CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale era stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici, in relazione alla contestazione del reato di induzione indebita. In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] si contestava di aver esercitato indebite pressioni sul dirigente comunale [OSCURATO:PERSONA], affinchè questi provvedesse all'annullamento in autotutela del provvedimento di decadenza della concessione marittima di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA], ente assistito dal [OSCURATO:PERSONA] quale avvocato. [OSCURATO:PERSONA] indebita veniva realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] - che all'epoca era presidente del nucleo di valutazione del Comune di Terracina - prospettando al Costantino un giudizio favorevole nei suoi confronti, indicando proprio nell'accoglimento del provvedimento richiesto uno dei parametri che sarebbero stati valorizzati a suo favore. 2. Il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen., con conseguente inefficacia della misura interdittiva. Rappresenta il ricorrente di aver proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura cautelare interdittiva, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel termine di 10 giorni, ovvero, qualora avesse ritenuto che il riesame doveva riqualificarsi in appello cautelare, avrebbe dovuto adottare un apposito provvedimento in tal senso. Nel silenzio del Tribunale sul punto, ritiene il ricorrente che l'impugnazione cautelare sia soggetta alla disciplina del riesame e, quindi, anche alla previsione di inefficacia della misura nel caso di mancata decisione nei termini di legge. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 319-quater cod. pen., nonché la motivazione apparente contenuta nell'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si sostiene, infatti, che nel caso di specie occorreva un vaglio rafforzato dell'effettiva efficacia intimidatoria della condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], posto che il soggetto indotto era a sua volta un pubblico ufficiale, dal quale è lecito attendersi una capacità di resistenza maggiorata. La valutazione del quadro indiziario, inoltre, riposerebbe su una motivazione meramente apparente, come emerge fin dall'erronea individuazione del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale componeva non già l'Organismo interno di valutazione, bensì presiedeva il Nucleo di valutazione per gli enti locali. In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] operava in un organo collegiale, nel quale la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e sull'operato dei dirigenti comunali avveniva sulla base di un giudizio espresso a maggioranza, senza che il Presidente di tali organismi avesse un ruolo ulteriore e maggiormente incisivo. 2.3.Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, inoltre, si deduce anche la mancata indicazione del termine di durata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 2. Il primo motivo, volto a far dichiarare la perdita di efficacia della misura a seguito della mancata decisione sul riesame nel termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., è infondato. Avverso la misura interdittiva il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un autonomo atto di impugnazione - separato e distinto rispetto all'istanza di riesame concernente la misura del divieto di dimora - atto che è stato iscrittrquale appello cautelare, come dimostra il numero di RG "Appelli" indicato nell'ordinanza cautelare. In buona sostanza, il Tribunale ha trattato ab origine il procedimento nelle forme dell'appello cautelare e, quindi, non era in alcun modo tenuto a dichiarare l'inammissibilità del riesame, riqualificando l'atto in appello, come sostenuto da! ricorrente. Tanto ciò è vero che, nell'indicare lo svolgimento del processo (si veda il primo capoverso) il Tribunale dà atto della proposizione di due distinte impugnazione, il riesame per la misura coercitiva ed il "gravame" (in tal modo evidentemente facendo riferimento all'appello) per la misura interdittiva. Una volta escluso che l'atto di impugnazione in oggetto andasse qualificato quale riesame, ne consegue la assoluta legittimità della decisione assunta senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. solo per quel mezzo di impugnazione cautelare e non anche per l'appello (Sez. 6, n. 47413 del 26/05/2021, Rv. 282349). 3. Il secondo motivo di ricorso si articola in una duplice prospettazione, posto che da un lato si deduce l'assenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e, dall'altro, si contesta la configurabilità del reato di induzione indebita. Entrambe le doglianze sono manifestamente infondate e si traducono in un non consentito tentativo di rilettura del dato probatorio, peraltro estrapolando singoli passaggi argomentativi e non considerando la compiuta, logica e coerente ricostruzione complessiva del fatto contenuta nell'ordinanza impugnata. Gli elementi costitutivi del reato sono stati pienamente individuati e consistono nelle indebite pressioni esercitate dal [OSCURATO:PERSONA] affinchè il dirigente comunale adottasse un provvedimento favorevole alla [OSCURATO:PERSONA], ente che il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di assistere quale avvocato. Il tribunale ha escluso che tale condotta denotasse semplicemente un interesse professionale, lecitamente perseguito, ponendo in evidenzia la pressione esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] strumentalizzando la funzione pubblica ricoperta all'interno dell'organo deputato alla valutazione del dirigente comunale. Le considerazioni svolte dal ricorrente, in ordine alla ritenuta maggiore capacità di resistenza del pubblico ufficiale indotto, non sono idonee a superare il dato di fatto evidenziato dal Tribunale e, cioè, che il Costantino ha percepito l'implicita prospettazione di un vantaggio indebito proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti inammissibili, in quanto versate in fatto, sono le doglianze relative al valore indiziario attribuito dal Tribunale ai contatti del [OSCURATO:PERSONA] con i vertici dell'amministrazione, nonché alla sollecitazione affinchè il Costantino richiedesse un parere legale ad uno dei due avvocati comunali, indicato dal [OSCURATO:PERSONA], nell'implicita consapevolezza di poter contare su un parere favorevole. Non costituisce un elemento idoneo a dimostrare il vizio della motivazione la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse Presidente di un organo collegiale, tale dato, infatti, non impedisce affatto la possibilità di indirizzare la decisione di tale organo in senso sfavorevole rispetto alla valutazione del Costantino. Non costituisce, pertanto, motivo di illogicità l'aver attribuito capacità induttiva ad una condotta che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto realizzare non già come singolo, bensì come Presidente del Nucleo di valutazione. 4. Diverse considerazioni vanno svolte con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l'apparenza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Sul punto è sufficiente evidenziare che il Tribunale si è fondato su un dato generico e, cioè, sulla dimostrata capacità del [OSCURATO:PERSONA] di strumentalizzare gli incarichi pubblici per finalità personali, da ciò desumendo un concreto rischio di reiterazione. È stato ulteriormente valorizzato il fatto che l'imputato, essendo un avvocato amministrativista, vanterebbe specifiche competenze in grado di favorire l'assunzione di incarichi pubblici. Invero, il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla mera qualifica professionale dell'indagato e dal fatto che questi, in astratto, potrebbe ricoprire nuovi e ulteriori incarichi all'interno di non meglio individuati enti pubblici. Si tratta, infatti, di una prospettazione del periculum meramente eventuale e non conforme alla previsione normativa che impone l'individuazione di esigenze cautelari "concrete e attuali". A ciò si aggiunge che l'indagato si è dimesso dall'incarico nell'ambito del quale la condotta è stata realizzata e, inoltre, il Comune di Terracina è stato commissariato, circostanza in alcun modo valorizzata dal Tribunale del riesame e che, invece, costituisce di per sé un elemento a favore dell'insussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari. Parimenti fondate sono le censure concernenti la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo della salvaguardia dell'acquisizione della prova, atteso che il Tribunale ha genericamente affermato la loro sussistenza, senza indicare in concreto gli atti di indagine rispetto ai quali l'indagato potrebbe interferire, né la durata del termine per il loro espletamento. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento senza rinvio e conseguente cessazione della misura cautelare in atto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando l'inefficacia della misura interdittiva disposta con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di