva di utilizzare il software perché occorreva inserire la scheda in altro sloto alloggiamento, asportando la mascherina. 3. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime considerazioni suesposte. La doglianza è, ancora una volta, diretta a sollecitare il riesame del merito, ed inoltre non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello accertato, si ripete, che il collaudo del software e l’addestramento dei dipendenti dell’Ente al suo utilizzo non potevano avvenire perché il server non funzionava. In questo contesto fattuale , invero neppure è dato compiutamente comprendere, anche per la genericità della relativa deduzione, quale fosse la rilevanza del lamentato inadempimento del Comune, per non avere quest’ultimo fornito dati non meglio precisati. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice(C ass. 21187 /2019 ) . Inoltre, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime(Cass. 18092/2020). Alla stregua dei suesposti principi, le doglianze, ancora una volta, si risolvono in una critica volta a sostenere una valutazione probatoria difforme da quella effettuata dalla Corte territoriale e la violazione dell’art.116 citato non è affatto denunciata con riguardo ai profili suesposti. 5. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese , liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stessoart. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.200,00 per compensi, di cui euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a qu
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