CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena inflitta dal Tribunale di Tolmezzo con sentenza del 26/10/1999, irrevocabile il 27/5/2003. La Corte ricordava che il termine per l'estinzione della pena per decorso del tempo decorre dal momento in cui diventa definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca della sospensione condizionale. Nel caso di Pugliese, la revoca del beneficio era stata disposta a seguito della irrevocabilità della sentenza di applicazione della pena del tribunale di Avellino del 27/10/2017, irrevocabile il 23/11/2017, cosicché non era decorso il termine minimo di anni dieci previsto dall'art. 172 cod. pen. La Corte, ancora, osservava che il Tribunale di Bolzano, con il provvedimento che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva contestualmente applicato l'indulto. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine all'individuazione del dies a quo per il computo del termine di cui all'art. 172 cod. pen. La pena avrebbe dovuto essere dichiarata estinta perché il reato che aveva dato luogo alla sentenza del tribunale di Avellino era stato commesso nel dicembre 2015 e, quindi, oltre dieci anni dopo la data del reato per cui era stata concessa la sospensione condizionale e della sentenza di condanna. La pena di mesi otto di reclusione inflitta dal tribunale di Tolmezzo era già estinta alla data in cui il Tribunale di Bolzano aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena: infatti, nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa, Pugliese aveva commesso un altro reato il 19/10/2004, che aveva determinato l'interruzione del termine quinquennale di della sospensione; né era necessario attendere la data della sentenza di condanna per detto reato. Il ricorrente sottolinea il testo dell'art. 167 cod. pen. ed evidenzia l'esigenza di certezza giuridica, che impone di non attendere le conseguenti decisioni giudiziarie, che possono essere più o meno tempestive. Nel caso di specie, l'esecuzione della sentenza emessa per i fatti del 1997, definitiva fin dal 27/5/2003, era stata posta in esecuzione il 30/10/2020, a distanza di moltissimi anni dai fatti e della sentenza stessa. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con motivi nuovi, con i quali insiste nelle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. L'art. 172 cod. pen., dopo avere stabilito che il termine per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, prevede, al quarto comma, che «se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata». Di conseguenza, se la sentenza di condanna irroga una pena all'imputato e contestualmente ne sospende condizionalmente l'esecuzione ai sensi dell'art. 163 cod. pen., in base alla norma appena menzionata il termine per l'estinzione della pena non decorre. Il decorso del termine consegue alla revoca della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente sostiene che il giorno in cui il termine comincia a decorrere corrisponde a quello di consumazione del reato che, giudicato, darà luogo ad una sentenza di condanna che giustificherà la revoca della sospensione condizionale della pena: applica tale principio al caso in esame, sottolineando che Pugliese aveva commesso un reato il 19/10/2004, quindi nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Tolmezzo che aveva irrogato la pena condizionalmente sospesa. Si tratta di prospettazione infondata. L'esecuzione della pena, quando viene revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, è possibile e doverosa dal momento in cui la sentenza di condanna che revoca la sospensione condizionale è divenuta irrevocabile; quindi, in mancanza di una condanna irrevocabile, la consumazione di un fatto costituente reato nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa non permette affatto che si dia corso all'esecuzione della pena. Sono quindi infondate le affermazioni del ricorso secondo cui, in conseguenza della consumazione del reato, "il termine si interrompe e la condizione si risolve, dando luogo all'esecuzione della pena". In effetti, la previsione dell'art. 172 cod. pen. ha la sua ratio nella volontà di sanzionare - a favore del condannato - l'inerzia dello Stato nel dare esecuzione ad una sentenza di condanna irrevocabile; ma, nel caso di revoca della sospensione condizionale della pena, l'inerzia sussiste soltanto dal momento in cui l'esecuzione era possibile. 3. Come ricorda l'ordinanza, la tutela della certezza del diritto ha, tuttavia, indotto la Corte di legittimità a stabilire che il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280330 - 01), sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite, Maiorella, che applicavano il principio alla revoca dell'indulto (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01). Sulla base di questo principio, quindi, non occorre attendere che un giudice revochi il beneficio della sospensione condizionale della pena, se tale revoca poteva essere adottata precedentemente, appunto con la sentenza di condanna per il reato commesso nei cinque anni successivi alla irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa. 4. Il ricorrente afferma che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento nell'affermare che la sentenza di condanna che avrebbe reso possibile la revoca della sospensione condizionale della pena era quella del Tribunale di Avellino irrevocabile il 23/11/2017; in effetti, la revoca del beneficio conseguiva alla condanna per un diverso reato, commesso a Ivrea il 19/10/2004. Se anche tale travisamento vi fosse stato, non si può non rilevare che quel reato era stato giudicato dalla Corte di appello di Torino il 16/1/2018, con sentenza divenuta irrevocabile il 27/5/2019, secondo quanto indicato in ricorso: quindi, si tratta addirittura di sentenza divenuta irrevocabile successivamente a quella del Tribunale di Avellino individuata dall'ordinanza. 5. Nella memoria di replica, il ricorrente affianca alle considerazioni già riportate altre relative all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. sostenendo che, alla data del 27/5/2008 - quindi cinque anni dopo la data di irrevocabilità della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa - il reato giudicato dal Tribunale di Tolmezzo era estinto per decorso del termine previsto dall'art. 163, comma 1, cod. pen. L'affermazione è senza dubbio errata, perché l'estinzione del reato avviene soltanto se, nel quinquennio successivo, il condannato ad una pena condizionalmente sospesa non commette un altro delitto, mentre Pugliese l'aveva commesso, come ammesso espressamente dal ricorrente. Il ricorrente sottolinea, tuttavia, che l'accertamento di tale commissione è giunto solo molti anni dopo, sostenendo che nel quinquennio successivo alla concessione della sospensione condizionale della pena deve intervenire sentenza irrevocabile di condanna. Anche tale prospettazione è errata: l'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. indica come presupposto della revoca del beneficio la commissione del reato nel termine stabilito; piuttosto, è il n. 2 dello stesso comma a richiedere che nel quinquennio intervenga una sentenza di condanna per il caso differente - e che qui non rileva - di un delitto commesso precedentemente. Ancora: queste considerazioni sono tardive, perché la sospensione condizionale è stata revocata senza che sia stata dichiarata l'estinzione del reato e il provvedimento che ha revocato il beneficio è divenuto definitivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del