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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 17869/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava quella del Tribunale di Genova che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 476 e 482 cod. pen. e, concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.

La Corte ribadiva la colpevolezza dell'imputato sulla base dell'ampia valutazione degli elementi probatori, negava la prevalenza dell'attenuante del vizio di mente sulla recidiva contestata, ribadiva la pericolosità sociale dell'imputato, fronteggiabile soltanto con la misura di sicurezza.

La Corte riteneva necessaria la prosecuzione vincolata delle cure presso il [OSCURATO:PERSONA] 4 Chiavari che avrebbe potuto contenere, ma non eliminare, il rischio di ricaduta tuttora persistente.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione con riferimento alla affermata sussistenza della pericolosità sociale.

Il ricorrente riporta uno stralcio della perizia di ufficio redatta dal prof.

Rocca davanti al Giudice di primo grado e ricorda di avere specificamente impugnato la valutazione di pericolosità sociale del soggetto espressa dal Giudice di primo grado.

In particolare il Tribunale aveva ignorato che l'imputato, al momento della celebrazione del processo, risultava già in carico presso il SERT dell'ASL

4. La Corte territoriale aveva errato nel far coincidere la valutazione del perito dell'esistenza di un pericolo di "recidiva comportamentale" con la pericolosità sociale che aveva legittimato l'applicazione della misura di sicurezza; inoltre, non aveva valutato l'idoneità della terapia indicata dal perito e l'inutilità della misura disposta.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Come risulta evidente, il perito d'ufficio, nel fare riferimento ai "fattori di rischio di recidiva comportamentale", aveva compreso nella sua valutazione prognostica anche il pericolo di recidiva delle condotte costituenti reato, pericolo che, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., fonda il giudizio di pericolosità sociale: faceva riferimento, infatti a comportamenti "antisociali", tra i quali vi sono senza dubbio quelli integranti ipotesi di reato.

Del tutto legittimamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto esistente la pericolosità sociale dell'imputato; la sentenza d'appello, inoltre, ha rafforzato tale valutazione con la considerazione che neppure l'espiazione delle pene inflitte aveva distolto Ieno dalla proclività a delinquere.

Il ricorrente sottolinea l'inutilità della misura di sicurezza della libertà vigilata: tuttavia - come sembra evidente dalla lettura della sentenza di primo grado e dalla motivazione di quella di appello - i giudici di merito hanno ritenuto che, mediante le prescrizioni che saranno adottate in sede di esecuzione, ai sensi degli artt. 679 cod. proc. pen. e 190 disp. att. cod. proc. pen., sarà possibile imporre la prosecuzione delle cure presso il SERT di competenza, così da contenere la pericolosità dell'imputato.

In effetti, l'efficacia dell'azione del SERT che aveva preso in carico l'imputato rischiava di essere vanificata dalla spontaneità del rapporto tra Ieno e l'istituzione, così rendendosi necessario costringere l'imputato nella prosecuzione delle cure.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava quella del Tribunale di Genova che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 476 e 482 cod. pen. e, concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, applicando la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno. La Corte ribadiva la colpevolezza dell'imputato sulla base dell'ampia valutazione degli elementi probatori, negava la prevalenza dell'attenuante del vizio di mente sulla recidiva contestata, ribadiva la pericolosità sociale dell'imputato, fronteggiabile soltanto con la misura di sicurezza. La Corte riteneva necessaria la prosecuzione vincolata delle cure presso il [OSCURATO:PERSONA] 4 Chiavari che avrebbe potuto contenere, ma non eliminare, il rischio di ricaduta tuttora persistente. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione con riferimento alla affermata sussistenza della pericolosità sociale. Il ricorrente riporta uno stralcio della perizia di ufficio redatta dal prof. Rocca davanti al Giudice di primo grado e ricorda di avere specificamente impugnato la valutazione di pericolosità sociale del soggetto espressa dal Giudice di primo grado. In particolare il Tribunale aveva ignorato che l'imputato, al momento della celebrazione del processo, risultava già in carico presso il SERT dell'ASL 4. La Corte territoriale aveva errato nel far coincidere la valutazione del perito dell'esistenza di un pericolo di "recidiva comportamentale" con la pericolosità sociale che aveva legittimato l'applicazione della misura di sicurezza; inoltre, non aveva valutato l'idoneità della terapia indicata dal perito e l'inutilità della misura disposta. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come risulta evidente, il perito d'ufficio, nel fare riferimento ai "fattori di rischio di recidiva comportamentale", aveva compreso nella sua valutazione prognostica anche il pericolo di recidiva delle condotte costituenti reato, pericolo che, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., fonda il giudizio di pericolosità sociale: faceva riferimento, infatti a comportamenti "antisociali", tra i quali vi sono senza dubbio quelli integranti ipotesi di reato. Del tutto legittimamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto esistente la pericolosità sociale dell'imputato; la sentenza d'appello, inoltre, ha rafforzato tale valutazione con la considerazione che neppure l'espiazione delle pene inflitte aveva distolto Ieno dalla proclività a delinquere. Il ricorrente sottolinea l'inutilità della misura di sicurezza della libertà vigilata: tuttavia - come sembra evidente dalla lettura della sentenza di primo grado e dalla motivazione di quella di appello - i giudici di merito hanno ritenuto che, mediante le prescrizioni che saranno adottate in sede di esecuzione, ai sensi degli artt. 679 cod. proc. pen. e 190 disp. att. cod. proc. pen., sarà possibile imporre la prosecuzione delle cure presso il SERT di competenza, così da contenere la pericolosità dell'imputato. In effetti, l'efficacia dell'azione del SERT che aveva preso in carico l'imputato rischiava di essere vanificata dalla spontaneità del rapporto tra Ieno e l'istituzione, così rendendosi necessario costringere l'imputato nella prosecuzione delle cure. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il
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