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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1997

Cassazione n. 05016/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1997 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e del reato di cui all'art. 707 cod. pen., é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia riproposto motivazioni che non consentono di affermare con certezza 445 4 responsabilità penale dell'imputato, in ciò sostanziandosi la manifesta illogicità della motivazione; laddove una adeguata assunzione e valutazione degli elementi di diritto avrebbe fatto rilevare la mancanza degli elementi integrativi delle fattispecie contestate.

Quanto al profilo sanzionatorio, la pena inflitta è eccessiva.

Orbene, simili rilievi risultano per un verso del tutto aspecifici e per altro non consentiti.

Difatti essi non indicano un qualche concreto vizio tra quelli descritti all'art. 606 cod. proc. pen. e neppure enunciano le precipue ragioni di fatto e di diritto che rendono il provvedimento viziato.

Ci si limita a mere asserzioni che esprimo oppositive valutazioni, sulla valenza del materiale probatorio e sulla congruità della pena, e in ciò la estraneità dei rilievi al novero dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente /'" SalvatL [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1997 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e del reato di cui all'art. 707 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia riproposto motivazioni che non consentono di affermare con certezza 445 4 responsabilità penale dell'imputato, in ciò sostanziandosi la manifesta illogicità della motivazione; laddove una adeguata assunzione e valutazione degli elementi di diritto avrebbe fatto rilevare la mancanza degli elementi integrativi delle fattispecie contestate. Quanto al profilo sanzionatorio, la pena inflitta è eccessiva. Orbene, simili rilievi risultano per un verso del tutto aspecifici e per altro non consentiti. Difatti essi non indicano un qualche concreto vizio tra quelli descritti all'art. 606 cod. proc. pen. e neppure enunciano le precipue ragioni di fatto e di diritto che rendono il provvedimento viziato. Ci si limita a mere asserzioni che esprimo oppositive valutazioni, sulla valenza del materiale probatorio e sulla congruità della pena, e in ciò la estraneità dei rilievi al novero dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente /'" SalvatL [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 05016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris