CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 23935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento di diniego pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Bologna il 13 giugno 2025, in relazione alla richiesta di permesso premio avanzata, ai sensi dell'art. 30 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], che scontava la pena dell'ergastolo per i reati di omicidio premeditato, rapina aggravata, distruzione di cadavere, detenzione e porto di armi. A sostegno del respingimento dell'istanza di premesso premio formulata da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Bologna richiamava l'elevatissimo. disvalore dei fatti di reato per i quali il ricorrente scontava la pena dell'ergastolo e l'assenza di un atteggiamento di adeguata revisione critica per i comportamenti criminosi per i quali era stato condannato. Rispetto a questi elementi negativi di giudizio non assumevano un rilievo decisivo né il periodo di tredici anni di detenzione intramuraria trascorso dopo l'inizio della carcerazione controversa né la circostanza che, in tempi recenti, il ricorrente aveva usufruito di un permesso di necessità, che gli era stato concesso, sotto la vigilanza del personale penitenziario, per consentirgli di partecipare alla proclamazione del suo esame di laurea. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel respingere l'istanza di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], non aveva tenuto conto del processo rieducativo intrapreso dal detenuto durante l'esecuzione della pena, con esiti altamente positivi, che risultava documentato dall'interruzione di ogni collegamento con il contesto ambientale nel quale si erano concretizzate le condotte illecite presupposte e dalle attività intramurarie svolte negli ultimi anni della sua detenzione, che rendevano evidente lo stato avanzato del percorso di revisione critica avviato dal ricorrente dopo la sua condanna. Si erano, in questo modo, trascurati i significativi progressi trattamentali che [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato durante la sua lunga detenzione intramuraria, resi incontroversi dal permesso di necessità ottenuto per partecipare alla sua seduta di laurea, sulla base del parere favorevole espresso dalla direzione della Casa circondariale di Bologna, dove era detenuto. Tali progressi trattamentali 2risultavano ulteriormente avvalorati dall'ultima relazione di sintesi, redatta nei confronti del detenuto l'11 novembre 2025, nella quale, nei termini richiamati a pagina 3 dell'atto d'impugnazione in esame, si evidenziava che «nel corso dei colloqui, il ristretto si è mostrato informativo, disponibile alla riflessione su aspetti inerenti l'argomento reato, e alle proprie modalità di approccio alla tematica, con un atteggiamento meno aggressivo rispetto al periodo di osservazione precedente [...]». Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Occorre premettere che il permesso premio, così come prefigurato dalla disposizione dell'art. 30-ter Ord. pen., ha una specifica funzione propulsiva e rieducativa, essendo parte integrante del programma intramurario seguito dal condannato dopo l'inizio della sua carcerazione e rivestendo un ruolo fondamentale nell'ottica di consentire al detenuto di accedere, in modo progressivo, a benefici penitenziari sempre maggiori, nella prospettiva rieducativa recepita dall'art. 27, terzo comma, Cost. Questa impostazione ermeneutica, che può ritenersi consolidata e trae origine dai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale 7 agosto 1993, n. 306 e 14 dicembre 1995, n. 504, comporta un ineludibile collegamento funzionale del permesso premio con il tema della libertà personale del condannato e con la caratterizzazione in senso pienamente giurisdizionale delle relative decisioni, che devono essere rispettose degli obiettivi di risocializzazione del trattamento sanzionatorio intramurario. Da questo inquadramento discende il carattere plurifunzionale del permesso premio, le cui connotazioni di premialità appaiono ineludibili, alla luce del collegamento del beneficio penitenziario all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto e all'assenza di condizioni di pericolosità sociale. Tali connotazioni di premialità, però, non devono essere valutate isolatamente, ma in correlazione a elementi circostanziali concreti e specifici, atteso che il permesso premio può essere concesso solo in relazione a una particolare finalizzazione immediata - consistente nel consentire al condannato di potere coltivare, attraverso la misura, interessi affettivi, culturali e di lavoro -, che conferisce a questo beneficio penitenziario una peculiare caratterizzazione rieducativa (Corte cost., sent. n. 504 del 1995, cit.).Deve, al contempo, evidenziarsi che la cornice costituzionale, propulsiva e rieducativa, nella quale deve essere inserito il permesso premio comporta che la concessione di questo beneficio penitenziario sia ancorata ai parametri rigorosi prescritti dall'art. 30-ter Ord. pen., che sono rappresentati dalla regolare condotta del detenuto; dall'assenza di pericolosità sociale del condannato; dalla strumentalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. La contestuale ricorrenza di tali presupposti comporta la possibilità di concedere il permesso premio per una molteplicità di esigenze di rieducazione del reo, che devono essere ancorate a esigenze, concrete e specifiche, del detenuto, sulle quali la magistratura di sorveglianza deve fondare il suo giudizio, che deve essere scevro da, inammissibile, discrezionalità. Ne consegue che, ai fini della concessione del permesso premio previsto di cui all'art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza «deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione» (Sez. 1, n. 36546 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01). 3. Tanto premesso, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento di diniego di permesso premio richiesto da [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Bologna il 13 giugno 2025, sull'assunto che il ricorrente era stato condannato alla pena dell'ergastolo per reati di elevatissimo disvalore e di grave allarme sociale, rappresentati dall'omicidio premeditato, dalla rapina aggravata, dalla distruzione di cadavere, dalla detenzione e dal porto di armi. A sostegno di queste conclusioni, con argomenti che appaiono rispettosi delle emergenze processuali e pienamente condivisibili, il Tribunale di sorveglianza di Bologna richiamava l'efferatezza dell'omicidio per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato e l'atteggiamento ambiguo mantenuto in relazione all'assunzione di responsabilità, che il ricorrente alternava alla volontà di gravare il correo del maggiore contributo all'azione delittuosa, nel tentativo, protrattosi nel corso degli anni, di cercare di sminuire il proprio ruolo rispetto alle sue, efferate, condotte illecite. Tali elementi negativi, peraltro, erano stati ritenuti decisivi dalla Corte di merito per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate dalla difesa dell'appellante, il cui diniego si riteneva giustificato, come evidenziato nel 4passaggio della decisione di secondo grado, richiamata a pagina 5 del provvedimento impugnato, in cui si metteva in evidenza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso le sue responsabilità solo dopo la conclusione delle indagini che lo riguardavano, senza mostrare alcun «pentimento verso l'atroce delitto commesso, ma più che altro preoccupazione e paura per quello che potrebbe essere la propria sorte [...]». Ed era in quest'ottica che doveva «essere letta la confessione dell'imputato, confessione che comunque non convince su alcuni punti [...]», avendo il ricorrente «cercato di sminuire la sua reale partecipazione al fatto oltre a cercare di giustificare o comunque di fare vedere sotto una luce diversa il comportamento dell'amico, dopo averlo accusato di aver commesso materialmente l'efferato crimine». Nel provvedimento impugnato, al contempo, ci si soffermava in termini adeguati sulla personalità del prevenuto, valutata alla luce delle informazioni acquisite dal Magistrato di sorveglianza di Bologna - come osservazioni intramurarie; colloqui; rapporti con operatori penitenziari e familiari; relazioni di sintesi -, che non fornivano elementi rassicuranti per rappresentare atteggiamenti di pentimento per le sue condotte illecite o di pietà nei confronti della vittima. Sotto questo profilo, apparivano sintomatici i tentativi del condannato, di cui si è detto, di sminuire la sua partecipazione rispetto ai fatti di reato, portati avanti sin dal giudizio di merito, allo scopo di indurre a ritenere prevalente il ruolo, materiale e ideativo, del correo nell'attuazione delle condotte illecite controverse. Questi elementi di giudizio, infine, venivano correlati a una revisione critica ancora incompleta e a un percorso di giustizia riparativa del condannato reputato embrionale, che inducevano a ipotizzare la possibile strumentalità dei suoi comportamenti intramurari, che rimanevano connotati da ambiguità, sotto il profilo della resipiscenza, come evidenziato nella relazione di sintesi dell'il novembre 2025, i cui esiti imponevano di orientare il giudizio sul percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] in una direzione prognostica sfavorevole, contrapposta a quella invocata dal suo difensore. A pagina 7 della decisione censurata, in particolare, si richiamava un passaggio della citata relazione di sintesi, in cui, a proposito dell'atteggiamento del ricorrente, si affermava incisivamente: «Come da precedente relazione si evidenzia la tendenza nel corso della narrazione al distacco emotivo. Il quale diviene esplicito oggetto della riflessione in sede di colloquio. Lo stesso riferisce di non essere in grado di esprimere le proprie emozioni e di non avere gli strumenti per poterle descrivere e rappresentare in maniera efficace all'interlocutore [...]». 54. In questa, univoca, cornice, in linea con i principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 1993 e n. 504 del 1995, cui ci si è già soffermati, occorre ribadire la necessità che il processo di revisione critica del condannato, funzionale alla concessione di un permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen., sia consolidato ed emerga dai suoi comportamenti intramurari, non essendo, a tal proposito, sufficienti affermate, ma indimostrate, manifestazioni di resipiscenza rispetto ai pregressi comportamenti criminosi del detenuto. Si è già detto, del resto, che, ai fini della concessione del permesso premio di cui all'art. 30-ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta intramuraria, occorre accertare l'assenza di pericolosità sociale del detenuto e la contestuale presenza di un processo di revisione critica del pregresso comportamento criminoso, che comporta una riflessione approfondita del condannato sul suo vissuto deviante, che, correttamente, il Tribunale di sorveglianza di Bologna non riteneva riscontrato in capo a [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della relazioni di sintesi dell'il novembre 2025, richiamata nel paragrafo precedente. Sul punto è opportuno richiamare il principio di dritto affermato da Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01, secondo cui: «Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30- ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante». Tale, consolidato, orientamento, a sua volta, trae origine dall'opzione ermeneutica, risalente ma insuperata, affermata da Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924 - 01, secondo cui: «Ai fini della concessione o meno del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario, prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di allarmante gravità e con fine pena lontana nel tempo, attribuendosi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante». Ne discende conclusivamente che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, per respingere il permesso premio richiesto 6da [OSCURATO:PERSONA], appare congruo e pienamente rispettoso delle emergenze processuali acquisite, a fronte delle quali le deduzioni difensive si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio informativo in senso favorevole al detenuto, in termini censori che non possono ritenersi consentiti nel giudizio di legittimità. 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M