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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 43439/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'appello cautelare proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C:adorna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e pertanto disponeva a suo carico la misura cautelare richiesta.

Secondo l'ipotesi accusatoria, Cadorna ricopriva "dal 5 settembre 2017 e con condotta in atto", il ruolo di vertice, quale capo promotore, di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante in [OSCURATO:PERSONA] e nella quale figure di primo piano erano i sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore e con separati atti depositati in pari data, i motivi, come di seguito complessivamente sintetizzati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, all'art.273 cod. proc. pen. (valore probatorio delle intercettazioni) e agli artt. 292, 274 e 275 cod. proc. pen.; nonché vizio di motivazione rispetto alla memoria difensiva.

Il ricorrente contesta la valutazione da parte del Giudic:e dell'appello delle intercettazioni (unica fonte di prova), che, seppur afferenti a qualcosa di illecito, erano prive di significato e di portata dimostrativa in ordine alla partecipazione del Cadorna in posizione apicale al sodalizio criminale.

Si trattava di conversazioni tra terze persone in cui è evocato "zio Tonino", che non è possibile neppure identificare con certezza nella persona del ricorrente, nelle quali non è affatto chiaro a quale attività posta in essere da costui si riferiscano i dialoganti: costoro riportano vicende a titolo di millanteria (trattandosi di fatti inverosimili) o autoreferenziali.

In definitiva il compendio intercettativo è privo di quei caratteri di precisione e gravità necessari per dimostrare la stabilità dei rapporti tra l'indagato e il sodalizio in esame e il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

L'ordinanza impugnata è altresì carente in relazione alle indicazioni dell'art.292 cod. proc. pen., non contenendo né la descrizione del fatto né l'indicazione delle norme violate, limitandosi ad un rinvio all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari; né l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi.

Quanto in particolare al pericolo di recidivanza e alla scelta della misura, si evidenzia l'età del prevenuto (prossimo ai settant'anni) e la risalente datazione dell'ultima captazione (giugno 2018) utilizzata dal Tribunale ai fini della gravità i ndiz ia ria.

Infine, si denuncia la mancata valutazione degli argomenti della difesa esposti in una memoria ritualmente depositata, relative al contenuto delle captazioni e alla loro scarsa intelligibilità.3.

Non avendo le parti formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla I 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modificazioni, nella .1 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha presentate conclusioni scritte come in epigrafe indicate.

La difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso, nonché c:onclusioni scritte con una articolata memoria di replica, con la quale ha ribadito la fondatezza dei motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, perché infondato, lambendo anc:he a tratti la soglia dell'inammissibilità.

2. Quanto alle censure sul punto della gravità indiziaria, va rammentato che questa Corte ha più volte affermato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 5, n. 4572 del 17/07/201, dep. 2016, Rv. 265747), richiedendosi piuttosto in tema di reato associativo che a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di c:ui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, mentre le critiche difensive mirano a scardinare la ricostruzione effettuata dall'ordinanza impugnata proponendo una lettura personale del contenuto delle captazioni, notoriamente preclusa in sede di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e parcelizzante, secondo un metodo di analisi non consentito in tema di prova indiziaria (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/1:1/2020, dep. 2021, Rv. 280605).

Il ragionamento giustificativo fornito dal Tribunale, oltre ad essere corretto, si presenta privo di manifeste illogicità.Va premesso che il Giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta cautelare, non aveva posto in discussione né la riferibilità della persona di "zio Tonino" al ricorrente né il tenore delle captazioni, come ricostruite dal P.M., bensì aveva rilevato che esse dimostravano soltanto la posizione di un "certo spessore" del predetto in un contesto incerto quanto alla precisa associazione criminale di riferimento.

In particolare, secondo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale, le captazioni non si riferivano ad episodi specifici della vita del sodalizio e il ruolo apicale riferito dai conversanti poteva trovare giustificazione nella capacità del ricorrente di interfacciarsi con esponenti delle cosche operanti sul territorio.

E su questo specifico punto il Tribunale, facendo propri i profili non in discussione, ha esposto i relativi dati dimostrativi che venivano a superare le criticità segnalate dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale.

Elementi significativi - non contestati neppure in questa sede - valorizzati dal Tribunale erano in primo luogo che i conversanti erano tutti intranei al sodalizio in esame e in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano coloro che operavano in posizione sovraordinata rispetto agli altri (così aveva infatti motivato il Giudice per le indagini preliminari) e che le captazioni si sono svolte all'interno del "quartier generale" del suddetto sodalizio (ovvero nel magazzino, luogo di stoccaggio della droga e dei processi di lavorazione del sodalizio e di incontro tra sodali della associazione in esame).

