CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02233/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso non appare fondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata; è infatti corretto sottolineare l'errore in cui era incorso il primo giudice che pur riconoscendo la sussistenza delle contrapposte circostanze (recidiva come aggravante; fatto di minore gravità come attenuante) non aveva poi effettuato un giudizio di comparazione tra le due; occorre tuttavia osservare che la Corte d'appello, rilevata la fallacia, ha effettuato il giudizio di bilanciamento stabilendo l'equivalenza delle due circostanze e procedendo alla riduzione della pena. che invero la Corte ha sufficientemente motivato le ragioni a fondamento del giudizio di equivalenza tra l'attenuante speciale di cui all'articolo 648, comma 4, c.p., e la recidiva al punto 7 della motivazione della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il cd sighere es Fran esco [OSCURATO:PERSONA] ostini D E POSIT-f\ IN C -\1\:( 18 GN 202