CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00472/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (GEOMETRI) dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 20269 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20269del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRDGCR 46T23 C412S ) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39B19 F508A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S02 H501M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Arrigo (C.F.: RNCRRG 42E11 L781K ) [OSCURATO:PERSONA] Luzia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78T48 Z602C ) rappresentatie difesi dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 72B50L364J) -controricorrenti- nonché SCOTTON Federico (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 84A13 I775Q ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1139/2022, pubblicatain data 19 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti dei geometri [OSCURATO:PERSONA] e FedericoScotton per ottenere l’accertamento negativo del credito da questi Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 vantato in relazioneallo svolgimento di prestazioni professionali aventi ad oggetto, rispettivamente,la progettazione e la dire- zione dei lavorieseguiti in un immobile di proprietà degli attori (per il primo), nonché una perizia asseverativa di stima e la cura di una pratica per un contributo (per il secondo), nonché l’accertamento del la responsabilità professionale del Giordani per i vizi e le difformità riscontrati nell’immobile realizzato, con condanna al risarcimento dei conseguenti dei danni. I convenuti,in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento dei compensi dovuti per le prestazioni professionali resein loro favore. Il Tribunale di Verona, operata lacompensazione tra l’ammon- tare dei compensi pretesidal Giordani e l’importo dei dann i ri- conosciuti e liquidat i, in quanto al medesimo imputabili , lo ha condannatoa corrispondere agli attori la somma residu a, pari ad € 19.458,75; ha, invece, condannato gli attori a pagarel’in- tero compenso dovuto allo Scotton,pari ad € 3.657,52. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado,rigettando tutti gli appelli proposti, sia in via prin- cipale che in via incidentale, dalle parti. Tale sentenza è stata cassata con rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 24981del 2020 , in parziale acco glimento del ri- corso per cassazione proposto dal Giordani. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Venezia ha nuovamente condannatoil Giordani a pagare al [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 19.458,75 oltreaccessori. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso ilRancani e la [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « 1) Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 384 c.p.c.– Reiterazione della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’ art. 696 c.p.c. correlato all’ art. 694 c.p.c. : 1a) Della statuizione della Corte Suprema in ordine ai criteri di rivalutazione del materiale probatorio agli atti;1b) del thema decidendum riproposto in sede di rinvio, alla luce della sentenza di legittimità;1c) della motivazione della sentenza di rinvio; 1d) Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 384 c.p.c.; 1e) Reiterazione della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’ art. 696 c.p.c. correlato all’art. 694 c.p.c.». Il ricorrente deduce che la corte d’appello, in sede di rinvio , avrebbe sostanzialmente fondato la propria decisione proprio sulle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo che, in sede di legittimità, era stato dichiarato a lui non opponibile, non essendo stato chiamato a partecipare al relativo procedimento, anche mediante l’acquisizione, a suo dire illegittima e, comun- que, inattendibile, della deposizione testimoniale del tecnico che lo aveva svolto e dei suoi collaboratori, in relazione a que- stioni di natura tecnica, di per sé non demandabili alla prova testimoniale o presuntiva. Il motivo è infondato. 1.1Nell’ordinanza di questa Corte che ha disposto il giudizio di rinvio è stato statuito che l’accertamento tecnico preventivo svolto anteriormente al giudizio non era di per sé opponibileal Giordani, in quanto tale, vale a dire quale mezzo istruttorio for- mato nel procedimento in corso, non essendo stato lo stesso Giordani chiamato a partecipare al relativo procedimento, Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 ferma restando la possibilità del giudice di merito di valutare prudentemente, ma esclusivamente quali prove atipiche e, quindi, con il limitato valore probatorio riconoscibile a tali ele- menti istruttori, anche gli accertamenti svolti in altri processi, tra le stesse o altre parti. 1.2La corte d’appello, di conseguenza, nel pieno rispetto delle indicazioni emergenti dalla suddetta pronuncia, dato atto che erano state depositate dalle parti una serie di relazioni tecniche, tra cui proprio quelle redatte nel corso ed all’esito del procedi- mento di accertamento tecnico preventivo non direttamente opponibile al convenuto Giordani, le ha prese in considerazione quali prove scritte atipiche e, valutando i suddetti documenti unitamente agli altri elementi istruttori disponibili, tra i quali l’ulteriore documentazione prodotta dalle parti e le deposizioni testimoniali assunte (ivi incluse quelle degli stessi tecnici che avevano redatto le relazioni in questione), ha ritenuto sufficien- temente provati i vizi e le difformità dell’opera oggetto delle allegazioni di parte attrice. 