La riferibilità delle loro conversazioni a quel sodalizio in cui in posizione apicale veniva a trovarsi il Cadorna è desunta dal Tribunale dalle conversazioni riportate nel corpo dell'ordinanza impugnata (non valorizzate dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale) che restituiscono, in una lettura complessiva, uno spaccato della vita della associazione e dei discorsi "associativi" dei sodali connessi allo smercio di droga e un ruolo apicale "dinamico" del ricorrente.

In particolare, le conversazioni possono così sintetizzarsi: i due sodali Bonali (padre e figlio) parlano del legame associativo (disposti a morire l'uno per l'altro) e in tale contesto fanno riferimento al ruolo apicale del ricorrente (la riferibilità al Cadorna non è neutra, ma relativa al ruolo attivo dello stesso in termini di "comunicazioni" e quindi direttive che da lui dovevano promanare); altri due sodali Pagliuso e Pileggi si informano che lo "zio Tonino" stava costituendo una analoga associazione a Lamezia rispetto a quella già attiva in Milano; Pagliuso, che ha nel sodalizio una posizione di primo piano, descrive il ruolo apicale dello zio Tonino (era quello che gli dava le direttive su come muoversi); i sodali conversanti descrivono il ruolo direttivo tenuto dal Cadorna nella vicenda specifica associativa del debito di Buffone (reato di cui al capo 13, pagg. 25-26 dell'ordinanza genetica, che lo inserisce tra i reati-fine dell'associazione), ovvero riferiscono delle direttiv date dal capo per gestire la vicenda e dell'impiego della somma recuperata in parte attinta dallo stesso Cadorna e in parte destinata ad altre vicende illecite; i due sodali Bonali descrivono il ruolo direttivo e incisivo del ricorrente tanto da sindacare anche la loro vita privata; i due sodali Bonali identificano "zio Tonino" in [OSCURATO:PERSONA], quale boss del loro gruppo insieme ai Pagliuso; ancora i Bonali riferiscono delle direttiva che sulla loro attività di recupero crediti avevano avuto dallo zio Tonino.

3. Quanto alle dedotte carenze ex art. 292 cod. proc. pen., va ribadito la solida giurisprudenza di legittimità a mente della quale la necessità dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non riguarda il tribunale del riesame in quanto tale requisito, previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., attiene alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte" in quanto funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante; detta evenienza estranea al giudizio cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. che si svolge nel contraddittorio ed alla presenza delle parti ove possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente del provvedimento adottato (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122).

Pertanto, ben poteva l'ordinanza impugnata in esame saldarsi con quella del Giudice per le indagini preliminari per gli aspetti già esaminati e non avversati da quest'ultima.

4. In ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il ricorso risulta infondato.

Pur in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha esposto "in positivo", con motivazione adeguata e non viziata, i dati che delineavano in termini di concretezza e attualità la pericolosità del ricorrente e che giustificavano l'applicazione della misura custodiale carceraria.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha richiamato quali indici rivelatori della alta pericolosità del ricorrente le specifiche modalità e circostanze del fatto (il suo indiscusso ruolo di capo; la sua capacità di dirimere con le armi e senza scrupolo controversie associative) e la negativa personalità dell'indagato (il suo passato criminale nella gestione del traffico di stupefacenti).

Va rammentato che la concretezza e la attualità del pericolo che l'imputato commetta altri delitti, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sono attributi distinti, legati l'uno alla capacità a delinquere del reo, l'altro alla presenza di occasioni prossime al reato, devono essere autonomamente valutati ma sono desumibili anche dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato) (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi).

Quanto in particolare alla attualità, la valutazione del Tribunale è fondata sul ruolo apicale e ben radicato sul territorio rivestito dal ricorrente nell'ambito di un'associazione operante in tempi recenti, rendendo pertanto recessiva la circostanza della datazione delle captazioni riguardanti direttamente la sua persona.

