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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33553/2026

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il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha condannatol’imputato alla pena di euro 800 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4legge n. 110 del 1975, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma terzo dell’art. 4 cit.con la riduzione per il rito abbreviato.2.

Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo appello ildifensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando erroneaapplicazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, nullità della perquisizione einutilizzabilità dei relativi esiti, vizio di motivazione in punto elemento oggettivodel reato, erronea valutazione dell’assenza di giustificato motivo, vizio dimotivazione sull’elemento soggettivo del reato e violazione dell’art. 131-bis cod.pen. chiedendo, in subordine, la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.3.

La Corte di appello ha trasmesso l’impugnazione a questa Corte,trattandosi di condanna a pena pecuniaria impugnabile soltanto con il ricorso percassazione.4.

Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore noncassazionista.Invero, l’impugnazione proposta dalla Difesa, come riqualificata dallaCorte di appello di Pescara, proviene da difensore non abilitato al patrociniodinanzi a questa Corte e, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile aisensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragioneche il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte dicassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a penad'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscrittonell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rendeinidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazionedel giudizio di impugnazione.5.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso cui segue la condanna alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui aldispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha condannatol’imputato alla pena di euro 800 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4legge n. 110 del 1975, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma terzo dell’art. 4 cit.con la riduzione per il rito abbreviato.2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo appello ildifensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando erroneaapplicazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, nullità della perquisizione einutilizzabilità dei relativi esiti, vizio di motivazione in punto elemento oggettivodel reato, erronea valutazione dell’assenza di giustificato motivo, vizio dimotivazione sull’elemento soggettivo del reato e violazione dell’art. 131-bis cod.pen. chiedendo, in subordine, la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.3. La Corte di appello ha trasmesso l’impugnazione a questa Corte,trattandosi di condanna a pena pecuniaria impugnabile soltanto con il ricorso percassazione.4. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore noncassazionista.Invero, l’impugnazione proposta dalla Difesa, come riqualificata dallaCorte di appello di Pescara, proviene da difensore non abilitato al patrociniodinanzi a questa Corte e, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile aisensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragioneche il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte dicassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a penad'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscrittonell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rendeinidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazionedel giudizio di impugnazione.5. Ne discende l’inammissibilità del ricorso cui segue la condanna alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui aldispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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