1.3È, d’altra parte , appena il caso di osservare che la possibi- lità di valutare liberamente le cd. prove atipiche è ormai princi- pio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, anche con riguardo a quelle formatesi in giudizi diversi, tra le stesse o altre parti e, pertanto, anche con riguardo agli esiti di un procedi- mento di accertamento tecnico preventivo cui non abbia parte- cipato una delle parti del giudizio (cfr., con espresso riguardo all’accertamento tecnico preventivo: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109 – 01: « la relazione conclu- siva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente ac- quisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contradditto- rio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha parte- cipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è li- beramente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei con- fronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d’uf- ficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l’assicurazione non era stata chiamata a par- tecipare»; nel medesimo senso, tra le tante: Cass., Sez.3, Or- dinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 –02; Sez. 3, Sen- tenza n. 31312 del 03/11/2021, Rv. 662952 –01; Sez. 3, Or- dinanza n. 25162 del 10/11/2020, Rv. 659777 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 8459 del 05/05/2020, Rv. 657825 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 13229 del 26/06/2015, Rv. 636013 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013, Rv. 626416 –01). 1.4 Né, in quest’ottica, possono condividersi le contestazioni del ricorrente in ordine alla mancata acquisizione integrale degli atti del procedimento cautelare di istruzione preventiva ante causam, proprio perché tale procedimento non è stato ritenuto processualmente efficace, in quanto tale, nel presente giudizio di merito e, di conseguenza, la corte d’appello si è, corretta- mente, limitata a valutare la documentazione prodotta dalle parti, quale prova scritta atipica. 1.5Tanto premesso, tutte le censure formulate dal ricorrente, si risolvono, all’evidenza, nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base della prudente va- lutazione degli elementi di prova disponibili, sostenuti da ade- guata motivazione, non meramente apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindaca- bile nella presente sede, nonché, soprattutto, nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazione di norma di dirittoex art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 244 e 253 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che « i “testi” – recte i tecnici – hanno deposto non su fatti oggettivi bensì su valutazioni e giudizi dagli stessi effettuati», ciò che non sarebbe ammissibile oggetto di prova testimoniale. Il motivo è infondato. Non sussiste alcun divieto, in linea di principio, all’assunzione della prova testimoniale dei soggetti che abbiano redatto con- sulenze, anche direttamente in favore delle parti del giudizio, contenenti valutazioni in ordine agli aspetti tecnici rilevanti ai fini della decisione della controversia. D’altra parte, per quanto si evince dallo stesso contenuto della decisione impugnata, considerata nel suo complesso (e come in definitiva emerge dallo stesso ricorso), le predette deposi- zioni testimoniali (al di là del loro integrale contenuto) sono state sostanzialmente valutate dalla corte d’appello al solo fine dell’acquisizione di una diretta conferma, da parte dei soggetti che li avevano accertati, dei fatti oggetto delle valutazioni tec- niche operate nelle relazioni di consulenza, il che – contraria- mente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente – deve rite- nersi senz’altro oggetto ammissibile della prova per testi. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione di norma di dirittoex art. 360 n. 3 in relazione agli artt.116-115 –252 c.p.c. nonché in relazione all’ art. 2702, 2729 e 2697 c.c.in correlazione all’art. 167 c.p.c., anche in ordine alla mancata valutazione della attendibilità del geom. Rapisarda, con conseguente omessa pronuncia su fatto decisivoex art. 360 n.5, nonché in ordine alla asserita “non contestazione speci- fica” della quantificazione dei vizi e/o difetti». Il motivo è infondato. Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 Il ricorrente ribadisce, nella sostanza, le sue contestazioni rela- tive alla valutazione del complessivo materiale probatorio ope- rata dalla corte d’appello, sostenendo che le deposizioni del tec- nico che aveva redatto la relazione dell’accertamento tecnico preventivo non avrebbero potuto considerarsi attendibili. Nonostante il richiamo di una serie di disposizioni normativedi cui si assume la violazione, in realtà anche in questo caso le censure formulate si risolvono nella contestazione di accerta- menti di fatto operati dai giudici del merito sulla base della pru- dente valutazione degli elementi di prova disponibili, sostenuti da adeguata motivazione, nonmeramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sin- dacabile nella presente sede, nonché nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. D’altra parte, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni co- stituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. Sotto tale profilo, con le censure in esame vengono formulate contestazionirelative alle valutazioni sull’attendibilità dei test i escussicertamente inammissibili, in considerazione del conso- lidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, per cui « la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle rite- nute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprez- zamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il con- vincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 prova» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 –01; conf., ex multis : Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 –01; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009, Rv. 606413 –01; Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003, Rv. 566437 – 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229- 01) . 