La ritenuta elevata pericolosità sociale del ricorrente — c:he non può essere qualificata come normale o tipica nei termini indicati dal Tribunale - veniva infine a giustificare la scelta della misura carceraria, anche rispetto all'età avanzata del ricorrente, prossima ad una regolamentazione di favore.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'appello cautelare proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C:adorna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e pertanto disponeva a suo carico la misura cautelare richiesta. Secondo l'ipotesi accusatoria, Cadorna ricopriva "dal 5 settembre 2017 e con condotta in atto", il ruolo di vertice, quale capo promotore, di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante in [OSCURATO:PERSONA] e nella quale figure di primo piano erano i sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore e con separati atti depositati in pari data, i motivi, come di seguito complessivamente sintetizzati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, all'art.273 cod. proc. pen. (valore probatorio delle intercettazioni) e agli artt. 292, 274 e 275 cod. proc. pen.; nonché vizio di motivazione rispetto alla memoria difensiva. Il ricorrente contesta la valutazione da parte del Giudic:e dell'appello delle intercettazioni (unica fonte di prova), che, seppur afferenti a qualcosa di illecito, erano prive di significato e di portata dimostrativa in ordine alla partecipazione del Cadorna in posizione apicale al sodalizio criminale. Si trattava di conversazioni tra terze persone in cui è evocato "zio Tonino", che non è possibile neppure identificare con certezza nella persona del ricorrente, nelle quali non è affatto chiaro a quale attività posta in essere da costui si riferiscano i dialoganti: costoro riportano vicende a titolo di millanteria (trattandosi di fatti inverosimili) o autoreferenziali. In definitiva il compendio intercettativo è privo di quei caratteri di precisione e gravità necessari per dimostrare la stabilità dei rapporti tra l'indagato e il sodalizio in esame e il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. L'ordinanza impugnata è altresì carente in relazione alle indicazioni dell'art.292 cod. proc. pen., non contenendo né la descrizione del fatto né l'indicazione delle norme violate, limitandosi ad un rinvio all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari; né l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi. Quanto in particolare al pericolo di recidivanza e alla scelta della misura, si evidenzia l'età del prevenuto (prossimo ai settant'anni) e la risalente datazione dell'ultima captazione (giugno 2018) utilizzata dal Tribunale ai fini della gravità i ndiz ia ria. Infine, si denuncia la mancata valutazione degli argomenti della difesa esposti in una memoria ritualmente depositata, relative al contenuto delle captazioni e alla loro scarsa intelligibilità.3. Non avendo le parti formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla I 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modificazioni, nella .1 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha presentate conclusioni scritte come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso, nonché c:onclusioni scritte con una articolata memoria di replica, con la quale ha ribadito la fondatezza dei motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché infondato, lambendo anc:he a tratti la soglia dell'inammissibilità. 2. Quanto alle censure sul punto della gravità indiziaria, va rammentato che questa Corte ha più volte affermato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 5, n. 4572 del 17/07/201, dep. 2016, Rv. 265747), richiedendosi piuttosto in tema di reato associativo che a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di c:ui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, mentre le critiche difensive mirano a scardinare la ricostruzione effettuata dall'ordinanza impugnata proponendo una lettura personale del contenuto delle captazioni, notoriamente preclusa in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e parcelizzante, secondo un metodo di analisi non consentito in tema di prova indiziaria (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/1:1/2020, dep. 2021, Rv. 280605). Il ragionamento giustificativo fornito dal Tribunale, oltre ad essere corretto, si presenta privo di manifeste illogicità.Va premesso che il Giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta cautelare, non aveva posto in discussione né la riferibilità della persona di "zio Tonino" al ricorrente né il tenore delle captazioni, come ricostruite dal P.M., bensì aveva rilevato che esse dimostravano soltanto la posizione di un "certo spessore" del predetto in un contesto incerto quanto alla precisa associazione criminale di riferimento. In particolare, secondo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale, le captazioni non si riferivano ad episodi specifici della vita del sodalizio e il ruolo apicale riferito dai conversanti poteva trovare giustificazione nella capacità del ricorrente di interfacciarsi con esponenti delle cosche operanti sul territorio. E su questo specifico punto il Tribunale, facendo propri i profili non in discussione, ha esposto i relativi dati dimostrativi che venivano a superare le criticità segnalate dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale. Elementi significativi - non contestati neppure in questa sede - valorizzati