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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40149/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano che lo aveva condannato, alla pena di mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] srl, in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2013 (capo A) e di cui agli artt. 110 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] srl, in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], per avere emesso la fattura per operazioni inesistenti, n. 92 del 30/12/2013, per l'importo di C 360.000,00 (capo B).

2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità in relazione alla affermazione della responsabilità quale amministratore di diritto, accanto all'amministratore di fatto, essendo egli estraneo alla gestione sociale per essere mera "testa di legno".

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza secondo cui l'imputato aveva assunto la carica formale ben sapendo che il Mangiafico non poteva assumere tale carica per pregresse condanne ostative e che egli aveva dimostrato di avere un ruolo non meramente fittizio avendo presenziato alla verifica fiscale ed essendosi attivato per la produzione documentale richiesta dagli accertatori.

Ciò premesso in fatto, i giudici del merito hanno richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'amministratore di fatto non esclude la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto sul quale grava, ai sensi dell'art. 2392 c.c., una posizione di garanzia derivante dalla carica ricoperta di conservazione del patrimonio sociale e di impedire che si verifichino danni per la società.

Motivazione in linea con i più recenti arresti di legittimità che, con riguardo alla violazione delle norme tributarie, hanno sottolineato come sussista l'obbligo giuridico dell'amministratore di diritto di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 - 01).

4. Quanto poi all'affermazione della responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 8 cit. mette conto rilevare, il Collegio, che la sentenza impugnata ha evidenziato come nel 2013 la società avesse posto in essere una serie di operazioni attive e passive, non avesse tenuto la contabilità, non avesse presentato le dichiarazioni a fini fiscali, e che dunque anche la fattura per operazioni inesistenti contestata nel capo B) si inseriva nella gestione sociale nella quale aveva contribuito l'imputato il quale, si rammenta, era presente alla verifica fiscale, necessariamente avvenuta in epoca successiva al 2013, e si era adoperato per rispondere alle richieste degli operanti, dimostrando così, contrariamente all'assunto difensivo, di non essersi allontanato dalla gestione sociale in epoca precedente.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano che lo aveva condannato, alla pena di mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] srl, in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2013 (capo A) e di cui agli artt. 110 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] srl, in concorso con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], per avere emesso la fattura per operazioni inesistenti, n. 92 del 30/12/2013, per l'importo di C 360.000,00 (capo B). 2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità in relazione alla affermazione della responsabilità quale amministratore di diritto, accanto all'amministratore di fatto, essendo egli estraneo alla gestione sociale per essere mera "testa di legno". 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza secondo cui l'imputato aveva assunto la carica formale ben sapendo che il Mangiafico non poteva assumere tale carica per pregresse condanne ostative e che egli aveva dimostrato di avere un ruolo non meramente fittizio avendo presenziato alla verifica fiscale ed essendosi attivato per la produzione documentale richiesta dagli accertatori. Ciò premesso in fatto, i giudici del merito hanno richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'amministratore di fatto non esclude la concorrente responsabilità dell'amministratore di diritto sul quale grava, ai sensi dell'art. 2392 c.c., una posizione di garanzia derivante dalla carica ricoperta di conservazione del patrimonio sociale e di impedire che si verifichino danni per la società. Motivazione in linea con i più recenti arresti di legittimità che, con riguardo alla violazione delle norme tributarie, hanno sottolineato come sussista l'obbligo giuridico dell'amministratore di diritto di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 - 01). 4. Quanto poi all'affermazione della responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 8 cit. mette conto rilevare, il Collegio, che la sentenza impugnata ha evidenziato come nel 2013 la società avesse posto in essere una serie di operazioni attive e passive, non avesse tenuto la contabilità, non avesse presentato le dichiarazioni a fini fiscali, e che dunque anche la fattura per operazioni inesistenti contestata nel capo B) si inseriva nella gestione sociale nella quale aveva contribuito l'imputato il quale, si rammenta, era presente alla verifica fiscale, necessariamente avvenuta in epoca successiva al 2013, e si era adoperato per rispondere alle richieste degli operanti, dimostrando così, contrariamente all'assunto difensivo, di non essersi allontanato dalla gestione sociale in epoca precedente. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settemb
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