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione di norma di dirittoex art. 360 n. 3 in relazione agli artt.1667 e 1669 c.c.– Nullità della sentenza per ultra/extrapeti- zionenella misura in cui appare aver riconosciuto la risarcibilità anche ex art. 1667 c.c.– Violazione del giudicato ». Il motivo è infondato. Dal complesso della motivazione della decisione impugnata emerge con chiarezza che la corte territoriale non ha affatto mutato e/o esteso il titolo giuridico della responsabilità contrat- tuale già riconosciuta in capo al Giordani nella prima sentenza di appello, oggetto di cassazione esclusivamente per essere stato considerato validamente svolto un procedimento di accer- tamento tecnico preventivo cui una delleparti non aveva preso parte. Essasi è limitata a valutare nuovamente il complesso del ma- teriale probatorio a sostegno degli assunti in fatto di parte at- trice, sulla base delle indicazioni fornite nella pronuncia di que- sta Corte che aveva disposto il rinvio, ed è semplicemente giunta alla conclusione che tale materiale probatorio era suffi- ciente, anche a prescindere dalla diretta valutazione degli esiti del procedimento di accertamento tecnico preventivo quale ef- ficace mezzo istruttorio espletato nel giudizio in corso, a soste- nere le suddette allegazioni di fatto. Ha, pertanto, confermato la precedente decisione esclusiva- mente sulla base della rinnovata valutazione dei fatti alla base della stessa, senza alcun mutamento del titolo giuridico della responsabilità. Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Tale decisione si sottrae, quindi, alle censure formulate con il motivo di ricorso in esame. 5.Con il quinto motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio ex art. 111 Cost. anche in relazione al rigetto della istanza di CTU». Il motivo è infondato. Le censure con esso formulate si risolvono, in buona parte, nella sostanziale reiterazione di quelle contenute nei precedenti motivi di ricorso e già disattese, con riguardo alla ammissibilità ed alla valutazione del materiale probatorio preso in considera- zione dalla corte d’appello. Esse sono in parte infondate ed in parte inammissibili, per le medesime ragioni sin qui esposte. Altrettanto è a dirsi con riguardo alla doglianza di mancata am- missione della consulenza tecnica di ufficio richiesta dal ricor- rente: poiché le prove legittimamente acquisite e valutabili ri- sultavano sufficientiai fini della decisione, la consulenza richie- sta dal ricorrente deve ritenersi correttamente ritenuta irrile- vante dai giudici del merito e, per tale ragione, la relativa istanza è stata legittimamente disattesa. 6. Con il sesto motivo si denunzia « Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 in relazione all ’ art . 112 c.p.c. per extrapeti- zione/ultrapetizione in relazione alla nuova liquidazione in mi- sura aumentata delle spese di gravame - Violazione e/o falsa applicazionedell’ art. 329 c.p.c. in relazione all ’ art. 385 c.p.c. anche in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.— Liquidazione delle spese con finalità irritualmente “punitiva”». Anche questo motivo è infondato. La liquidazione delle spese è stata operata correttamente dalla corte d’appello, con riguardo alle sole fasi del giudizio che do- vevano essere oggetto di rinnovata valutazione in tal senso (vale a dire il primo giudizio di appello, quello di legittimità e quello di rinvio, con esclusione quindi delle spese del giudizio Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 del primo grado, che, del resto, sono state integralmente con- fermate), come sostanzialmente riconosce lo stesso ricorrente. La liquidazione di tali spese risulta operata, sulla base del cor- retto criterio dell’esito finale della controversia, nei limiti dei limiti minimi e massimi della tariffa e, come tale, essa non è sindacabile in sede di legittimità. È appena il caso di osservare che non può configurarsi, in tale pronuncia, alcuna violazione di un (preteso) divieto di reforma- tio in peius, come paventato da parte ricorrente, dal momento che il capo della originaria sentenza di secondo grado relativo alle spese processuali, in quanto accessorio, è rimasto integral- mente caducato dalla cassazione con rinvio del capo principale della pronunciae la corte d’appello, all’esito del giudizio di rin- vio,era certamente tenuta a rinnovare la pronuncia in ordine alla regolamentazione delle suddette spese, sulla base dell’esito complessivo della controversia, senza alcun vincolo. La decisione di parziale compensazione di dette spese, per un terzo, con condanna del Giordani al pagamento dei residui due terzi, in considerazione del solo parziale accoglimento della do- manda originariamente proposta dai committenti e della par- ziale reciproca soccombenza, risulta, pertanto, pienamente le- gittima, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.. 7.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 20269/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 4.300,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, co