dal Tribunale erano in primo luogo che i conversanti erano tutti intranei al sodalizio in esame e in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano coloro che operavano in posizione sovraordinata rispetto agli altri (così aveva infatti motivato il Giudice per le indagini preliminari) e che le captazioni si sono svolte all'interno del "quartier generale" del suddetto sodalizio (ovvero nel magazzino, luogo di stoccaggio della droga e dei processi di lavorazione del sodalizio e di incontro tra sodali della associazione in esame). La riferibilità delle loro conversazioni a quel sodalizio in cui in posizione apicale veniva a trovarsi il Cadorna è desunta dal Tribunale dalle conversazioni riportate nel corpo dell'ordinanza impugnata (non valorizzate dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale) che restituiscono, in una lettura complessiva, uno spaccato della vita della associazione e dei discorsi "associativi" dei sodali connessi allo smercio di droga e un ruolo apicale "dinamico" del ricorrente. In particolare, le conversazioni possono così sintetizzarsi: i due sodali Bonali (padre e figlio) parlano del legame associativo (disposti a morire l'uno per l'altro) e in tale contesto fanno riferimento al ruolo apicale del ricorrente (la riferibilità al Cadorna non è neutra, ma relativa al ruolo attivo dello stesso in termini di "comunicazioni" e quindi direttive che da lui dovevano promanare); altri due sodali Pagliuso e Pileggi si informano che lo "zio Tonino" stava costituendo una analoga associazione a Lamezia rispetto a quella già attiva in Milano; Pagliuso, che ha nel sodalizio una posizione di primo piano, descrive il ruolo apicale dello zio Tonino (era quello che gli dava le direttive su come muoversi); i sodali conversanti descrivono il ruolo direttivo tenuto dal Cadorna nella vicenda specifica associativa del debito di Buffone (reato di cui al capo 13, pagg. 25-26 dell'ordinanza genetica, che lo inserisce tra i reati-fine dell'associazione), ovvero riferiscono delle direttiv date dal capo per gestire la vicenda e dell'impiego della somma recuperata in parte attinta dallo stesso Cadorna e in parte destinata ad altre vicende illecite; i due sodali Bonali descrivono il ruolo direttivo e incisivo del ricorrente tanto da sindacare anche la loro vita privata; i due sodali Bonali identificano "zio Tonino" in [OSCURATO:PERSONA], quale boss del loro gruppo insieme ai Pagliuso; ancora i Bonali riferiscono delle direttiva che sulla loro attività di recupero crediti avevano avuto dallo zio Tonino. 3. Quanto alle dedotte carenze ex art. 292 cod. proc. pen., va ribadito la solida giurisprudenza di legittimità a mente della quale la necessità dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non riguarda il tribunale del riesame in quanto tale requisito, previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., attiene alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte" in quanto funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante; detta evenienza estranea al giudizio cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. che si svolge nel contraddittorio ed alla presenza delle parti ove possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente del provvedimento adottato (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122). Pertanto, ben poteva l'ordinanza impugnata in esame saldarsi con quella del Giudice per le indagini preliminari per gli aspetti già esaminati e non avversati da quest'ultima. 4. In ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il ricorso risulta infondato. Pur in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha esposto "in positivo", con motivazione adeguata e non viziata, i dati che delineavano in termini di concretezza e attualità la pericolosità del ricorrente e che giustificavano l'applicazione della misura custodiale carceraria. In particolare, l'ordinanza impugnata ha richiamato quali indici rivelatori della alta pericolosità del ricorrente le specifiche modalità e circostanze del fatto (il suo indiscusso ruolo di capo; la sua capacità di dirimere con le armi e senza scrupolo controversie associative) e la negativa personalità dell'indagato (il suo passato criminale nella gestione del traffico di stupefacenti). Va rammentato che la concretezza e la attualità del pericolo che l'imputato commetta altri delitti, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sono attributi distinti, legati l'uno alla capacità a delinquere del reo, l'altro alla presenza di occasioni prossime al reato, devono essere autonomamente valutati ma sono desumibili anche dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato) (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi). Quanto in particolare alla attualità, la valutazione del Tribunale è fondata sul ruolo apicale e ben radicato sul territorio rivestito dal ricorrente nell'ambito di un'associazione operante in tempi recenti, rendendo pertanto recessiva la circostanza della datazione delle captazioni riguardanti direttamente la sua persona. La ritenuta elevata pericolosità sociale del ricorrente — c:he non può essere qualificata come normale o tipica nei termini indicati dal Tribunale - veniva infine a giustificare la scelta della misura carceraria, anche rispetto all'età avanzata del ricorrente, prossima ad una regolamentazione di favore. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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