CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 27803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata cd. speciale in relazione a cinque semestri, dal 28 febbraio 2013, al 28 agosto 2015, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione di pena detentiva anche per reati ostativi. 2. Ritenuto che, con il motivo dedotto, sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, si devolve una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto generica e non diretta a confutare le ragioni sottese al provvedimento reiettivo, così come il dedotto vizio di motivazione appare genericamente formulato e non centrato, rispetto al ragionamento logico svolto dal Tribunale per giungere al rigetto (seppure in parte da rivedere, in questa sede, con riferimento al rilievo, indicato nel provvedimento impugnato, Aalla data di proposizione della domanda di beneficio penitenziario e non à.t.quella del fatto). 2.1. Considerato, infatti, che, coerentemente con il principio di diritto affermato da questa Corte in materia (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dep. 2016, Giacomi, Rv. 265987), il magistrato di sorveglianza aveva escluso che, nei periodi oggetto dell'istanza, il condannato avesse già scontato la parte di pena relativa a reati ostativi, così da considerare precluso lo scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti. 2.2.Rilevato, altresì, che è manifestamente infondata la prospettazione difensiva diretta a sostenere che, nelle more della vigenza del decreto legge n. 146 del 2013 e fino alla sua conversione in legge, doveva essere concesso il beneficio chiesto dal condannato, non avendo detta conversione avuto alcun effetto retroattivo, pur non potendosi fare riferimento, come optato dal Tribunale di sorveglianza, alla data di proposizione della domanda (senz'altro intervenuta nella vigenza della legge n. 10 del 21 febbraio 2014, entrata in vigore dal 22 febbraio 2014). 2.3. Considerato, infatti, che in tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento di commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione, non si applicano le disposizioni dell'art. 2 cod. pen. e 25 Cost., né può ritenersi suscettibile di vigore ultrattivo la disposizione - non recepita dalla legge di conversione - di cui al D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4, intitolato "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", la quale ai comportamenti pregressi dei detenuti per delitti cd. ostativi, di cui all'art. 4 -bis Ord. pen., collegava un effetto favorevole seppure a condizioni più rigorose rispetto a quelle previste nei riguardi dei detenuti per delitti non ostativi.2.4. Rilevato, invero, che tale ultima disposizione non è stata recepita dalla legge di conversione n. 10 del 21 febbraio 2014, che all'art. 4, comma 1, del citato decreto legge ha espressamente premesso l'esclusione dei condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis cit., dal beneficio della liberazione anticipata cd. speciale, operante, invece, nei riguardi degli altri detenuti per i semestri di pena scontata, già positivamente valutati a decorrere dal 1 gennaio 2010 e per quelli ancora da espiare per un periodo di due anni dalla data del 24 dicembre 2013 di entrata in vigore del medesimo decreto (cfr. Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262060; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879). 2.5. Ritenuto, infine, che alla richiesta prospettata in via subordinata, di scioglimento del cumulo, per ottenere il beneficio, in relazione al reato di cui all'art. 610 cod. pen. come riqualificato dal Tribunale di Taranto (condanna alla pena di mesi quattro di reclusione), osta il rilievo secondo cui, nei periodi oggetto dell'istanza, il condannato non aveva già scontato la porzione di pena relativa a reati ostativi, così da poter procedere allo scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022