CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15923/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 ottobre 1978 avverso la sentenza resa il 20 luglio 2020 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che per la parte civile costituita ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso dell'imputato e ha depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 4 dicembre 2018 dal Tribunale di Torino, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di appropriazione indebita continuata. Si addebita all'imputato di essersi appropriato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di agente della società assicurativa Vienna insurance Group, dei premi versati dai contraenti assicurati che avrebbe dovuto rimettere entro 10 giorni alla società assicuratrice. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di appropriazione indebita, poiché le argomentazioni della Corte appaiono contrastanti con le emergenze probatorie e manifestamente illogiche. In particolare la Corte ha ritenuto che dalla situazione di cassa attestata dal verbale di riconsegna dell'Agenzia risultasse un debito di Carnovale di oltre 77.000 C e ha osservato che quest'ultimo ha sottoscritto una dichiarazione di riconoscimento del debito residuo di cassa e ne ha tratto la prova della sua colpevolezza in merito all'appropriazione. L'imputato in quella sede si era, tuttavia, limitato a riconoscere l'importo a suo debito emerso sulla base delle risultanze di cassa, che non sono idonee a dimostrare l'effettiva disponibilità da parte sua delle somme in questione, e si riservava di verificare più dettagliatamente presso i collaboratori eventuali ritrovamenti di titoli in arretrato non versati. La sentenza di secondo grado, valorizzando questo dato attraverso un'interpretazione erronea, non ha preso in considerazione le doglianze difensive con cui si lamentava che non era stato valutato il ruolo nella appropriazione assunto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata e di conferma della determinazione della pena, stabilita in misura superiore al minimo edittale. La Corte ha respinto la doglianza difensiva, affermando che l'aggravante della prestazione d'opera avrebbe avuto un ruolo particolarmente rilevante nel caso di specie poiché la condotta appropriativa è stata resa possibile dal rapporto di agenzia, ma così facendo non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla particolare rilevanza dell'aggravante, ma solo in merito alla sua sussistenza. La Corte poi ha omesso di valutare il comportamento collaborativo dell'imputato che ha fornito, tramite la compilazione dei fogli di cassa, la prova delle sue condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico . Ed infatti non si confronta con le argomentazioni della Corte che, nel ricostruire il compendio probatorio, ha dato atto che l'entità degli ammanchi non è stata contestata dall'imputato, il quale si è riservato di effettuare una verifica, che poi non è stata effettuata o comunque non ha comportato esiti difformi alle risultanze di cassa. E' vero che la compagnia ha ridimensionato la richiesta iniziale, ma comunque è emersa in modo pacifico la condotta appropriativa dell'imputato. La Corte ha affermato che la concorrente condotta del [OSCURATO:PERSONA] non esclude la responsabilità del Carnovale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era un subagente che lavorava esclusivamente per conto dell'imputato ed era Carnovale che rispondeva nei confronti della società e doveva gestire le somme riscosse. Si tratta in effetti di motivazione corretta sotto il profilo civilistico ma non sotto il profilo penale e tuttavia deve rilevarsi che dal tenore delle sentenze emerge che le due condotte appropriative concorrono. 2.La censura in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento è inammissibile. Giova sul punto ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, Sentenza n. 46343 del 26/10/2016 Ud. (dep. 03/11/2016 ) Rv. 268473 - 01). La Corte ha invece reso al riguardo motivazione congrua e non manifestamente illogica, evidenziando che le attenuanti generiche, riconosciute in forza dei versamenti effettuati dall'odierno imputato, sono state correttamente considerate equivalenti all'aggravante contestata, ritenuta di particolare pregnanza poiché l'abuso è stato reiterato nel tempo in ragione della posizione di fiducia di cui godeva l'imputato, che gli ha consentito di appropriarsi di importi non modesti. r La Corte ha altresì evidenziato che l'entità della pena risulta congruaa a-gravità degli ammanchi e all'intensità dell'intento criminoso determinata dalla persistenza della condotta in un arco di tempo apprezzabile. Si tratta di motivazione corretta in punto di diritto e più che adeguata, che esula dal sindacato di questa Corte . 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita che si ritiene congruo liquidare in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Roma 23 marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]