CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23193/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con restituzione in termini dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA], onde dichiarare l'inesistenza della notifica a detti imputati ed al loro difensore della sentenza della citata Corte di appello in data 24/11/2020, con conseguente richiesta di restituzione nel termine per la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 175 cod. proc. pen., richiesta quest'ultima dichiarata inammissibile. 1.1. Il processo di appello a carico dei ricorrenti, fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - pur preceduto da un contraddittorio cartolare tra le parti, con scambio di requisitoria del Procuratore generale e conclusioni scritte del difensore degli imputati - si era tenuto in presenza nell'indicata udienza, con il ministero di un difensore di ufficio prontamente reperibile ex art. 97 cod. proc. pen. Il difensore di fiducia degli imputati aveva appreso in data 11/3/2021, in occasione di un accesso in Cancelleria, che il processo era stato definito con sentenza a motivazione contestuale, la quale era già passata in giudicato: pertanto aveva proposto l'incidente di esecuzione in esame onde ottenere la notifica a mezzo pec della sentenza nei suoi confronti, nonché al domicilio eletto dagli imputati, e chiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non vi è stato alcun vizio del procedimento di notificazione della sentenza, in quanto il processo si era regolar- mente svolto in presenza, non essendo ancora in vigore alla data del 24/11/2020 la normativa che consentiva la celebrazione del giudizio di appello in forma cartolare, a tenore del disposto dell'art. 23, comma 5, D.L. n. 149 del 2020: detto decreto era entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ma escludeva dall'applicazione i procedimenti con udienza fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore. 1.3. Quanto all'istanza di restituzione nel termine per proporre l'impugna- zione, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non sono stati rispettati i termini e le forme prescritte dall'art. 175 cod. proc. pen., in quanto l'istanza - inoltrata il giorno 13/3/2021 a mezzo pec - è stata indirizzata alla segreteria della Procura Generale di Salerno e da tale ufficio inviata alla cancelleria della Corte di appello in data 12/4/2021, ben oltre il termine di dieci giorni dalla conoscenza della pronuncia della sentenza da parte dell'avvocato istante, indicata nel giorno 11/3/2021. L'erronea modalità di trasmissione dell'istanza ha inciso sulla tempestività della stessa, perciò se ne è dichiarata l'inammissibilità.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 175 e 420 ter cod. proc. pen., e violazione del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento ex art. 24, comma 2, Cost. Censura il ricorrente che la decisione sarebbe stata presa senza considerare la realizzata violazione delle norme che garantiscono il diritto di difesa dell'impu- tato nel processo, dal momento che la Corte di appello di Salerno ha celebrato in presenza l'udienza che, di contro, il difensore pensava svolgersi con la modalità scritta di cui alla normativa emergenziale del D.L. n. 83 del 2020 e alla quale, dunque, è risultato assente. Inoltre, si contesta il fatto che la Corte non abbia ritenuto che l'assenza del difensore fosse dovuta al caso fortuito, indotto dalla cancelleria della stessa Corte di appello che aveva inviato la requisitoria scritta del Procuratore generale così fondando il legittimo affidamento del difensore sulle modalità scritte del processo di appello. Analogamente si deduce sulla richiesta di restituzione in termine, visto che la comunicazione della cancelleria, dalla quale emergeva la trattazione scritta del procedimento, avrebbe causato detto equivoco e la conseguente impossibilità di conoscere l'immediata decisione della Corte di appello e proporre in termini il ricorso per cassazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, in quanto la caotica produzione normativa del periodo di prima emergenza sanitaria ha oggettiva- mente comportato notevoli difficoltà per gli operatori del processo, in primis i difensori, di avere un quadro sempre intellegibile, accentuate dagli impedimenti, a seguito delle necessitate restrizioni, dei contatti diretti con le Cancellerie dei vari uffici giudiziari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, alla stregua delle disposizioni processuali involte nella soluzione della vicenda. 1.1. La normativa processuale dettata per la seconda fase dell'emergenza pandemica, senz'altro connotata da iper-produzione legislativa ma non per questo meno cogente, si è espressa tra l'altro nel decreto legge 9 novembre 2020, n. 149. Tra le disposizioni specificamente dettate dall'art. 23 di detto decreto, per regolamentare i giudizi penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19, vi è il quinto comma, che ha escluso l'applicazione delle disposizioni ivi dettate nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello era stata fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto..»f/( Tale è stata l'evenienza in cui è ricaduta l'udienza di trattazione del processo di appello a carico degli odierni ricorrenti, fissato per il 24/11/2020, quindicesimo giorno dalla vigenza del decreto in esame (vds., per la decorrenza del computo dei termini, Sez. 6, n. 40287 del 20/10/2021, Rv. 282180, che ha affermato trovare applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione gli artt. 172 cod. proc. pen. e 155 cod. proc. civ. - secondo il quale, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore del decreto medesimo). L'invio della requisitoria scritta del Procuratore generale, ad opera della cancelleria della Corte di appello interessata, non poteva valere ad indirizzare lo svolgimento del processo in modo difforme da quello previsto dalla legge, sicché tale circostanza non è validamente invocabile come una ipotesi di caso fortuito. Del resto, la requisitoria dell'accusa era stata inviata al difensore nel maggio 2020, periodo precedente al decreto-legge in discorso che ha rimodulato in parte qua diversamente dalla precedente normazione d'urgenza, lo svolgimento dei giudizi penali di appello, e non può dunque avere ingenerato alcun affidamento nella trattazione scritta del processo. La difesa degli appellanti è stata comunque assicurata con la nomina di un difensore prontamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Le ulteriori vicende procedimentali non sono parimenti ascrivibili a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, ben potendo il difensore spostarsi in ambito provinciale e regionale per motivi professionali anche durante le restrizioni determinate dall'emergenza pandemica, così da prendere visione dell'esito processuale. In conclusione, non è apprezzabile alcuna violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. 1.2. Va peraltro rilevato che anche l'incidente di esecuzione diretto alla rimessione in termini per l'impugnazione non è stato proposto nelle forme di legge, in quanto il ricorso è stato inviato ad un indirizzo pec errato - quello della Segreteria della Procura Generale di Salerno - e da tale ufficio trasmesso alla competente Cancelleria della Corte di appello soltanto in data 12/4/2021, dunque oltre il termine perentorio di dieci giorni indicato dall'art. 175 cod. proc. pen., così integrando violazione tanto delle modalità che dei tempi di presentazione dell'incidente di esecuzione. 2. In conclusione, i ricorsi sono inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa